TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400156
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 00156/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
-OMISSIS- s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I, G M, P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 2 dicembre 2021, con la quale il Comune di -OMISSIS-: i) ha ordinato alla ricorrente “di procedere alla demolizione di tutte le opere eseguite finalizzate all'istallazione di una nuova Stazione Radio Base su lotto di terreno sito in Viale -OMISSIS- distinto in Catasto al foglio-OMISSIS- mappale -OMISSIS-, codice impianto “-OMISSIS- -OMISSIS- - Via -OMISSIS-”, in quanto realizzate in difetto della prescritta Autorizzazione ex art. 87 del D. Lgs. 259/2003”; ii) ha assegnato il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza per ottemperare all'ordine di demolizione;

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2021 del 18 ottobre 2021, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato la sospensione dei lavori di realizzazione di una nuova stazione radio base in -OMISSIS-, in Viale -OMISSIS- distinto in Catasto al foglio-OMISSIS- mappale -OMISSIS-, codice impianto “-OMISSIS- -OMISSIS- - Via -OMISSIS-”;

- della nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2021, con la quale il SUAP del Comune di -OMISSIS- ha negato l'autorizzazione ad avviare i lavori in relazione all'istanza presentata da -OMISSIS-, ai sensi degli art. 87 e 88 del d. lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una nuova stazione radio base in -OMISSIS-, in Viale -OMISSIS- distinto in catasto al foglio-OMISSIS- mappale -OMISSIS-, codice impianto “-OMISSIS- -OMISSIS- - Via -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 10 agosto 2020, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- degli artt. -OMISSIS-e 7 del Regolamento per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica e dell'allegato al Regolamento “Allegato A - Mappa delle localizzazioni” approvato dal Comune di -OMISSIS- con deliberazione consiliare n. 32 del 17/06/2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 1-OMISSIS- dicembre 2021 e depositato il 5 gennaio 2022, -OMISSIS- s.p.a. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento: a) della nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2021, con la quale il SUAP del Comune di -OMISSIS- ha negato l'autorizzazione ad avviare i lavori in relazione all'istanza presentata da -OMISSIS-, ai sensi degli art. 87 e 88 del d. lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una nuova stazione radio base in -OMISSIS-, in Viale -OMISSIS- snc; b) dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2021 del 18 ottobre 2021, con la quale il Comune ha, conseguentemente, ordinato la sospensione dei lavori di realizzazione della una nuova stazione radio base; c) dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 2 dicembre 2021, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha, infine, ordinato alla ricorrente “di procedere alla demolizione di tutte le opere eseguite finalizzate all'istallazione di una nuova Stazione Radio Base su lotto di terreno sito in Viale -OMISSIS- distinto in Catasto al foglio-OMISSIS- mappale -OMISSIS-, codice impianto “-OMISSIS- -OMISSIS- - Via -OMISSIS-”; d) degli artt. -OMISSIS-e 7 del Regolamento per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica e dell'allegato al Regolamento “Allegato A - Mappa delle localizzazioni” approvato dal Comune di -OMISSIS- con deliberazione consiliare n. 32 del 17/06/2020.

2. La società ricorrente espone in fatto di aver avviato la fornitura di servizi di telefonia mobile nel mercato italiano a partire dal maggio 2018, di essere il quarto operatore infrastrutturato di rete mobile in Italia, accanto agli operatori TIM, Vodafone e Wind Tre e di avere specifici obblighi di copertura con il proprio segnale (in particolare, obiettivi minimi di copertura), assunti per effetto dei provvedimenti di assegnazione delle frequenze.

Venendo alla procedura in esame, il 10 marzo 2020, -OMISSIS- ha presentato al Comune di -OMISSIS- l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base da realizzarsi in -OMISSIS-, Viale -OMISSIS-, snc, completa di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell’art. 1-OMISSIS--OMISSIS-del d. lgs. -OMISSIS-2/200-OMISSIS-.

Contestualmente, l’istanza è stata trasmessa all’ARPA, al fine di ottenere il parere radio-protezionistico.

Il 27 marzo 2020, l’ARPA ha rilasciato il parere favorevole, attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa in materia.

Il 2-OMISSIS-maggio 2020, il Comune ha trasmesso alla Regione Lazio la documentazione presentata per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che si trattasse “di intervento non sub-delegato a questo Comune in procedura ordinaria dalla L.R. 8 del 22.06.2012”.

Il 29 maggio 2020, il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento e la sospensione dei termini del procedimento in attesa di acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

Il 10 agosto 2020, il Comune ha, quindi, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in oggetto affermando che “ il nuovo “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2020, a seguito dei vari programmi di sviluppo pervenuti dai vari gestori di telefonia mobile, tra cui anche quello di codesta società (acquisito con prot. n. 56757 del 03.10.2019), ha previsto la localizzazione del sito “-OMISSIS- nell’Area Comunale denominata “-OMISSIS-”, e non nel lotto di proprietà privata sito in Viale -OMISSIS- distinto in Catasto al foglio-OMISSIS- mappale -OMISSIS- ”.

Il 18 agosto 2020, -OMISSIS- ha trasmesso le proprie osservazioni al preavviso di diniego:

a) rappresentando l’illegittimità del limite localizzativo previsto dal Regolamento, anche in considerazione dell’assenza di idonee localizzazioni alternative;

b) dimostrando, mediante apposita relazione tecnica: i) l’inidoneità della proposta di localizzazione alternativa avanzata dal Comune; e ii) l’essenzialità dell’impianto al fine di garantire la copertura radiomobile dell’area in questione;

c) in ogni caso, evidenziando di avere provveduto a presentare il 3 ottobre 2019 – nei termini previsti dal Comune - il proprio Piano di localizzazione che prevede il sito richiesto.

In seguito alla presentazione delle osservazioni della ricorrente:

- il 1° settembre 2020, il comune di -OMISSIS- ha richiesto integrazioni con riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 1-OMISSIS--OMISSIS-del d. lgs. -OMISSIS-2/200-OMISSIS-;

- il 9 settembre 2020, la ricorrente ha trasmesso la documentazione integrativa per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

- il 2-OMISSIS- settembre 2020, il Comune ha comunicato l’inserimento della pratica nell’elenco delle pratiche da sottoporre all’esame della commissione locale per il Paesaggio;

- il 28 settembre 2020, il Comune ha rappresentato che “ nelle more di acquisire l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica ex art. 1-OMISSIS--OMISSIS-d. lgs -OMISSIS-2/200-OMISSIS-, i termini procedimentali rimangono sospesi ” e che “ decorsi gg. 30 (trenta) senza che sia pervenuto alcun riscontro su quanto sopra richiesto ” avrebbe provveduto a “ concludere il procedimento con esito negativo ”;

- il 9 ottobre 2020, -OMISSIS- ha sollecitato il Settore Gestione e Protezione Ambientale e il SUAP al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essendo decorso il termine previsto dall’art. 1-OMISSIS--OMISSIS-del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- il 1-OMISSIS-novembre 2020, il SUAP ha inviato un’ulteriore richiesta di documentazione, comunicando l’ulteriore sospensione dei termini del procedimento;

- il 17 novembre 2020, il SUAP ha infine inviato alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica (prot. n. -OMISSIS-069 del 13 novembre 2020).

L’11 febbraio 2021, decorsi 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non essendo intervenuto alcun diniego da parte del Comune (o, al più tardi, il 15 febbraio, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dell’autorizzazione paesaggistica), secondo la prospettazione di parte ricorrente, il titolo si sarebbe perfezionato per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003.

Ritenendosi ormai formato il silenzio – assenso sull’istanza, la ricorrente il 21 settembre 2021

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi