TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-12-15, n. 201500554
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N. 00554/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Promotur S.p.A., ora Agenzia Regionale Promotur – Ente Pubblico Economico, rappresentato e difeso dagli avv.ti L D P, L P, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 7;
contro
Comune di Sutrio, non costituito in giudizio;
nei confronti di
La Meneghina S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Galleria Protti n. 1;
Quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 10 dd. 31.07.2008 rilasciato dal Comune di Sutrio alla controinteressata, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di uno stavolo per uso turistico ricettivo, in località Goles;
- del parere del responsabile del procedimento di data 16 luglio 2008;
- di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti.
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14.11.2014:
- del permesso di costruire in sanatoria n. 11/2011 del 30.11.2011, rilasciato dal Comune di Sutrio alla controinteressata;
- dell’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rilasciata in data 15.12.2011dal Comune di Sutrio alla controinteressata;
- del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Sutrio in data 19.12.2011 prot. n. 8680/8770;
- di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società La Meneghina S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di trasposizione in sede giudiziale di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società Promotur S.p.A., trasformatasi medio tempore in Agenzia Regionale Promotur E.P.E., impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sutrio alla società La Meneghina S.r.l. per la trasformazione di uno stavolo in struttura recettiva, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
I^) violazione dell’articolo 20, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;violazione del principio del giusto procedimento;eccesso di potere per istruttoria carente e insufficiente;
II^) violazione dell’articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;
III^) violazione dell’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;violazione degli articoli 3 e 4 L. n. 363/2003;violazione dell’articolo 5 L.R. F.V.G. n. 27/2006;eccesso di potere per difetto dei presupposti, e per istruttoria carente e insufficiente;
IV^) violazione degli articoli 3 e 4 L. n. 363/2003;violazione degli articoli 2, 3, 7 e 9 L.R. F.V.G. n. 27/2006;eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna il permesso di costruire in sanatoria, l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e il certificato di agibilità nelle more rilasciato alla controinteressata, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di impugnazione:
V^) violazione dell’articolo 20, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;violazione del principio del giusto procedimento;eccesso di potere per istruttoria e/o motivazione carente e insufficiente;eccesso di potere per contraddittorietà;
VI^) violazione dell’articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;
VII^) violazione dell’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’articolo 37, comma 1, lettera c), L.R. F.V.G. n. 5/2007;violazione degli articoli 3 e 4 L. n. 363/2003;violazione dell’articolo 5 L.R. F.V.G. n. 27/2006;eccesso di potere per difetto dei presupposti, e per istruttoria carente e insufficiente;
VIII^) illegittimità derivata dall’illegittimità del presupposto permesso di costruire impugnato con il ricorso straordinario poi trasposto.
3.1. Rappresenta la deducente che l’immobile per cui è causa è circondato dalle piste da sci di cui la Promotur è concessionario, con la conseguenza che per raggiungerlo si deve necessariamente attraversare le suddette piste da sci.
3.2. La surriferita circostanza fattuale è idonea a legittimare all’azione la ricorrente, sulla scorta della consolidata giurisprudenza che indica nella vicinitas (cioè lo stabile collegamento giuridico con l’area oggetto di intervento edilizio) il requisito che consente di differenziare la posizione giuridica di chi ricorrere da quella del quivis e populo.
3.3. Al contempo, la suddetta interferenza tra l’attività ricettiva nell’immobile oggetto del contestato intervento edilizio e la fruizione degli impianti del comprensorio sciistico, determina l’interesse a ricorrere, posto che Promotur finisce per essere costretta a tollerare il passaggio di persone, merci e mezzi dall’immobile a fondovalle attraverso le piste di sci, sulle quali esercita, fra le alte cose, compiti di cura e di sicurezza per l’utenza.
4. Non si è costituito in giudizio il Comune di Sutrio, pure ritualmente evocato.
5.1. Si è, invece, costituita in giudizio la società La Meneghina S.r.l., contestando la prospettazione avversaria e concludendo per il rigetto tutte delle domande formulate da controparte.
5.2. La controinteressata rappresenta, peraltro, che successivamente alla presentazione delle impugnative la società Teo S.a.s., affittuaria dell’azienda esercitata nell’immobile per cui è causa, e Promotur hanno sottoscritto, in applicazione dell’articolo 9, comma 1 ter, L.R. F.V.G. n. 27/2006 e del relativo regolamento attuativo, un accordo per l’attraversamento con mezzi meccanici delle piste da sci lungo percorsi prestabiliti e secondo orari prefissati.
La circostanza è documentata in atti.
6.1. Il Collegio ritiene che la sopravvenienza sia idonea a determinare l’improcedibilità delle impugnative formulate dalla ricorrente, giusta quanto dispone l’articolo 35, comma1, lettera c), Cod. proc. amm..
Invero, l’intervenuto accordo determina il venir meno dell’assunta lesività degli atti impugnati. Il passaggio di persone, merci e mezzi attraverso le piste da sci gestite dalla ricorrente avviene secondo modalità che la stessa Promotur ha ritenuto confacenti rispetto agli interessi, anche pubblici, che essa è chiamata a curare.
E poiché l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e come tale deve persistere per tutta la durata del giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I^, sentenza n. 1723/2015), la sua sopravvenuta carenza preclude a questo Giudice di pronunciarsi nel merito delle doglianze dedotte dalla parte ricorrente.
6.2. Il Collegio ritiene equo comunque compensare le spese di giudizio tra le parti costituite, tenuto conto che il venir meno dell’interesse alla decisione è dipeso dalla fattiva collaborazione dei privati che sono giunti a un accordo che contempera le esigenze di ciascuno.