TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-02-28, n. 201900250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-02-28, n. 201900250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900250
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2019

N. 00250/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 957 del 2017, proposto dal dr.
M Z, rappresentato e difeso dagli avv.ti M G e A P e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, c.so del Popolo, n. 8

contro

Comune di Villafranca di Verona (VR), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A L e con domicilio stabilito presso l’indirizzo di “P.E.C.” indicato nell’atto di costituzione in giudizio

nei confronti

sig.ra A C, non costituita in giudizio
sig. Albino Albi, non costituito in giudizio

e con l'intervento di

Publigas Verona S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Massimo Rinaldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Garofalo e Silvia Viaro e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia, p.zzale Roma, n. 468/B

a) con il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- dell’ordinanza del Sindaco di Villafranca di Verona n. 10 del 28 giugno 2017, avente ad oggetto la remissione in pristino del libero transito in strada S. Andrea;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali


b) con i motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2017:

per l’annullamento

- del provvedimento già gravato con l’atto introduttivo del giudizio;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Villafranca di Verona (VR);

Visto l’atto di intervento ad opponendum della Publigas Verona S.p.A.;

Vista l’ordinanza n. 474/2017 del 5 ottobre 2017, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2017;

Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto, altresì, l’art. 74 c.p.a


Considerato che con il ricorso originario in epigrafe il dr. M Z ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Villafranca di Verona n. 10 del 28 giugno 2017, a mezzo della quale è stata ingiunta la remissione in pristino del libero transito in strada S. Andrea, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione;

Osservato che in punto di fatto il dr. Z espone:

- di essere esclusivo proprietario del compendio immobiliare denominato “Fondo Cave” ubicato in Villafranca di Verona e di aver intrapreso plurimi contenziosi civilistici – analiticamente riportati nel ricorso – a tutela delle proprie ragioni dominicali e possessorie;

- che in particolare in sede giudiziale sarebbe stato accertato che egli è proprietario dell’area di sedime sia dell’originaria via S. Andrea, quanto della nuova strada S. Andrea, realizzata dalla Publigas S.p.A. nel 1986;

- che già in altre occasioni egli ha dovuto tutelare il proprio diritto dominicale contro le iniziative del Comune volte a far valere la natura pubblica – che il ricorrente contesta – della strada;

- che da ultimo il Sindaco di Villafranca ha adottato l’ordinanza n. 10 del 28 giugno 2017, la quale gli ha imposto di rimuovere, entro n. 15 giorni dalla sua notificazione, ogni ostacolo fisico e cartello monitorio tali da impedire materialmente o da far ritenere non consentito il libero transito sulla strada S. Andrea da est (via Paroline/via Trieste) alla generalità delle persone;

Considerato che con il ricorso originario è stato dedotto il seguente motivo:

1) eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto;

Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Villafranca di Verona, depositando memoria con documentazione sui fatti di causa ed eccependo: a) in rito, la nullità del ricorso, perché privo della sottoscrizione digitale del difensore, nonché per inesistenza della sua notificazione;
b) sempre in rito, l’inammissibilità del gravame perché non notificato ad almeno un controinteressato e per il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.;
c) nel merito, l’infondatezza delle censure;

Considerato che con atto di intervenuto ad opponendum è, altresì, intervenuta in giudizio la Publigas Verona S.p.A. (“Publigas”), eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per altri plurimi motivi di rito e, comunque, la sua infondatezza nel merito;

Considerato che l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 474/2017 del 5 ottobre 2017, in ragione di dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa;

Considerato che con motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2017 il dr. Z – oltre a replicare alle altrui eccezioni – è tornato ad impugnare l’ordinanza sindacale n. 10 del 28 giugno 2017, chiedendone l’annullamento e deducendo le seguenti ulteriori censure:

2) violazione di legge per violazione dell’art. 378 della l. n. 2248/1865, all. F), attesa la carenza di presupposti, illogicità manifesta;

3) violazione di legge per violazione degli artt. 15 e 17 del d.l.lgt. n. 1446/1918, eccesso di potere per carenza di istruttoria;

Considerato che in vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria e una replica, controdeducendo alle eccezioni del Comune e dell’interveniente ad opponendum ed insistendo per l’accoglimento del gravame;

Considerato che a loro volta il Comune di Villafranca e Publigas hanno depositato, rispettivamente, memoria e replica, insistendo nelle eccezioni di rito e di merito già sollevate;

Considerato che Publigas ha eccepito, in aggiunta, l’improcedibilità del ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, stante l’intervenuta adozione, da parte del Sindaco di Villafranca, della nuova ordinanza n. 35 del 12 novembre 2018;

Considerato che all’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 parte ricorrente ha sottolineato la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, per contrasto con le sentenze del giudice civile;
le controparti hanno eccepito la novità della questione, non accettando sul punto il contraddittorio, mentre parte ricorrente ha replicato richiamando la rilevabilità d’ufficio della nullità;
quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio deve prioritariamente scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e da Publigas, poiché, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 febbraio 2019, n. 199;
id., 23 ottobre 2018, n. 982), l’analisi della questione di giurisdizione ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra, in quanto il difetto di giurisdizione del giudice adito lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito. Infatti, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 gennaio 2019, n. 121);

Ritenuto che, nel caso ora in esame, la questione debba essere risolta nel senso della declaratoria del difetto di giurisdizione di questo G.A. e della devoluzione della controversia alla cognizione del G.O., per le seguenti ragioni:

- l’ordinanza gravata è stata emessa dal Sindaco nell’esercizio dell’autotutela possessoria in materia di strade vicinali ai sensi degli artt. 55, 81 e 378 della l. n. 2248/1865, all. F), e dell’art. 15 del d.l.lgt. n. 1446/1918, onde garantire il libero transito alla generalità delle persone in strada S. Andrea nelle more della conclusione del contenzioso che contrappone, sul punto, il dr. Z alla P.A.: ciò, perché in seguito a sentenza del Giudice dell’esecuzione di Verona, l’area interessata è stata rilasciata al dr. Z, il quale ha provveduto ad interdire il libero accesso alla strada S. Andrea nel tratto di raccordo ad est con le strade Paroline e Trieste, mediante la collocazione di reti metalliche recanti cartelli con la scritta “divieto di accesso – proprietà privata”. Il provvedimento impugnato evidenzia, però, che i comportamenti del privato, di inibizione al libero transito sulla via, non trovano fondamento in alcun provvedimento giudiziario definitivo, poiché la sentenza regolatrice della fattispecie avrebbe natura dichiarativa e costitutiva e, pertanto, non potrebbe produrre i propri effetti prima del suo passaggio in giudicato;

- se, quindi, formalmente, il ricorso è diretto avverso l’ordinanza sindacale e contiene censure volte a dimostrare l’illegittimità di questa, tuttavia nella sostanza il ricorrente intende portare avanti la tesi che la strada S. Andrea è di sua proprietà, avendo quest’ultima natura di strada privata ed avendone egli acquistato la proprietà per usucapione. Come già prefigurato in sede cautelare, alla fattispecie è, perciò, applicabile l’insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso, laddove – muovendo dal provvedimento – miri, in realtà, alla difesa della proprietà o del possesso del privato sull’immobile oggetto di contesa con la P.A., presenta un petitum sostanziale estraneo alla giurisdizione del G.A. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 febbraio 2017, n. 151);

- in argomento è assai indicativo un recente arresto (T.A.R. Toscana, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 279), nel quale viene affermato che “qualora il Comune ordini il ripristino del transito pubblico su strada vicinale iscritta nell’apposito elenco, rileva il diritto della collettività ed il provvedimento del Comune costituisce atto di autotutela possessoria, mentre il ricorrente che contesta l’esistenza del suddetto diritto fa valere un’actio negatoria servitutis, rientrante nella giurisdizione del Tribunale civile e non in quella del giudice amministrativo” (cfr., altresì, T.A.R. Toscana, Sez. I, 19 maggio 2003, n. 1926, con la copiosa giurisprudenza ivi elencata);

- il Collegio condivide tale orientamento e ritiene che nel caso ora in esame le stesse argomentazioni sottese alle censure del dr. Z, volte a rivendicarne le ragioni dominicali e possessorie, dimostrano come l’azione proposta abbia sostanza di negatoria servitutis e, quindi, rientri nella giurisdizione del G.O., il quale, se del caso, ben potrà disapplicare l’ordinanza gravata;

Ritenuto, quindi, per tutto quanto si è detto, che l’eccezione di difetto di giurisdizione sia fondata e da accogliere;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti, atteso il difetto di questo Tribunale Amministrativo a conoscere della controversia con essi instaurata;

Ritenuto, inoltre, – ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a. – di dover indicare il giudice ordinario quale giudice nazionale provvisto di giurisdizione per la suindicata controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio previsto dal comma 2 del medesimo art. 11, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute;

Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite (compresa l’interveniente ad opponendum) con riguardo alla fase di merito del giudizio, tenendo ferma la liquidazione delle spese attinenti alla fase cautelare effettuata con la citata ordinanza n. 474/2017 del 5 ottobre 2017;

Ritenuto, altresì, di non far luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti evocate in giudizio e non costituitesi (sig.ra A C e sig. Albino Albi)

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