TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2021-06-25, n. 202100364
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Pubblicato il 25/06/2021
N. 00364/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, proposto da
Comunanza Agraria di Villa San Giovanni e Comunanza Agraria di Quarto San Pietro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato R A, domiciliate presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est, n.27;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Amministrazione Separata dei Beni di Dominio Collettivo della Frazione di Pietralta di Valle Castellana - Teramo, Comune di Valle Castellana (Te) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Picenze, n. 25;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- del provvedimento Giunta Regionale - Determinazione N. DPD021/99 del 3/3/2021, (Iter n. 2677/21 del 2/3/2021) - Dipartimento Agricoltura- Servizio Foreste e parchi- Ufficio Usi Civici e Tratturi, avente ad oggetto “ L.R. n.25/88, Art. 8- Reintegra terre civiche in via amministrativa. Comune di Valle Castellana(TE)- Amministrazione Separata Beni Uso Civico(ASBUC) della frazione di Pietralta .”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’Amministrazione Separata dei beni di dominio collettivo - Asbuc della Frazione di Pietralta di Valle Castellana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 in collegamento simultaneo da remoto;
Le ricorrenti impugnano il provvedimento regionale di reintegra delle terre civiche riportate in catasto del Comune di Valle Castellana (TE), al foglio di mappa n. 94, particelle nn. 4,5,6,11,12,13 e 14, opponendovi il titolo di enfiteusi perpetua loro concessa, fin dal 19 settembre 1802, da Papa Pio VII per Atto del Notaio A. Bassetti.
L’Asbuc della Frazione di Pietralta di Valle Castellana eccepisce il difetto di giurisdizione del tribunale adito perché la questione sottoposta all’esame del collegio presupporrebbe la soluzione di un conflitto fra opposti diritti e dunque espressamente riservata dall’art.29 della L. 1766/27 alla competenza dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici che “ decideranno tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti … di cui all’art.1 della L. 1766/27 …, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni … affidate ai Commissari ”.
Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto per essere deciso in forma semplificata, come espressamente richiesto dall’Asbuc, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Infatti il petitum sostanziale del ricorso presuppone chiaramente il preliminare accertamento di merito sulla titolarità delle terre civiche, che invece le Comunanze agrarie ricorrenti rivendicano a sé a titolo di enfiteusi, con conseguente devoluzione della questione alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, anche se il petitum immediato ha ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo, secondo il costante indirizzo della Corte regolatrice secondo il quale: “ La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione;pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni ” (Cassazione civile sez. un., 26/3/2021, n.8564;Cassazione civile sez. un., 28/12/2017, n.31109).
L’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.