TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2019-11-12, n. 201902710
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Pubblicato il 12/11/2019
N. 02710/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2017, proposto da Costruzioni Pozzobon s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. F M M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Catania, via Aloi n. 54/A
contro
- il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della medesima Amministrazione sita in Catania, via Umberto, n.151;
per l’accertamento
1) del credito «nei confronti del Comune di Catania della somma di €14.129,73 maggiorata degli interessi legali e moratori, maturati e maturandi, sino al soddisfo, ai sensi dell'art.30 D.M. 145/2000, per i maggiori oneri sostenuti e derivanti dall'aumento imprevedibile dei prezzi relativi ai materiali da costruzione impiegati in esecuzione del contratto di appalto indicato in narrativa e verificatisi negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, rispetto all'anno di presentazione dell'offerta;
2) per l'effetto, condannare il Comune di Catania, in persona del signor Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di €14.129,73 maggiorata degli interessi legali e moratori, maturati e maturandi, ai sensi dell'art.30 D.M. 145/2000».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza n. 2061/2019, non eseguita dal Comune di Catania;
Designato relatore il dott. G L G;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover reiterare la misura istruttoria disposta con ordinanza n. 2061/2019 (al cui contenuto si rinvia), non eseguita dal Dirigente dell’Area lavori pubblici del Comune di Catania;
- di dover assegnare al predetto dirigente l’ulteriore termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza per l’adempimento;
- di dover fissare, per il seguito della trattazione, l’udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese;
- di dover trasmettere copia della presente ordinanza al Segretario generale del Comune ai fini dell’attività di vigilanza circa la tempestiva esecuzione dell’ordine istruttorio.