TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-31, n. 202102144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-31, n. 202102144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102144
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02144/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03557/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Epm S.r.l. in proprio e n.q. di mandataria del costituendo R.T.I. con Gesap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, D G, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to M A in Napoli, via Giosuè Carducci 19;

contro

Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

R Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Raffaele Ferola in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;
C.M. Service S.r.l., Consorzio Meridionale Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
Team Service Soc. Cons. A R.L., Dussmann Service S.r.l., Evolve Consorzio Stabile, Florida 2000 S.r.l., Coopservice Soc. Coop P.A., Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Consorzio Stabile Europeo Multiservice, Gsn S.r.l., Emme Service S.r.l., Pfe S.p.A., Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud - S.N.A.M. S.r.l., Diemme S.C. A R.L., Soc. Coop. di Prod. e Lav. Tre Fiammelle, Manital Società Servizi Integrati Soc. Cons. P.A., Coop Multiservice, non costituiti in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la corretta esecuzione, con determinazione delle modalità esecutive, della sentenza n. 890 del 27.2.2020 (doc. A), adottata dal T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, in esito al giudizio promosso dalla E.P.M. Srl contro l'ASL Napoli 1 Centro con controinteressata R Gestioni S.p.A. e altri (n.r.g. 1674/2019), con declaratoria d'inefficacia degli atti adottati in violazione della sentenza, impugnata in appello dalla R Gestioni, e con eventuale nomina di commissario ad acta per il caso di persistente violazione e/o elusione del dictum giudiziale;
e il conseguente annullamento, previa sospensiva, per violazione e/o elusione della ottemperanda sentenza;

in via subordinata, previa conversione del rito ex art. 32, c. 2 c.p.a., per l'annullamento:

- della D.D.G. n. 496 del 20.5.2020 (doc. 1) con cui il Direttore Generale dell'ASL di Napoli, Dott. Ciro Verdoliva, ha disposto la nomina di una nuova commissione incaricata di rivalutare le offerte tecniche ed economiche già aperte e conosciute dall'ASL nel termine di venti giorni dalla delibera di nomina;

- della nota del 22.5.2020 (doc. 2) con la quale l'ASL ha richiesto ai concorrenti di confermare le proprie offerte tecniche ed economiche e di rinnovare la polizza fideiussoria provvedendo al contempo a «trasmettere le offerte tecniche ed economiche già presentate anche in formato digitale su pennetta USB»;

- di tutti gli atti successivi, ivi inclusi quelli relativi alla nuova valutazione delle offerte tecniche ed economiche, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e al suo esito, fino all'aggiudicazione del lotto 1 in favore del R.T.I. C.M. Service – Consorzio Meridionale Servizi e del lotto 2 in favore della R Gestioni S.p.A., disposte con Determina Dirigenziale n. 2397 del 28/9/2020, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi, conseguenti, anche non conosciuti,

nonché per l'accertamento:

- dell'obbligo della S.A., di procedere, laddove intenda mantenere fermi bando e disciplinare di gara, alla rinnovazione del procedimento di gara in oggetto a partire dalla riapertura dei termini di presentazione delle offerte tecniche ed economiche, da valutarsi a cura di nuova Commissione, che comprenda i membri esperti e interni (dott. E Lre – Direttore Servizio Igiene e Salute Pubblica e Dott. M F – Dirigente Medico del Dipartimento Assistenza Ospedaliera) già nominati con delibera n. 518 del 15.10.2018, mai annullata, salvo il potere di autotutela, ove adeguatamente esercitato e motivato;

e per la declaratoria d'inefficacia e/o di nullità del contratto ove medio tempore stipulato;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C.M. SERVICE S.R.L. il 16\11\2020:

per l'annullamento:

- della determina ASL Napoli 1 Centro n. 2397 del 28.9.2020, punto 4, se intesa, come adombrato da parte ricorrente, ad apporre al presente affidamento condizione risolutiva espressa in caso di aggiudicazione della gara centralizzata CONSIP;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EPMs.r.l., in proprio e n.q. di mandataria del costituendo R.t.i. con Gesap s.r.l., del 4\1\2021:

per l'accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia per violazione e/o elusione della ottemperanda sentenza n. 890 del 27.2.2020 o, ove occorrer possa e in via subordinata, previa conversione del rito ex art. 32, c. 2 c.p.a.;

per l'annullamento:

- della D.D.G. n. 496 del 20.5.2020, della nota del 22.5.2020, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 in favore del R.T.I. C.M. Service – Consorzio Meridionale Servizi e del lotto 2 in favore della R Gestioni S.p.A., disposti con Determina Dirigenziale n. 2397 del 28.9.2020, oggi anche quali atti appartenenti alla sequela procedimentale che ha preceduto la stipula dei contratti;

- di tutti gli atti prodromici alla stipula, di contenuti ed estremi in atto non conosciuti, con i quali l'ASL Napoli 1 si è determinata - in contrasto con la legge generale e speciale - a subordinare la risoluzione dei contratti d'appalto stipulati nelle more del giudizio alla sottoscrizione della convenzione Consip (per la pulizia, sanificazione e igienizzazione degli enti del SSN) a non meglio precisate verifiche di convenienza e/o di idoneità tecnica ed economica;

- nonché per l'accertamento e declaratoria d'inefficacia e/o di nullità del contratto Rep. n° 609 del 2 .12.2020, relativo al lotto n. 2 e di quello Rep 608 del 1.12.2020, relativo al lotto n. 1, rispettivamente depositati nel giudizio di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8752/2020) in data 3.12.2020 e 2.12.2020;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EPM S.R.L. in proprio e n.q. di mandataria del costituendo R.t.i. con Gesap s.r.l. il 14\1\2021:

per l'accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia per violazione e/o elusione della ottemperanda sentenza n. 890 del 27.2.2020 o, ove occorrer possa e in via subordinata, previa conversione del rito ex art. 32, c. 2 c.p.a.,

per l'annullamento:

- della D.D.G. n. 496 del 20.5.2020, della nota del 22.5.2020, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 in favore del R.T.I. C.M. Service – Consorzio Meridionale Servizi e del lotto 2 in favore della R Gestioni S.p.A., disposti con Determina Dirigenziale n. 2397 del 28.9.2020, oggi anche quali atti appartenenti alla sequela procedimentale che ha preceduto la stipula dei contratti;

- di tutti gli atti prodromoci alla stipula, di contenuti ed estremi in atto non conosciuti, con i quali l'ASL Napoli 1 si è determinata - in contrasto con la legge generale e speciale - a subordinare la risoluzione dei contratti d'appalto stipulati nelle more del giudizio alla sottoscrizione della convenzione Consip (per la pulizia, sanificazione e igienizzazione degli enti del SSN) a non meglio precisate verifiche di convenienza e/o di idoneità tecnica ed economica;

- nonché per l'accertamento e declaratoria d'inefficacia e/o di nullità del contratto Rep. n° 609 del 2 .12.2020, relativo al lotto n. 2 e di quello Rep 608 del 1.12.2020, relativo al lotto n. 1, rispettivamente depositati nel giudizio di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8752/2020) in data 3.12.2020 e 2.12.2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della R Gestioni S.p.A., della C.M. Service S.r.l., del Consorzio Meridionale Servizi e dell’Asl 106 - Napoli 1;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 2 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020, il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’odierna controversia ha ad oggetto la procedura di gara volta all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà dell’azienda resistente per la durata di sei anni, suddivisa in due lotti di valore pari a € 229 milioni, di cui 150 milioni per il lotto 1 e 79 per il lotto 2. Tale procedura configurava una gara “ponte” per la stipula di due distinti contratti, risolutivamente condizionati all’intervento dell’aggiudicazione dell’analoga convenzione Consip o, comunque, della gara centralizzata regionale ove nel frattempo indetta dalla SO.RE.SA.

Nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto quanto segue:

- con bando pubblicato sulla GUUE del 27 luglio 2018, l’Asl Napoli 1 Centro aveva indetto la predetta procedura aperta che, all’esito delle svolte operazioni valutative, vedeva l’odierna controinteressata, R Gestioni S.p.a., aggiudicarsi entrambi i lotti messi a gara, sicché, avverso tale esito, il RTI EPM, la terza graduata Team Service cons. a r.l. e Dussmann Service S.r.l. proponevano distinti ricorsi dinanzi all’intestato Tribunale;

- con la sentenza n. 890/2020, l’intestato TAR, riuniti i ricorsi, da un lato, aveva dichiarato tardivi i motivi promossi da EPM onde contestare l’ammissione alla gara della R Gestione e, dall’altro, aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo fondato il motivo con cui le ricorrenti avevano contestato la legittimità della delibera dirigenziale n. 598 del 15.12.2018 disponente la riduzione dei membri della commissione giudicatrice da cinque a tre;

- in particolare, la citata pronuncia aveva così statuito: “ la caducazione della nomina della commissione di gara nella sua composizione finale comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura di gara posti a valle, adottati sul presupposto della stessa, fino all’affidamento del servizio disposto con determina dirigenziale dell’UOC dell’ASL Napoli 1 n. 118 del 24.04.2019, recante aggiudicazione di entrambi i lotti alla società R Gestioni, che va pertanto anch’essa annullata ”;

- a seguito della sentenza de qua , l’ASL Napoli 1 Centro, con deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 20.05.2020, aveva disposto: 1) di prendere atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 890/2020 che aveva riconosciuto la legittimità di tutte le operazioni e valutazioni svolte dalla commissione dichiarata illegittima nella fase amministrativa di ammissione dei concorrenti, determinando il travolgimento per illegittimità derivata di tutti gli atti successivi della procedura di gara posti a valle, adottati sul presupposto della stessa, fino all’affidamento del servizio disposto con la Determina Dirigenziale n. 118 del 24.04.2019;
2) di nominare, trattandosi di un annullamento derivato da un vizio nella composizione della Commissione ai sensi dell’art. 77, comma 11, per esigenze di trasparenza e par condicio , una nuova Commissione Tecnica di comprovata esperienza e professionalità nel settore di Igiene e Sanità Pubblica e in materia di procedure di gare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

- in esecuzione della succitata delibera, con nota pervenuta alla EPM in data 22.5.2020, l’ASL aveva richiesto ai concorrenti di confermare le offerte tecniche ed economiche presentate nell’anno 2018, cosicché la ricorrente aveva rinnovato la propria volontà negoziale, mantenendo ferma le offerte originarie;

- esperite le operazioni valutative, la commissione aveva nuovamente premiato l’offerta della R Gestioni, assegnandole il primo posto in graduatoria sul lotto 2 ed il secondo sul lotto 1, dietro al RTI C.M. Service – Meridionale Servizi;

- nelle more dello svolgimento della gara “ponte”, tuttavia, la procedura per la stipula della convenzione Consip era giunta a definizione con l’aggiudicazione in favore del consorzio stabile C.S.I., costituito, quali imprese esecutrici, dalla EPM Srl e dalla

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