TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-08-07, n. 202009076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-08-07, n. 202009076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009076
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2020

N. 09076/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03435/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2019, proposto da
Ancsa, Italsoccorso S.r.l. e Autodemolizioni Mauro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, 17;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, emanata dal Ministro dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto le nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. V B come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame gli istanti impugnano la circolare ministeriale n. 300 del 21.1.2019 avente ad oggetto le procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, adottata in occasione della riforma delle disposizioni in materia di sequestro e fermo amministrativo, ad opera del DL n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018.

In sede di conversione del decreto legge “Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 con legge 1 dicembre 2018, n. 132 è stato introdotto l’art. 23 bis riguardante modifiche agli art. 213, 214 e 215 bis del codice della strada, che ha modificato la disciplina delle modalità di sequestro dei veicoli e affidamento al custode.

A seguito della modifica normativa il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno emanare la circolare impugnata, allo scopo di informare i propri uffici delle principali novità introdotte, uniformarne l’applicazione e coordinare l’operato delle Forze di Polizia in materia.

Avverso la predetta circolare i ricorrenti, esercenti l’attività di custodi giudiziari ed amministrativi di veicoli rientranti nella fattispecie di cui alla circolare impugnata per aver partecipato alla gara di appalto indetta dal Ministero dell’interno e dall’Agenzia del Demanio in quanto affidatari del servizio di cui all’art. 214 bis del codice della strada e l’ANCSA, associazione rappresentativa della categoria, hanno presentato ricorso deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, 214, 214 bis codice della strada. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento.

Nell’ambito delle competenze previste dal codice della strada, il Ministero dell’interno, con il provvedimento impugnato, ha inteso riunire i contenuti delle precedenti disposizioni in materia alla luce delle nuove disposizioni introdotte a seguito della entrata in vigore della legge 1 dicembre 2018 n. 132 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113.

La circolare sarebbe in realtà un atto a contenuto normativo, che introdurrebbe illegittimamente nuove disposizioni dirette a regolare l’attività della polizia stradale nel caso di sequestro e fermo amministrativo dei veicoli.

Tali prescrizioni inciderebbero sui diritti e interessi legittimi dei ricorrenti provocando di fatto una riduzione del numero di veicoli affidati al custode acquirente.

L’articolo 213 del codice della strada è stato modificato nella parte iniziale con introduzione dell’avverbio “sempre” per il caso di nomina del custode del veicolo sequestrato.

La circolare, per quanto riguarda l’affidamento del veicolo, al primo paragrafo, titolato “custodia dei veicoli fermati o sequestrati”, stabilisce che “tale assunto normativo impone agli organi della polizia stradale di considerare che l’affidamento del veicolo al custode acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui tale figura non è stata istituita, al di fuori dei casi normativamente stabiliti, rappresenta una eccezione che deve essere limitata con ogni mezzo”;
aggiungendo che “la nuova formulazione degli art. 213 e 214 c.d.s prevede per tutti i veicoli, compresi i ciclomotori e motocicli sottoposti a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, l’affidamento in custodia al proprietario. Questo soggetto perciò se non presente a bordo del veicolo ove possibile deve essere comunque prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo”.

Gli artt. 213 e 214 pur rafforzando, con l’utilizzo dell’avverbio “sempre”, i casi di affidamento del veicolo al trasgressore, non consentirebbero alla forze di polizia di sospendere l’attività di sequestro e affidamento del veicolo nel caso in cui non sia presente il proprietario per contattarlo.

La circolare, invece, avrebbe introdotto un elemento normativo diverso che, contrariamente a quanto previsto dal legislatore, imporrebbe alle forze di polizia di verificare oltre alla pronta reperibilità del proprietario, di procedere alla ricerca di un altro soggetto al quale affidare il veicolo.

Tale disposizione contrasterebbe con il procedimento di individuazione del custode e conseguente affidamento del veicolo previsto dagli art. 213, 214 e 214 bis del codice della strada, in combinato con l’art. 394 delle disposizioni di attuazione.

L’impianto normativo non prevederebbe l’obbligo di ricercare il proprietario, conducente o altri obbligati in per l’affidamento del veicolo, ma soltanto che il veicolo debba essere affidato ai predetti ove presenti al momento dell’accertamento della violazione amministrativa e se, in tal caso, sono in condizione per poter essere nominati custodi e trasferire il veicolo senza pericolo per la circolazione.

In mancanza di tali condizioni, il sistema stabilisce che il veicolo venga affidato ai soggetti preventivamente individuati ai sensi dell’art. 214 bis.

La circolare prosegue aggiungendo che “tutti i soggetti indicati, come già specificato in precedenti direttive, possono delegare altre persone ad assumere, in loro vece, la custodia a condizione che le stesse accettino l’incarico, siano prontamente reperibili e abbiano i requisiti richiesti per assumere la custodia”. Tale previsione sarebbe in contrasto con i principi generali in tema di nomina del custode del bene sequestrato.

Il custode deve essere nominato esclusivamente dall’agente che ha operato il sequestro tra i soggetti normativamente designati, proprietario, conducente, altro obbligato in solido, custode acquirente individuato ai sensi dell’art. 214 bis del codice della strada. In nessun caso sarebbe consentita la delega delle funzioni;
né essa potrebbe avvenire tra privati;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, 214, 214 bis codice della strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 571/1982. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento

La circolare violerebbe l’art. 8 del d.p.r. 571/1982 nella parte in cui a pagina 7 punto 1.2 (requisiti del soggetto nominato custode) considera quali requisiti per il custode quelli di cui all’art. 120 c.p.p. anziché quelli di cui all’art. 8 del DPR 571/82.

Nel caso del sequestro amministrativo, non ricorrendo la fattispecie dell’ausiliario della pubblica amministrazione, i requisiti soggettivi dovrebbero essere quelli indicati dalla Prefettura per l’inserimento nell’elenco prefettizio di cui all’art. 8 del d.p.r. 571/1982.

La nomina del custode è finalizzata a evitare la circolazione del veicolo che non presente i requisiti di legge, ma anche alla conservazione del bene nell’interesse della pubblica amministrazione al mantenimento del valore economico, in vista della possibile confisca.

La circolare violerebbe l’art. 8 del d.p.r. 571/1982 nella parte in cui a pagina 7 punto 1.3 - luogo della custodia - ammette che il veicolo sequestrato possa essere custodito in un giardino anche condominiale, un fondo privato anche non chiuso.

L’area del deposito dei veicoli sequestrati o fermati dovrebbe avere, per prassi amministrativa, determinati requisiti di sicurezza tesi a garantire la conservazione del bene senza che vi sia il rischio di spargimento di liquidi comune nei veicoli. Pertanto il luogo della custodia, individuato dal conducente o dal proprietario, dovrebbe avere i requisiti previsti per le depositerie giudiziarie ex art. 8 d.p.r. 571/1982 ovvero quelli indicati nel capitolato tecnico previsto per le gare di appalto indette per la individuazione del custode acquirente;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, 214, 214 bis codice della strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 180 codice della strada Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento.

L’art. 213 codice della strada prevede che il conducente, il proprietario o obbligato in solido “debba depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale”.

La circolare avrebbe innovato il procedimento stabilendo che “ qualora non immediatamente noto all’interessato potrà essere comunicato anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.d.s nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo ”.

L’articolo 213 c.d.s. non prevederebbe alcun rinvio all’art. 180 codice della strada, ma imporrebbe che il luogo di custodia sia comunicato nell’immediatezza senza alcun indugio.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare, l’affidamento al proprietario o agli altri soggetti privati deve avvenire a condizione che questi indichino, al momento del sequestro, il luogo di cui abbia la disponibilità ovvero nel quale avvenga la custodia a sue spese. In nessun caso sarebbe ammessa una dilazione temporale a quest’obbligo;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, 214, 214 bis codice della strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 394 disposizioni di attuazione del codice della strada Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento.

La circolare sarebbe illegittima nella parte in cui prevede che “ qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest’ultima può riprendere il proprio servizio, fermo restando l’obbligo per l’affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza ”.

La circolare, consentendo alle forze di polizia di allontanarsi prima di accertare l’avvenuto deposito del veicolo, contrasterebbe con l’art. 394 delle disposizioni di attuazione del codice della strada che impone alle forze di polizia stradale di completare le procedure di sequestro con la nomina del custode e con ricovero del veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico transito, annotando nel verbale di sequestro le operazioni compiute.

La circolare inciderebbe sui diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti, che hanno un interesse attuale e concreto per impugnare il provvedimento amministrativo de quo .

In via gradata si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 bis del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 per violazione della art. 77 della Costituzione, per la totale estraneità rispetto ai contenuti e alle finalità complessive del decreto legge e della sua legge di conversione.

Tale circostanza determinerebbe un profilo di illegittimità costituzionale dell’utilizzo della decretazione d’urgenza atteso che, secondo la Corte costituzionale, l’inserzione successiva di norme eterogenee non collegabili alle condizioni preliminari fissate dall’art. 15 comma 3 della legge 400/1988 reciderebbe il legame essenziale tra decretazione di urgenza e potere di conversione (cfr. C. Cost. 355/2010;
22/2012 e n. 355/2013)

Deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art. 23 bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 , conv., con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018 n. 132, nella parte in cui modifica gli articoli 213 e 214 del codice della strada , che non facevano parte del testo originario del d.l. sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e che sono state introdotte per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza del 23 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame ha ad oggetto la circolare ministeriale n. 300 del 21.1.2019 con la quale il Ministero dell’Interno ha inteso disciplinare le procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, a seguito della novella introdotta nel 2018 con il D.L. n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 agli artt. 213 e 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, anche C.d.S.).

I ricorrenti contestano che la circolare avrebbe illegittimamente ridotto le ipotesi di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati e fermati agli operatori economici selezionati in base all’art. 214 bis del D.lgs. n. 285/1992 e che il medesimo atto generale avrebbe, altresì, innovato le stesse norme del codice della strada introducendo previsioni non contemplate nella stessa riforma legislativa.

La circolare, secondo gli istanti lederebbe la posizione delle imprese - quali custodi convenzionati - e l’interesse pubblico ad una corretta interpretazione ed applicazione delle norme del codice della strada.

Oggetto della causa a ben vedere è, quindi, una circolare con la quale il Dipartimento della P.S., ha inteso illustrare agli uffici operativi dipendenti le novità introdotte dal D.L. 113/2018 al fine di uniformarne l’applicazione e coordinare l’attività delle Forze di Polizia.

In via preliminare occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero dell’Interno, il quale, osservando che l’atto impugnato è una circolare esplicativa, appartenente come tale alla categoria degli atti a contenuto generale a contenuto interpretativo, ha osservato che essa non sarebbe idonea ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive individuali, avendo il solo scopo di fornire indicazioni operative di massima agli organi di polizia dopo l’entrata in vigore delle nuove norme in materia, al solo fine di armonizzare e uniformare l’attività operativa su tutto il territorio nazionale.

La circolare inoltre, sempre secondo il dicastero intimato, non potrebbe nemmeno essere considerata quale atto presupposto del provvedimento con il quale viene disposto il conferimento del veicolo sequestrato o fermato ritenuto lesivo: essa infatti recherebbe mere istruzioni che, pur fornendo parametri uniformi di comportamento, non vincolerebbero gli ufficiali di polizia essendo priva di concreta efficacia vincolante nei confronti degli organi periferici, che possono disattenderne i contenuti senza che ciò comporti l'illegittimità dei loro atti per violazione di legge.

L’eccezione - sotto entrambi i profili evidenziati - può essere disattesa, in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito e ciò a prescindere da singoli profili di inammissibilità delle singole censure, che saranno esaminati nel prosieguo in relazione all’esame dei singoli motivi, traendo spunto proprio dalla eccezione sollevata in linea generale dall’Amministrazione.

In altri termini l’eccezione di per sé non può immediatamente condurre alla inammissibilità della impugnazione, posto che i ricorrenti censurano aspetti quali la capacità innovativa che la circolare avrebbe e sollevano profili di illegittimità costituzionale che necessitano di un approfondimento nel merito.

Con ulteriore profilo di inammissibilità il Ministero contesta la legittimazione attiva di ANCSA in quanto il ricorso non afferirebbe ad un interesse collettivo imputabile ad una struttura associativa (come ANCSA) e, quindi, ad un interesse attribuibile a tutti gli associati, bensì concerne la posizione giuridica soggettiva di singoli operatori economici, titolari di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella riconoscibile all’associazione di categoria.

L’eccezione non convince. Lo statuto dell'Associazione all’art. 3 prevede che essa “ non persegue fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) rappresentare la categoria dei Centri di Soccorso Autoveicoli a livello nazionale e territoriale nei confronti di ogni istituzione, della pubblica amministrazione, di ogni ente pubblico e privato, di associazioni sindacali e non, nonché nei confronti dei singoli privati e dell'opinione pubblica, facendosi interprete e portatrice degli interessi e delle aspirazioni della categoria medesima;

b) (…);

c) tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici degli associati e conseguentemente combattere l’abusivismo;(…)

L’associazione, quindi, può agire in giudizio a tutela degli interessi giuridici ed economici degli associati anche a prescindere da questioni in cui è portatrice di interessi della categoria dei centri di soccorso dei veicoli.

Analoghe considerazioni, in termini di legittimazione, valgono per la Italsoccorso S.r.l. e la Autodemolizioni Mauro S.r.l., posto che la circolare impugnata per alcuni aspetti incide sulle modalità di affidamento dei veicoli sequestrati e fermati e che potrebbero essere a loro affidati, e ciò in disparte la verifica della ammissibilità dei singoli motivi, in relazione agli aspetti di volta in volta censurati.

Venendo all’esame del merito della impugnazione si osserva, in linea generale, che l’articolo 23-bis del D.L. n. 113/2018 modifica alcune disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.

In particolare il comma 1, lettera a) riscrive la disciplina del sequestro amministrativo del veicolo di cui all'articolo 213 del codice della strada: detta norme in materia di sequestro (confisca) del veicolo a seguito di trasgressione commessa da minorenne;
abroga la normativa prevista dal previgente comma 2-quinquies dell'articolo 213 del codice della strada nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore e prevede che, anche in questo caso, trovi applicazione il principio generale per il quale il veicolo deve essere affidato al custode proprietario.

Tale disciplina prevede che in caso di sequestro di ciclomotore o motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l’affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato.

Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è stato già emesso il provvedimento di confisca, può richiederne l’affidamento in custodia solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro.

Analoga procedura si applica peraltro nel caso in cui i ciclomotori o motocicli siano stati sequestrati a seguito dell’accertamento di reati commessi alla guida di tali veicoli;
ridelineando la disciplina prevista nel caso in cui venga rifiutata l'assunzione della custodia del veicolo, riducendo al minimo la protrazione della custodia onerosa presso terzi dei veicoli sottoposti a sequestro.

Ciò premesso in relazione al primo motivo con cui si contesta l’estensione dei criteri di scelta del custode cui affidare i veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo individuati dalla circolare, che avrebbe integrato le norme di legge e introdotto illegittimamente nuove disposizioni dirette a regolare l’attività della polizia stradale nel caso di sequestro e fermo amministrativo dei veicoli, si osserva che l’atto impugnato, piuttosto, si limita a riproporre il contenuto precettivo delle disposizioni introdotte dalla novella, fornendo unicamente istruzioni per la loro uniforme applicazione.

L’art. 213 del C.d.S., infatti, è stato modificato prevedendo che in caso di sequestro il veicolo venga affidato in custodia al proprietario, o in sua assenza al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato in solido (ad es. genitore per figlio minore): tale soggetto è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (ad es. box, posto auto in un cortile condominiale, etc.), provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto dall'organo di polizia procedente (comma 2).

La norma prevede, addirittura, che “ il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio… ”.

L’avverbio “sempre” impone chiaramente e senza equivoci che il veicolo sequestrato (o fermato, per effetto del rinvio che l’art 214 opera alle disposizioni dell’art. 213) debba essere costantemente affidato in custodia al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido;
per cui rispetto alla disciplina previgente l’affidamento a Centri di Soccorso Autoveicoli o luoghi di ricovero e depositi giudiziari costituisce – secondo il chiaro intento del legislatore (cfr. dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sul D.L. 113/2018 - A.C. 1346 in data 9.11.2018) - ipotesi residuale rispetto all’affidamento al proprietario e/o conducente del veicolo.

La circolare impugnata, quindi, in linea con il rinnovato impianto normativo, delinea alcuni principi generali e norme di ordine eminentemente pratico volte a garantire la massima cura nel compito di affidare il veicolo sequestrato o fermato agli organi di polizia stradale ai privati sopra menzionati.

Non risulta, quindi, alcuna estensione degli obblighi indicati dalla norma del codice della strada, la circolare – quale atto amministrativo generale di contenuto interpretativo/applicativo – tenta di garantire il corretto affidamento dei veicoli in custodia ai proprietari, anche se non erano presenti al momento dell’accertamento dell’illecito, ipotesi questa che può verificarsi con una notevole frequenza e che, quindi, merita di essere disciplinata.

Per cui appare una conseguenza del tutto logica, rispetto alle previsioni di legge, che gli operatori di polizia tentino - nel caso in cui il proprietario non fosse presente – di rintracciarlo e di individuare in caso di irreperibilità di quest’ultimo di individuare un altro soggetto idoneo ad affidare il veicolo.

Quanto al profilo di censura con cui si contesta la possibilità prevista dalla circolare di affidare il veicolo a persone delegate, che sarebbe in contrasto con i principi generali in tema di nomina del custode del bene sequestrato, si osserva che l’art. 213 C.d.S., prevedendo - in linea generale - l’affidamento al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido del veicolo sequestrato o fermato, non può di per sé aver escluso la possibilità da parte dei medesimi soggetto di delegare l’affidamento a terzi soggetti di loro fiducia, purché “ siano prontamente reperibili e abbiano i requisiti richiesti per assumere la custodia ”.

La delega - come eccepito dall’Amministrazione - costituisce una facoltà che rientra nell’ambito dei diritti reali di godimento esercitati sul veicolo sequestrato o fermato, senza che nel contempo incida o interferisca con l’interesse pubblico a che il veicolo non continui a circolare sulla strada e sia custodito in attesa della successiva eventuale confisca amministrativa.

Per tale ragione deve essere disatteso anche il secondo motivo con cui si contesta la circolare nella parte in cui considera, quali requisiti per il custode, quelli di cui all’art. 120 c.p.p., anziché quelli di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982.

L’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982 trova applicazione alle ipotesi dei custodi che esercitano l’attività in modo professionale e ai soggetti ai quali gli artt. 213 e 214 C.d.S. consentono di affidare la custodia dei veicoli sequestrati. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che lo stesso art. 213 C.d.S., in deroga alle indicazioni dell’art. 8 citato, consente di custodire il veicolo “ in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio ”, senza precisarne la natura o la proprietà esclusiva da parte del custode o la presenza di spazi chiusi.

In definitiva la disciplina introdotta dal novellato art 231 C.d.S., si inserisce in un quadro del tutto peculiare e autonomo (quale è quello delineato da codice della strada) rispetto ai principi delineati principi e alle modalità di attuazione del sequestro dei veicoli previste dalla L 689/81, le cui disposizioni non possono, quindi, essere tralaticiamente estese alle ipotesi in esame per quanto concerne i requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto affidatario del veicolo e, pertanto, per valutare la legittimità della circolare impugnata.

Per quanto concerne il terzo motivo che riguarda le indicazioni presenti nella circolare impugnata che consentono al custode di indicare il luogo in cui custodirà il veicolo entro i 3 giorni successivi, la censura deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

La previsione in esame mira, infatti, a soddisfare un’esigenza di salvaguardia dell’interessato, il quale manifestando la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di custodia con diligenza, deve essere messo in condizioni di potersi organizzare.

Del resto i ricorrenti non sono nemmeno destinatari della circolare, né hanno evidenziato quale sarebbe l’effetto pregiudizievole nei loro confronti di una disposizione come quella contestata.

Né a tale riguardo può essere considerato (come sembra profilarsi dal tenore della censura) l’interesse degli istanti ad ottenere l’affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo (in luogo dei delegati), posto che la convenzione di servizio sottoscritta con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 214 bis C.d.S. non costituisce in loro favore alcun diritto alla custodia dei veicoli o un diritto ad un numero minimo di interventi in corso d’anno, ma solo l’obbligo di accettare la custodia dei veicoli affidati dagli organi competenti, in occasione della quale sorge il diritto alla remunerazione per il servizio prestato.

In altri termini l’interesse sotteso al terzo motivo si rivela essere un interesse di mero fatto, come tale non tutelato dall’ordinamento.

Quanto al censurato riferimento alle disposizioni dell’art. 180 C.d.S. contenuto nella circolare, persuade l’eccezione dell’amministrazione secondo cui si tratta del mero richiamo ad una procedura operativa al fine di garantire che il custode sia reso edotto delle conseguenze che graverebbero in caso di omissioni da parte dell’intimato.

Analoghe conclusioni in termini di inammissibilità del motivo per carenza di interesse valgono per il quarto motivo.

Non senza considerare che l’art. 394 Reg. C.d.S., invocato dai ricorrenti, è divenuta incompatibile con la nuova disciplina degli artt. 213 e 214 C.d.S. come modificati dal D.L. 113/2018, che ha introdotto la possibilità di affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido.

Ne consegue che il regolamento attuativo quale fonte di rango subprimario deve ritenersi abrogato implicitamente nelle parti che dovessero rivelarsi incompatibili con le norme di legge successive.

Non si ravvisano infine i profili di illegittimità costituzionale dedotti sull’assunto della natura eterogenea delle previsioni contenute nella legge di conversione, che sarebbero intervenute su una materia (riforma degli artt. 213 e 214 C.d.S.) che non sarebbe stata oggetto del decreto-legge e sull’assenza di ragioni di urgenza.

Il decreto legge ha ad oggetto in primo luogo disposizioni in materia di sicurezza pubblica, alle quali sono riconducibili anche le previsioni in tema di sequestro e fermo amministrativo di veicoli, trattandosi di funzioni di polizia. Non senza considerare che il medesimo decreto legge, sin dalla sua origine reca come rubrica: “ disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica ” e altre “ misure per la funzionalità del Ministero dell'interno …”, nell’ambito delle quali (anche a voler dubitare della riconducibilità al tema della sicurezza) possono essere - di certo - ricondotte le norme oggetto di contestazione.

L’art. 23 bis citato rientra, quindi, nell’impianto generale del decreto legge;
né a tal riguardo emerge una evidente insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, tenuto conto del fatto che le disposizioni, che sono state inserite in sede di conversione, tendono in effetti a realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica.

In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la peculiarità e novità della controversia.

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