TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-14, n. 202306434
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 06434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8256 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, di diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso il esame la parte ricorrente impugna il Decreto prefettizio con cui è stata respinta l'istanza di attribuzione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile;
con memoria del 7.3.2023 la parte ricorrente ha rappresentato di non aver interesse alla coltivazione del gravame alla luce del riesame del diniego da parte dell’Amministrazione;
all’udienza pubblica del 28.3.2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, ormai consolidatosi nel senso che “rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto;dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677;Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019;T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019;n. 1994/2019;n. 8153/2019;n. 10986/20219” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 7515/2022, nonché, da ultimo, tra tante, TAR Lazio, sez. v bis, n. 13426/2022, 13676/2022, confermando l’orientamento risalente già a TAR Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011);
È stato così superato quell’orientamento che riteneva rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione delle controversie relative al diniego della cittadinanza per precedenti penali, che risulta, ormai minoritario (vedi, di recente, Cons. Stato, sez, I, 8.7.2020 parere su affare 696/2020). La Corte di Cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. In L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che tale disposizione, nell'attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297)»;in termini TAR Lazio, sez. V bis, nn. 1105/2023;13426/2022;13676/2022);
nel caso in esame le ragioni ostative all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione non rientrano tra i motivi di sicurezza sopraindicati, ma sono riconducibili a pregiudizi penali ostativi ex art. 6 legge 91/1992, sicché la controversia rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia tra quelle attribuite al giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dato che nel provvedimento impugnato era stato erroneamente indicato il TAR quale autorità giudiziaria davanti alla quale ricorrere.