TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-10-12, n. 202212962

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-10-12, n. 202212962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212962
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2022

N. 12962/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05698/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5698 del 2014, proposto da
A D R, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) di 55 allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare (GU 4" Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.13 del 14-2-2014);

di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresi, ove occorra:

- la richiesta di autorizzazione ad assumere, sconosciuta per estremi e data, inoltrata dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/1997;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sconosciuto per estremi e data, con cui è stata autorizzata l'assunzione di personale di cui al sopra citato bando, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/1997;

- gli atti istruttori, sconosciuti per estremi e data, all'uopo redatti, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/1997, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto:

1. La ricorrente si è classificata idonea non vincitrice del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 23 febbraio 2010, per l'ammissione al 13° corso biennale di 56 allievi marescialli dell'Aeronautica Militare, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 18 agosto 2010.

Con il presente gravame essa impugna il successivo bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) di 55 allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 14 febbraio 2014.

Il ricorso è volto a censurare la scelta dell’Amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale senza preliminarmente procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità, e si fonda su varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, resistendo al ricorso.

3. Con l’ordinanza n. 2267 del 21 maggio 2014 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

4. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 e quindi trattenuto in decisione.

5. Le censure proposte vanno esaminate congiuntamente.

5.1 La ricorrente prende le mosse dalle seguenti disposizioni di legge:

- art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, a mente del quale " le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili ";

- art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, che ha aggiunto, all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, il comma 5 ter, secondo cui " Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali ";

- art. 4, comma 4, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), il quale ha disposto che “ l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 ”.

Con riferimento a questa ultima disposizione, la ricorrente fa presente che, dal momento che la legge di conversione del Decreto Legge (cd. “D’Alia”) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, deve ritenersi:

- che rimangono efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 in poi;

- che tra le graduatorie "vigenti alla data di entrata in vigore" del decreto legge vanno annoverate anche quelle precedenti. Ed infatti, l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003. Inoltre, con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Pertanto, il decreto legge proroga fino al 31.12.2016 anche l’efficacia di dette graduatorie, se approvate dopo il 1° gennaio 2007, che lo stesso decreto, all'art. 3, comma 1, lettera b), prevede quale termine ultimo cui riferirsi per attingere gli idonei non vincitori di precedenti concorsi.

5.2 In secondo luogo la ricorrente sostiene che il Ministero della difesa (Aeronautica militare) costituisca una delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni ai sensi del menzionato articolo 4, comma 4, come risulta dalla Circolare del Dipartimento della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi