TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-10-07, n. 202004313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-10-07, n. 202004313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004313
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2020

N. 04313/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04632/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio di Via Puccini n. 18 - Napoli, in persona dell’amministratore p.t. S I, rappresentato e difeso dall'avvocato E M Z, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, indirizzo p.e.c.: eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, E C, B C, A C, A I F, G Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, coi quali è elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio - Palazzo San G, indirizzo p.e.c.: napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

nei confronti

Condominio di Via Luigia Sanfelice n. 43 - Napoli, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzarella, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Battistello Caracciolo n. 93, indirizzo p.e.c.: lucamazzarella@avvocatinapoli.legalmail.it;
F G, non costituita in giudizio;
Sindaco del Comune di Napoli quale Commissario di Governo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

1) quanto al ricorso introduttivo:

- della diffida del Comune di Napoli prot. n. PG/2017/631590 dell'08/08/2017, notificata il 04/09/2017 e degli atti presupposti, in particolare del verbale di sopralluogo eseguito il 07/08/2017;

2) quanto ai motivi aggiunti presentati il 31/01/2018:

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli prot. n. 1076 del 09/11/2017, notificata il 24/11/2017;

3) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 01.02.2019:

- della diffida del Comune di Napoli prot. n. PG/2018/1050119 del 03/12/2018, notificata in data 10/12/2018, e degli atti del procedimento, con particolare riferimento alla nota del Servizio di Protezione Civile prot. PG/2018/991754 e al sopralluogo tecnico eseguito il 29/11/2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Condominio di Via Luigia Sanfelice n. 43;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 21 luglio 2020 il dott. P R e riservata la causa in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 6 novembre 2017 e depositato il 21 seguente, il condominio ricorrente ha premesso quanto segue:

- il fabbricato sito in Napoli, alla Via Puccini n. 18, è prospiciente ad altro edificio ubicato in Via Luigia Sanfelice n. 43, sul quale affaccia in posizione sovrastante, essendo il piano stradale del secondo più basso di circa 20 metri rispetto al livello stradale del primo;

- una delle unità immobiliari ricadenti nel condominio di via Puccini n. 18, di proprietà della sig.ra F G, gode altresì della proprietà esclusiva di un giardino retto da un muro perimetrale di contenimento, in conci di tufo, che degrada sino al piano stradale di Via Luigia Sanfelice;

- a seguito di un sopralluogo eseguito il 07/08/2017, con atto emesso in data 08/08/2017, il dirigente dell’Ufficio Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del Comune di Napoli ha diffidato (anche) il condominio ricorrente a mettere in sicurezza ad horas il suindicato muro tufaceo (avente nel tratto indicato una lunghezza di circa 15 ml. ed un’altezza di circa 20 ml.), che verserebbe in stato di dissesto e costituirebbe pericolo per la pubblica incolumità, e ad effettuare un monitoraggio del quadro fessurativo, intimando nel contempo l’amministratore del confinante Condominio di Via Luigia Sanfelice n. 43 a non fare praticare le aree sottostanti.

Avverso quest’ultimo atto l’instante ha proposto il ricorso in epigrafe, ponendo a fondamento della domanda di annullamento tre motivi di diritto così articolati:

I.- NULLITA’ DELL’ATTO DI DIFFIDA PER CARENZA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 E SMI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ONUS DEL CLARE LOQUI;

II.- VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. 125 del 24/7/2008 - INCOMPETENZA DELL’ORGANO EMANANTE.

III.- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 E SMI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - INCOMPETENZA.

2. Ha resistito in giudizio il Comune di Napoli, depositando documenti e memoria difensiva, con cui ha previamente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in relazione alla natura dell’atto gravato, e difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione, concludendo per il rigetto anche nel merito della domanda attorea.

Si è altresì costituito il Condominio di Via Luigia Sanfelice n. 43, che ha anch’esso chiesto la reiezione del gravame siccome infondato.

3. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2017 – ove, ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a., il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio di avere dubbi sull'ammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non avente valenza provvedimentale – la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della parte ricorrente per la necessità di proporre motivi aggiunti.

4. Con questi ultimi, depositati il 31 gennaio 2018, il Condominio di Via Puccini n. 18 ha esteso l’oggetto del giudizio all'ordinanza prot. n. 1076 del 9 novembre 2017, notificata il 24 novembre 2017, con cui il Sindaco del Comune di Napoli, preso atto della mancata ottemperanza alla suindicata diffida, ha ordinato l’esecuzione delle stesse attività di messa in sicurezza del paramento murario in questione.

A sostegno della domanda di caducazione del provvedimento sopravvenuto, il condominio instante ha dedotto le seguenti censure:

I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - PRESUPPOSTO ERRONEO - ILLOGICITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ONUS DI CLARE LOQUI;

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

III.- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 E SMI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - INCOMPETENZA - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

5. In esito alla nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare riproposta coi motivi aggiunti.

6. Con secondi motivi aggiunti, depositati in data 1 febbraio 2019, parte ricorrente ha impugnato l’ulteriore atto sopraggiunto, datato 3 dicembre 2018, con cui il Comune di Napoli, a seguito di altro sopralluogo tecnico eseguito il 29 novembre 2018, ha nuovamente diffidato l’amministratore del Condominio di Via Puccini n. 18 all’esecuzione urgente dei lavori di messa in sicurezza del muro dissestato.

7. Le parti hanno successivamente depositato scritti difensivi e documenti, insistendo nelle rispettive richieste.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 21 luglio 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. 18/2020.

DIRITTO

9. In via preliminare, come anticipato dal Collegio ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, in quanto ha ad oggetto un atto avente natura endoprocedimentale, come tale non autonomamente lesivo e quindi non immediatamente impugnabile.

Al riguardo va richiamata la pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3955;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 agosto 2019, n. 4227;
26 maggio 2016, n. 2719 e 15 dicembre 2016, n. 5781), secondo cui è inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l'annullamento giurisdizionale di un atto comunale recante una mera “ diffida ” ad eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza di immobili. Trattasi, infatti, di atto che assume carattere meramente preparatorio, a rigore nemmeno necessario, rispetto all'adozione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall’art. 54, comma 2, del T.U.E.L., la quale costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.

Peraltro, nel caso di specie, non essendo stata osservata la diffida, il Sindaco di Napoli ha successivamente emesso l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1076 del 09/11/2017, gravata dal Condominio di Via Puccini n. 18 coi primi motivi aggiunti, sui quali pertanto si concentra l’interesse ad agire dello stesso e che possono essere qui di seguito scrutinati nel merito.

10. Con le tre censure formulate, delle quali si è riportata sopra la rubrica, l’instante lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ed il difetto di istruttoria sia in ordine all’effettiva titolarità del muro tufaceo oggetto dei lavori di messa in sicurezza ingiunti dal Sindaco che sulla sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Ad avviso del Collegio le doglianze attoree si palesano tutte infondate.

10.1. La censura di tipo procedimentale è destituita di fondamento in fatto atteso che l’esercizio della potestà sindacale è stato preannunciato proprio con l’atto datato 8.8.2017, gravato col ricorso introduttivo, laddove è stato peraltro espressamente precisato che “ per i diffidati, siano essi proprietari o amministratore pro tempore, la presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ex artt, 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. ”.

10.2. L’assunto attoreo non merita accoglimento neppure nel punto in cui critica l’operato dell’autorità amministrativa per un preteso difetto di istruttoria, sotto entrambi gli aspetti segnalati.

Giova rammentare che presupposto per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., è il pericolo di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte coi rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili, che si sostanziano nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Invero, ciò che rileva nell’ordinanza contingibile ed urgente è l’attualità della situazione di pericolo nel momento in cui il Sindaco interviene, pericolo la cui sussistenza nel caso concreto emerge dalla complessiva documentazione depositata in giudizio.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto lamentato, non è ravvisabile un vizio di difetto di istruttoria atteso che lo stato dei luoghi è stato compiutamente rilevato, sia pure ad una prima ricognizione visiva, nella segnalazione dei Vigili del Fuoco intervenuti in data 21.07.2017 e nel verbale di sopralluogo eseguito dai tecnici comunali il 07/08/2017, ove si è constatato quanto segue: “ Il manufatto si presenta in cattive condizioni di manutenzione in particolare nella fascia sommitale. Sul paramento murario si nota la presenza di vegetazione spontanea, conci di tufo mancanti, ammaloramento della malta di allettamento dei conci di tufo ed un modesto quadro fessurativo, così come evidenziato anche dai VVF. Data l'altezza del muro e l'impossibilità di esaminare il quadro fessurativo da vicino è impossibile determinare con sicurezza la natura delle lesioni. Non sono presenti fori di drenaggio.

Invero, l’obiettiva situazione di dissesto appena descritta, solo genericamente contestata dalla parte ricorrente, ad avviso del Collegio era tale da configurare un concreto ed immediato pericolo per l’incolumità pubblica, potendo ragionevolmente prevedersi l’aggravarsi del fenomeno in assenza di idonei e tempestivi interventi di messa in sicurezza.

Inoltre, in relazione a quanto sopra, non appare illogico il contenuto del provvedimento impugnato, laddove ha indicato come destinatari dell’ordinanza anche la sig.ra F G e l’amministratore del Condominio di Via Luigia Sanfelice n. 43. Invero, la prima è stata individuata quale proprietaria dell’unità del condominio ricorrente cui pertiene il giardino retto dal muro perimetrale di contenimento in questione –non potendo l’autorità amministrativa entrare nel merito della ripartizione delle spese, rimessa alla deliberazione condominiale – mentre il secondo quale titolare del sottostante, adiacente cortile, destinatario del solo ordine di non fare praticare la suindicata area e la zona ove sono allocati i box auto.

Sul punto va soggiunto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, non rileva l’eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere in quanto l’atto è diretto ad assicurare l’immediata tutela del bene pubblico dell’incolumità delle persone. Dunque, l’adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l’ordinanza sindacale, come si è chiarito in giurisprudenza, non ha natura sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 1998 n. 1585;
Sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639;
Sez. V, 26 maggio 2015, n. 1260;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000 n. 813;
Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678). In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, di tal che quest’ultimo prescinde dall'individuazione della responsabilità aquiliana in capo a chi abbia causato la situazione di pericolo, eventualmente da accertarsi in sede giurisdizionale.

Ne discende che il provvedimento in discussione è stato correttamente indirizzato a tutti i soggetti i quali, avendo la disponibilità, a vario titolo, delle aree interessate dal descritto fenomeno, si trovavano in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentire loro di prevenire i conseguenti rischi ed eliminare la riscontrata situazione di dissesto statico, ancorché quest’ultima non potesse essere eventualmente imputata a ciascuno di essi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1.8.2011, n. 2064).

Né poteva esigersi che il Sindaco dovesse risolvere d’autorità la sottesa vicenda civilistica, relativa al regime proprietario del paramento murario in questione (cfr. sul punto T.A.R. Molise, 24.5.2013, n. 340;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, 1.3.2004, n. 813), essendo sufficiente tener conto, ai fini dell’adozione dell’ordinanza de qua e fermi restando gli accertamenti più complessi riservati alla competente sede giurisdizionale, delle generali previsioni relative ai fondi a dislivello (cfr. art. 887, comma 1, cod. civ.) e dalla circostanza, riscontrabile ictu oculi, che l’opera muraria è di contenimento e sostegno del sovrastante immobile di via Puccini 18, peraltro realizzato in data antecedente al secondo (cfr. relazione tecnica-descrittiva depositata dal condominio controinteressato a firma dell’ingegnere C. V. con l’allegata documentazione fotografica al 18 dicembre 2017).

Ne consegue che l’amministratore del condominio ricorrente è stato legittimamente individuato come destinatario degli obblighi di facere contenuti nell’ordinanza impugnata.

11. Procedendo oltre, i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per la stessa ragione già sopra evidenziata (al capo 9) con riferimento alla domanda introduttiva, venendo in rilievo, anche in tal caso, una mera diffida non avente valenza provvedimentale.

12. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile e nella restante parte va respinto in quanto infondato.

Nondimeno, la peculiarità della controversia giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

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