TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-06-03, n. 201015013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-06-03, n. 201015013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201015013
Data del deposito : 3 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10690/2009 REG.RIC.

N. 15013/2010 REG.SEN.

N. 10690/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10690 del 2009, proposto da:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. C R, G G, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'U G, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Ministero delle Pari Opportunita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia
er legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Fattori, Antonio Lirosi, Mario Sanino, Gianni Origoni &
Partners, con domicilio eletto presso Gianni Origoni &
Partners in Roma, via Quattro Fontane, 20;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando per l'assegnazione in comodato gratuito per tre anni di mille dispositivi satellitari denominati "scatole rosa";

- della delibera della giunta comunale del Comune di Roma n. 211 del 08.07.2009;

- di ogni altro atto presupposto, connnesso e consequenziale;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e di Ministero delle Pari Opportunita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 6 novembre 2008 la Fondazione ANIA ed il Ministero per le Pari Opportunità hanno stipulato un protocollo di intesa con il quale hanno convenuto di porre in essere iniziative congiunte rivolte in particolare al mondo femminile, finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle strade italiane, alla prevenzione degli incidenti e delle loro conseguenze ed al contenimento dei fenomeni di violenza ed aggressione. Nell’ambito di tale progetto è sorta l’iniziativa “ Scatole rosa ” alla quale ha aderito il Comune di Roma stipulando il 1° ottobre 2008 un protocollo d’intesa con la Fondazione ANIA ed il 10 dicembre 2008 una convenzione con il Ministero per le Pari Opportunità. In sostanza, è stata prevista la possibilità di installare dispositivi satellitari all’interno di autoveicoli in modo da garantire un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza stradale ed un SOS di emergenza a tutela della sicurezza personale e tutto ciò al fine di rispondere al problema della “incidentalità femminile” nonché per apprestare uno strumento in grado di proteggere le donne da aggressioni ed atti di violenza di vario tipo. L’iniziativa è stata patrocinata dal Ministero per le Pari Opportunità.

La cd. “ Scatola rosa ” è un dispositivo satellitare collegato 24 ore su 24 con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale incidente e, in caso di guasto meccanico o aggressione, consente di chiedere soccorso immediato premendo un pulsante all’interno dell’autovettura ovvero a mezzo di telecomando che può essere utilizzato nei pressi del veicolo.

In data 8 luglio2009 la Giunta comunale ha, con deliberazione n. 211, statuito di “ approvare l’iniziativa per l’assegnazione di 1.000 dispositivi satellitari denominati Scatola Rosa, forniti dalla Fondazione ANIA, al fine di offrire una maggiore sicurezza e protezione per le donne al volante, nell’ambito della rete stradale di competenza del Comune di Roma, attraverso sua selezione pubblica delle cittadine ”. Con successiva determinazione dirigenziale n. 815 del 22 luglio 2009 è stato adottato il bando per l’assegnazione dei detti dispositivi.

Il bando e la presupposta delibera di Giunta comunale n. 211 del 2009 e così pure il protocollo di intesa tra la Fondazione Ania e il Comune di Roma, la convenzione tra Ministero Pari Opportunità, Fondazione Ania e Comune di Roma ed infine il protocollo di intesa fra Fondazione Ania e Ministero Pari opportunità, di cui alla narrativa in fatto, sono gravati con il ricorso in esame proposto dal Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

A sostegno del proposto ricorso il Codacons deduce violazione della legge n. 241 del 1990 in tema di partecipazione al procedimento, segnatamente lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione dell’art. 12 della citata legge n. 241 del 1990, totale inidoneità delle misure previste, avuto riguardo all’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza stradale e, da ultimo, violazione della normativa sulla privacy.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma, la Fondazione Ania ed il Ministero per le Pari Opportunità preliminarmente eccependo la irricevibilità e la inammissibilità del proposto ricorso e comunque affermando la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

In via preliminare, occorre esaminare l’eccezioni di inammissibilità sollevate nelle memorie dell'amministrazione comunale e della Fondazione Ania.

Viene in rilievo, in particolare, l'evocato difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente.

L'eccezione è meritevole di accoglimento.

In linea generale, il tema della legittimazione delle associazioni di consumo ha costantemente risentito del conflitto fra l'esigenza di ampliare il sindacato sulle scelte amministrative suscettibili di incidere su interessi collettivi e la necessità di ancorare il presupposto processuale della legitimatio ad causam a criteri seri ed oggettivi (cfr. T.A.R. Napoli, I Sezione, 6 febbraio 2008 n. 582).

Il punto di bilanciamento di tali contrastanti valori trova emersioni nel corpo del Codice del Consumo (d. lgs. 206 del 6 settembre 2005), il quale, nel recepire ed organizzare la pregressa normativa (ed in particolare la legge 281 del 1998 e la disciplina codicistica sui contratti conclusi dai consumatori), ha ribadito la legittimazione ad agire degli enti rappresentativi di interessi collettivi (quali le associazioni di consumatori), nella misura in cui tali azioni siano volte immediatamente alla tutela dei diritti dei consumatori.

In particolare l'art. 2, da leggersi in combinato disposto con l'art. 139, del Codice del Consumo disciplina i settori nei quali l'ordinamento consente la tutela superindividuale di interessi collettivi, prevedendo - alla lettera g) del secondo comma - la difesa del diritto dei consumatori all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, diritto ribadito ed assicurato anche dalla disciplina normativa contenuta nell'art. 101 del Codice, il quale obbliga le pubbliche amministrazioni a prevedere standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici, anche mediante l'adozione di apposite carte dei servizi.

Ora, pur volendosi dare ai principi e alle norme introdotte nel corso degli anni a tutela degli utenti e dei consumatori un'interpretazione estensiva, specie per quanto concerne la legittimazione ad agire in giudizio, non si può prescindere dall'accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela possono quindi agire in giudizio le associazioni che raggruppano utenti e consumatori.

Sul punto vale richiamare l'art. 139 del Codice, il quale ribadisce il riconoscimento della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 "a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti".

In altri termini, la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, legittimazione correlata ai "diritti fondamentali" che l'art. 2 comma 2 d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi, per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti.

La legittimazione sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso un "interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. Ed uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un "interesse collettivo" è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l'intera categoria a motivo della sua omogeneità ed indivisibilità (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3586, che, alla stregua di detti principi, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto da una associazione di consumatori avverso delibera di articolazione della tariffa del servizio idrico integrato).

Orbene, nel caso di specie, il Codacons contesta una serie di atti e provvedimenti intesi, nella loro sostanza, alla concessione in comodato a cittadine da individuarsi dei dispositivi di cui si è detto, noti come “ Scatole rose ”. Anche se non vi è dubbio che il Codacons, giusta le relative indicazioni statutarie, persegue - tra le altre - anche finalità legate alla sicurezza stradale, legittimazione vi sarebbe nel caso in cui l’associazione agisse a tutela dell’interesse indifferenziato della intera categoria dei soggetti di cui appunto si proclama rappresentativa (nella specie, la collettività dei guidatori). La stessa asserzione di parte ricorrente, secondo cui gli atti impugnati avvantaggerebbero una porzione di detta categoria (le donne guidatrici assegnatarie delle scatole rose) a svantaggio di altra parte della stessa categoria (le guidatrici non assegnatarie delle scatole rose ed i guidatori di sesso maschile), in disparte l’esattezza o meno dell’assunto, comprova che, nella specie, l’associazione ricorrente non agisce a tutela di un interesse effettivamente collettivo ed è dunque carente di legittimazione. Del resto, se è vero che l’ipotetico esito favorevole del ricorso comporterebbe l’annullamento degli atti impugnati, è agevole rilevare che ne risulterebbe danneggiata una parte della categoria (segnatamente quella delle guidatrici assegnatarie delle scatole rosa), che si intende tuttavia collettivamente tutelare. In altri termini, a condividere la tesi di un conflitto di interessi fra le donne assegnatarie delle scatole rosa e tutti gli altri guidatori (cioè la restante parte della categoria), risulterebbe comunque comprovato che l’interesso leso, per la cui tutela agisce la odierna ricorrente, non è quello della categoria in questione unitariamente considerata. Peraltro, non può il Collegio non rilevare l’intima contraddizione che consegue alla pretesa di essere legittimati ad agire per la sicurezza stradale promuovendo un ricorso il cui accoglimento priverebbe una parte della categoria rappresentata (le utenti beneficiarie dell’assegnazione dei dispositivi di cui trattasi) di un prodotto inequivocamente orientato, tra l’altro, ad aumentare anche la sicurezza stradale.

La acclarata inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente Codacons consente al Collegio di prescindere dalle altre eccezioni in rito pure formulate dalle parti resistenti e, a maggior ragione, dall’esame nel merito delle dedotte questioni.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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