TAR Catania, sez. II, sentenza 2011-06-14, n. 201101502
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Testo completo
N. 01502/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03487/1996 REG.RIC.
N. 00631/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti numeri di registro generale 3487 del 1996 e 631 del 1998, proposti da Ali' Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;
contro
il Comune di Paterno', rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V M in Catania, via V.Giuffrida, 103;
nei confronti di
D B A, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3487 del 1996:
della determinazione 10 maggio 1996 n. 44 del Sindaco del comune di Paternò;
quanto al ricorso n. 631 del 1998:
delle determinazioni 31.5.1996 n.51, 5.9.1996 n.139, 16.1.1997 n.12, 28.2.1997 n.100, 12.6.1996 n.211 e 8.9.1997 n.377nonchè di ogni altro atto connesso e presupposto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paternò;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. V N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo il giudizio (ric. n. 3487/96) il ricorrente esponeva:
a) di essere dipendente del comune di Paternò con le funzioni di capo unità operativa “urbanistica e gestione del PRG” con la qualifica di dirigente tecnico;
b) di essere stato, con determinazione n. 13 del 18 aprile 1994, sospeso dal servizio a causa della pendenza di una misura di prevenzione;
c) di essere stato, con determinazione 3 maggio 1996 n. 43, riammesso in servizio a seguito del rigetto della proposta di misure di prevenzione avanzata nei suoi confronti;
d) di essere stato, con determinazione 10 maggio 96 n. 44, assegnato all’unità operativa “servizi tecnologici” e non all’originario ufficio presso il quale prestava servizio.
Tutto ciò premesso impugnava l’atto in epigrafe indicato per:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti legge 7 agosto 1990 n. 241 — Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e seguenti legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dei principi in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, intima illogicità e ingiustizia manifesta.
Con memoria del 10 settembre 1996 si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 24-30 ottobre 1996 n. 2503 veniva rigettata la domanda cautelare.
Successivamente con atto depositato in data 11 novembre