TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-03-10, n. 202304232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-03-10, n. 202304232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304232
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 02350/2023 REG.RIC.

N. 04232/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02350/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;




contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

-del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, prot.18594 del 20/12/2022, notificato il 28/12/2022, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 16/11/2022, dalla Commissione medica: “-OMISSIS- ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1.Visto il certificato medico dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- del 7.9.2022, versato in atti dalla parte ricorrente (All. 3-doc 2 al ricorso), intesa a dimostrare la non sussistenza della causa sanitaria, posta alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione;

2.Ravvisata l’opportunità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di “-OMISSIS--OMISSIS-. Non idoneo – Decreto Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)

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