TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2013-12-19, n. 201300671
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N. 00671/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01239/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2013, proposto da:
G N, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G S, con domicilio eletto presso G C in Catanzaro, via Pugliese, 12;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;Ministero della Difesa - Direzione Generale Per il Personale Militare;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rimozione del grado;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le censure proposte dal ricorrente, ad un sommario esame, non sono assistite dal fumus poiché:
- in ossequio al disposto di cui all’art. 919 comma 3 del Codice dell’ordinamento militare, allo scadere del quinquennio della sospensione precauzionale dell’impiego, con determinazione del Comando Generale dei Carabinieri n. 221346/D del 27 maggio 2013, il ricorrente veniva sospeso dal servizio;
- sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dall’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare;
- la competenza è stata correttamente individuata ai sensi degli artt. 1354-1375-1391 del Codice dell’ordinamento militare;
- il provvedimento impugnato è motivato per relationem mediante il richiamo gli atti dell’inchiesta nonché al verbale della Commissione di disciplina;
- avendo il Tribunale Militare applicato la pena accessoria della rimozione del grado, la cessazione del rapporto di impiego non necessitava di un procedimento disciplinare;
- il Comandante di Vertice di livello gerarchico del ricorrente è il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ai sensi dell’art. 1378 lett. g) e h) del Codice dell’ordinamento militare;