TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2013-12-19, n. 201300671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2013-12-19, n. 201300671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201300671
Data del deposito : 19 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01239/2013 REG.RIC.

N. 00671/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01239/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2013, proposto da:


G N, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G S, con domicilio eletto presso G C in Catanzaro, via Pugliese, 12;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Ministero della Difesa - Direzione Generale Per il Personale Militare;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rimozione del grado;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che le censure proposte dal ricorrente, ad un sommario esame, non sono assistite dal fumus poiché:

- in ossequio al disposto di cui all’art. 919 comma 3 del Codice dell’ordinamento militare, allo scadere del quinquennio della sospensione precauzionale dell’impiego, con determinazione del Comando Generale dei Carabinieri n. 221346/D del 27 maggio 2013, il ricorrente veniva sospeso dal servizio;

- sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dall’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare;

- la competenza è stata correttamente individuata ai sensi degli artt. 1354-1375-1391 del Codice dell’ordinamento militare;

- il provvedimento impugnato è motivato per relationem mediante il richiamo gli atti dell’inchiesta nonché al verbale della Commissione di disciplina;

- avendo il Tribunale Militare applicato la pena accessoria della rimozione del grado, la cessazione del rapporto di impiego non necessitava di un procedimento disciplinare;

- il Comandante di Vertice di livello gerarchico del ricorrente è il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ai sensi dell’art. 1378 lett. g) e h) del Codice dell’ordinamento militare;

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