TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-08-01, n. 201201442
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N. 01442/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M Sl, rappresentata e difesa dagli avv. P L P, O M C, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Imbriani 36;
contro
Comune di Melissano, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
Eurostrade Snc di C V e F D, rappresentata e difesa dagli avv. L Q, P Q, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi 43;
Soateam Spa, non costituita;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici del Comune di Melissano n. 159/2012 del 29 febbraio 2012;
- dei verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara di Eurostrade snc;
- della nota prot. n. 2579 del 23 marzo 2012 del Responsabile del Settore lavori pubblici ed ambiente del Comune di Melissano;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi, ove occorra, il bando ed il disciplinare di gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melissano e di Eurostrade Snc;
Visto il ricorso incidentale proposto da Eurostrade Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi l’avv. C, anche in sostituzione dell'avv. Portaluri, per la ricorrente, l’avv. Mormandi per il Comune e l’avv. L Q per la controinteressata;
Con il ricorso in epigrafe la M s ha impugnato l’aggiudicazione in favore della Eurostrade snc per lavori di rifunzionalizzazione delle infrastrutture della zona P.I.P. del Comune di Melissano.
La ricorrente, nell’ambito delle censure articolate con l’impugnativa in oggetto, ha dedotto tra l’altro che l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici ex DPR 207/2010 (cd. attestazione SOA) prodotta dall’aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara non corrispondesse a quella risultante dal sito web dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;in particolare le difformità avrebbero riguardato la data di scadenza del certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, difformità che avrebbe inciso, secondo quanto contestato nel ricorso, sulla validità dell’aggiudicazione.
Nell’ambito dei propri poteri istruttori e cautelari questo Tribunale con ordinanza 279/2012 ha sospeso la gara e ha disposto l’acquisizione dei due documenti contestati ovvero dell’attestazione SOA n. 2538/47/01 prodotta in copia da Eurostrade snc presso gli uffici comunali ai fini di gara e dell’originale dell’attestazione SOA n. 2538/47/01 estratta dall’archivio della società Soateam spa.
I due atti così acquisiti risultano in effetti difformi, non coincidendo - sebbene il numero identificativo che contraddistingue i due documenti sia il medesimo (n. 2538/47/01) - la data di scadenza del certificato di qualità rilasciato dall’ente MSCERT (in quello originale valido fino al 16 dicembre 2011, in quello depositato presso il Comune fino al 13 dicembre 2014) e la data di emissione (rispettivamente 14 ottobre 2011 e 22 dicembre 2011).
Successivamente alla descritta acquisizione istruttoria, con nota del 21 giugno 2012, depositata in giudizio, il legale rappresentante della ricorrente M s ha comunicato alla Eurostrade snc di voler rinunciare all’impugnativa in epigrafe.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2012 l’avv. C, difensore della ricorrente, ha altresì dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente ricorso.
Il Collegio ritiene quindi, visto l’art. 84, ultimo comma, cpa, che alla luce delle dichiarazioni ricevute sia venuto meno l’impulso di parte ricorrente e si debba dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell’istante.
L’improcedibilità del ricorso, che pure determina la cessazione di ogni potere istruttorio in questo giudizio, non preclude al Collegio di rilevare che agli atti del processo risultano due Attestazioni di qualificazione SOA difformi, seppure contrassegnate con lo stesso numero identificativo, l’una depositata dall’aggiudicataria Eursostrade snc in sede di gara e l’altra detenuta, in originale, dalla Società di attestazione Soateam spa.
In ragione di tale difformità, il Collegio ritiene di dover disporre ai sensi dell'art. 331, co. 4, c.p.p. la trasmissione degli atti del giudizio e di copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per i profili di competenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.