TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300007
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Pubblicato il 02/01/2023
N. 00007/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 497 del 2020, proposto da:
- -OMISSIS-, soggetta ad amministrazione di sostegno affidata all’Avvocato P V, il quale pure la rappresenta e difende in questo giudizio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso,
ope legis
, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’ottemperanza
- al decreto della Corte di Appello di Lecce del 21 maggio 2019, n. 280/2019 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla sig.ra -OMISSIS- e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti - oltre che delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore e dunque estranee all’oggetto del presente giudizio, instaurato solo dalla parte .
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia, non essendo gravato da ricorso in Cassazione e sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i.
- risulta depositata la documentazione di cui alla legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015.
- nel merito, quindi, dev’essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre accessori di legge, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- deve comunque, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3.- Ritenuto, infine, che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le ultime, oltre alle pronunce di questa Sezione, T.a.r. Campania Salerno, I, 3 novembre 2022, n. 2927 ).