TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300381
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 00381/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2018, proposto da -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Terracchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto D.G. n. 172 del 19.10.2018, con cui l’Istituto intimato ha ritirato in autotutela la certificazione del credito n. 9425510000000066 del 05.05.2016 da questi rilasciata alla società -OMISSIS-s.r.l., quindi ceduta alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della verifica della legittimità delle procedure di affidamento dei servizi di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione alla società -OMISSIS-s.r.l. e della nota prot. n. 6769 del 19.07.2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame della certificazione del credito preordinato al ritiro della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Istituto intimato e della società -OMISSIS-S.r.l.;
Vista la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, riformata dalla sentenza n. -OMISSIS- del C.G.A.R.S.;
Visto l’atto di riassunzione di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la banca ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere cessionaria di crediti certificati dall’-OMISSIS-, in ragione di un contratto di cessione del credito stipulato con la società -OMISSIS- s.r.l.;
- di aver agito in sede monitoria avverso l’Istituto intimato, rimasto inadempiente;
- che quest’ultimo, oltre a opporsi al decreto ingiuntivo rilasciato all’intermediario, ha anche ritirato in autotutela gli atti di certificazione dei suddetti crediti.
La ricorrente ha contestato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto:
i. violazione di legge (art. 21- nonies , L. n. 241/1990; art. 37, D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), assumendo la mancanza dei presupposti per procedere all’annullamento della certificazione dei crediti, considerato che:
a. l’Amministrazione intimata non ha contestato alcunché a seguito della notifica della cessione secondo le modalità prescritte dal citato D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014);
b. in ogni caso, il potere di autotutela non può essere esercitato avverso atti amministrativi privi di valore provvedimentale;
ii. in subordine, violazione dell’art. 21- nonies , L. n. 241/1990, in ragione della tardività del ritiro della certificazione rispetto al termine normativamente previsto;
iii. in subordine, violazione del menzionato art. 21- nonies sotto altri profili, “ difetto di motivazione, sviamento di potere ” in quanto:
a. il provvedimento, che non ha dato un riscontro esaustivo in ordine all’asserita illegittimità degli atti relativi all’affidamento degli appalti alla società -OMISSIS-s.r.l., non ha motivato in ordine all’interesse pubblico sottostante all’annullamento delle procedure di affidamento nei confronti della società menzionata, né lo ha comparato con l’opposto interesse del privato;
b. l’Amministrazione intimata ha esercitato un potere di autotutela non previsto dalla procedura di cui all’art. 37, D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014);
iv. in subordine, sviamento di potere, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato al fine di non far fronte agli impegni assunti.
v. in subordine, violazione dell’art. 10, lett. b), L. n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione intimata non ha dato conto, nel provvedimento per cui è controversia, delle memorie procedimentali di parte ricorrente.
2. Si è costituita la società -OMISSIS-s.r.l., la quale ha articolato autonomi profili di doglianza avverso il provvedimento impugnato.
3. Si è quindi costituita l’Amministrazione intimata, la quale:
- ha svolto alcune precisazioni in fatto, rappresentando in particolare che:
a. nel contesto della precedente gestione dell’ente sono stati effettuati degli affidamenti irregolari, come quelli per cui è controversia, che sono stati in seguito oggetto di certificazione (resa anch’essa all’esito di un procedimento viziato da irregolarità) e quindi ceduti a -OMISSIS-s.p.a., la quale ha quindi agito in via monitoria per ottenere le relative somme;
b. in tale sede l’-OMISSIS- si è opposta, contestando la nullità dei rapporti oggetto del decreto ingiuntivo, provvedendo contestualmente al ritiro in autotutela della certificazione emessa in ragione delle numerose e gravi illegittimità verificatesi durante la precedente gestione amministrativa dell’ente;
- ha quindi chiesto di rigettare il ricorso.
4. All’udienza camerale del 9 gennaio 2019 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il ricorso è stato rinviato al merito.
5. Con successive memorie, la ricorrente e la società -OMISSIS-s.r.l. hanno insistito sulle proprie pretese, contestando le difese dell’-OMISSIS-. e le relative produzioni documentali (in particolare, il deposito della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mosso