TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-07, n. 202306088
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 06088/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5214 del 2023, proposto da
L C, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Comando Generale della Guardia di Finanza:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- della determinazione n. 1829 del 4 gennaio 2023, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito, parte integrante della stessa determinazione, e dichiarati gli idonei e i vincitori del concorso per ciascun contingente, nella parte in cui non è stata dichiarata vincitrice della procedura concorsuale;
- del bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n.+1175 di allievi marescialli al 94° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023, pubblicato con determinazione n. 41152 del 10 febbraio 2022, laddove interpretato in senso ostativo all’interesse della ricorrente;
- dei criteri di valutazione che ciascuna commissione aveva l’onere di definire, secondo le prescrizioni del bando, prima delle successive operazioni di verifica, richiesti con istanza di accesso agli atti del 13 febbraio 2023 insieme ai criteri formazione e la composizione della Commissione esaminatrice e delle annesse sottocommissioni, che sono pubblicati sul sito della Guardia di Finanza, sezione “Concorsi On Line”;
- del bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 1230 di allievi marescialli al 95° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024, pubblicato con determinazione n. 53766 del 21 febbraio 2022, laddove interpretato in senso ostativo all’interesse della ricorrente;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti e consequenziali, successivi, comunque lesivi dell’interesse processuale e sostanziale della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Espone la ricorrente di aver partecipato al bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n.1175 di allievi marescialli al 94° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023 (contingente mare) e di essersi collocata, come idonea, al 40esimo posto della conclusiva graduatoria.
Nell’evidenziare come siano stati dichiarati vincitori del concorso, per il comparto mare “Tecnico Macchine”, i candidati collocatisi dalla posizione 1 alla 27, soggiunge l’interessata di non essere risultata vincitrice, nonostante un punteggio complessivo di 27,92 (inferiore di circa 1 punto dall’ultimo concorrente dichiarato vincitore, che occupa la posizione n. 27 con un punteggio di 28,95 e di soli 2,61 punti dal primo collocato in graduatoria vincitore, con punteggio di 30,53).
Rappresenta la parte, ulteriormente, che, in data 21 febbraio 2023, la Guardia di Finanza ha indetto una nuova procedura concorsuale per l’ammissione di n. 1230 di allievi marescialli al 95° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno 2023/2024, di cui ben 95 allievi destinati al comparto mare a fronte dei 40 complessivi del bando precedente.
Nel chiedere, con il presente gravame, l’annullamento degli atti come sopra impugnati, nella parte in cui (pur ricompresa nella graduatoria finale degli idonei) non è stata dichiarata vincitrice della procedura, precisa l’interessata “che non si ritengono configurabili controinteressati laddove il presente ricorso non pregiudica alcuna posizione dei vincitori ammessi”; e chiede l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto l’accesso al 94° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023, sulla scorta del punteggio ottenuto, per scorrimento della graduatoria, lasciando impregiudicati i diritti dei terzi vincitori.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1) Violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione; violazione del principio di parità di trattamento; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione del principio di eguaglianza sostanziale. Eccesso di potere. Illogicità. Sviamento;
2.2) Violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione