TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302612
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 02612/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2023, proposto da
Lo Piccolo Ninfa, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all’accesso, con ordine di esibizione degli atti indicati nell’istanza inviata a mezzo pec il 17/02/2023 e in particolare della:

1) copia conforme della cartella n. 29620210092302730000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ninfa Lo Piccolo ha premesso in fatto:

- di aver inoltrato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 17 febbraio 2023 istanza di accesso agli atti al fine di ottenere il rilascio di copia conforme della cartella esattoriale n. 29620210092302730000 e della propria situazione debitoria complessiva, con la motivazione: “valutazione eventuale adesione alla cd. Rottamazione quater e/o impugnazione presso il giudice competente”;

- di aver ricevuto in data 21 marzo 2023 provvedimento di diniego parziale del diritto di accesso, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha negato il diritto d’accesso alla cartella esattoriale mentre. ha riconosciuto il diritto d’accesso alla situazione debitoria della ricorrente allegando il relativo prospetto sulla base della seguente motivazione: “ In riferimento alla Sua richiesta Prot. n. 2410085 del 16/03/2023, Le comunichiamo che l’istanza di accesso agli atti da Lei formulata non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 (interesse diretto, concreto ed attuale riferito a documenti amministrativi individuali e/o individuabili) ”.

2. Sulla base di queste premesse fattuali, la sig.ra Lo Piccolo ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare:

- la declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso, con ordine di esibizione degli atti indicati nell’istanza inviata a mezzo pec il 17/02/2023 e in particolare della:

1) copia conforme della cartella n. 29620210092302730000.

- la declaratoria dell'obbligo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di consentire alla parte

ricorrente di estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso del

17/02/2023 e in particolare della copia conforme della cartella n. 29620210092302730000.

- la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza della società;

- la condanna detta Agenzia al pagamento delle spese processuali e al rimborso del

contributo unificato con distrazione in favore del difensore antistatario, il quale dichiara di

aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

2. Anzitutto è fondata la doglianza relativa alla esistenza dell’interesse all’accesso documentale.

2.1 L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15: definisce "interessati" “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; ”.

2.2 Sul punto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che: “ … essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. ” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 24 aprile 2007, n. 12).

2.3 Alla luce delle superiori coordinate normative ed ermeneutiche, si rileva come la ricorrente abbia nella stessa istanza presentata all’amministrazione esaurientemente dedotto il proprio interesse all’accesso e motivato in ordine al nesso di strumentalità necessario che deve intercorrere tra il documento richiesto e la posizione giuridica finale da tutelare.

Come visto, infatti, l’istanza ha ad oggetto una cartella esattoriale riguardante la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente della riscossione, che reca una motivazione di per sé sufficiente ad evidenziare la strumentalità del diritto d’accesso così come esercitato rispetto all’interesse alla tutela giurisdizionale ovvero all’accesso al procedimento di definizione agevolata dei tributi.

A fronte di tali rilievi, va evidenziato come il provvedimento di diniego gravato in questa sede rechi una motivazione apodittica circa il difetto di interesse all’accesso in capo alla ricorrente.

Invero, non può non rilevarsi che il provvedimento nulla esplicita in ordine ai motivi in base ai quali la ricorrente non sarebbe titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dell’atto richiesto, appalesandosi quindi illegittimo per difetto assoluto di motivazione, che risulta nella specie meramente “apparente”.

2.4 Peraltro, diversamente da quanto assunto dall’Agenzia delle Entrate, “ … il contribuente ha, come tale, un evidente interesse a conoscere gli atti del procedimento esecutivo a suo carico, tra i quali in primis la cartella; ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 24 agosto 2022, n. 7437), precisandosi peraltro che “ … tale interesse non viene meno per il fatto che la cartella [sia] stata notificata … “ (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 7437/2022 cit.).

Inoltre, che il contribuente abbia in quanto tale interesse alla ostensione della cartella esattoriale è soluzione che può agevolmente inferirsi, quale argomento a fortiori , dai principi di diritto enunciati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato che: “ 1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 14 marzo 2022, n. 4).

In altri termini, se l’Ente della riscossione non si libera dell’obbligo di ostensione per effetto della mancata disponibilità della copia della cartella esattoriale, a maggior ragione tale obbligo sussiste nel caso in cui il documento sia nella disponibilità dell’Ente stesso.

2.5 In conclusione, va ribadito che la ricorrente ha sufficientemente motivato la propria istanza con riferimento all’interesse all’accesso, assumendo di voler valutare, per il tramite del rilascio della copia della cartella, la proposizione di una istanza di cd rottamazione ovvero di voler proporre ricorso giurisdizionale innanzi al giudice tributario.

3. Rileva ancora il Collegio che la actio ad exhibendum si risolve in un giudizio sul rapporto giuridico amministrativo e non costituisce un giudizio meramente impugnatorio avente ad oggetto il diniego di accesso, sia esso intervenuto per provvedimento espresso o per silentium , con tutte le conseguenze in ordine ai poteri cognitori e decisori del giudice amministrativo, che, in tale ambito, deve operare attraverso un giudizio di spettanza, che va oltre il perimetro del mero riscontro della legittimità del provvedimento di diniego dell’accesso sino a spingersi alla necessaria verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti legittimanti la richiesta (sostanziale) di accesso agli atti.

Detto giudizio di spettanza deve essere compiuto dal giudice indipendentemente dalla verifica della (controversa) natura giuridica del diritto di accesso e in ragione dell’inquadramento del relativo giudizio nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, del cpa.

Tale premessa trova riscontro nella pacifica giurisprudenza amministrativa e nella condivisibile affermazione secondo cui: “ Il giudizio ex art. 116 c.p.a., pur seguendo lo schema impugnatorio, è volto all'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto dell'istante all'accesso ed in tal senso è dunque un "giudizio sul rapporto', come del resto si evince dall'art. 116, comma 4, comma 4, c.p.a. secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti "ordina l'esibizione dei documenti richiesti';
al giudice spetta pertanto il potere di accertare il diritto all'ostensione nella specifica situazione e alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificarne il diniego, tant'è che anche in caso di silenzio-diniego in relazione all'istanza di accesso non solo l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni della non spettanza del diritto all'ostensione, ma il giudice accerta la sussistenza del titolo all'accesso anche tenendo conto delle deduzioni processuali.
” (Tar Lombardia, Milano, I Sezione, sentenza del 13 febbraio 2023, nr. 385;
conforme Tar Campania, Napoli. VI Sezione, 21/11/2022, n.7198;
e in senso analogo, Tar Campania, Napoli, VI Sezione, sentenza del 12 gennaio 2023, nr. 268).

3.1 Ciò posto, e fermo restando quanto già rilevato sulla sussistenza dell’interesse all’accesso in capo alla ricorrente, può osservarsi sinteticamente, sulla ricorrenza nel caso di specie degli ulteriori requisiti legittimanti l’ostensione, anzitutto che “ … la cartella di pagamento va considerata come documento amministrativo accessibile ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 “ (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 4/2022, cit.) e, in secondo luogo, che per essa non opera il controlimite previsto dall’art. 24 della l. n. 241/90 per i procedimenti tributari, ponendosi a valle degli stessi, quale atto che presuppone la conclusione del relativo procedimento di accertamento (in tale senso, Consiglio di Stato , Adunanza plenaria, sentenza n. 4/22 cit.).

In punto di legittimazione passiva all’accesso documentale, va poi ricordato che, ai sensi della legge istitutiva recata dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge il servizio di riscossione quale mission istituzionale e, pertanto, se ne deve affermare la qualità di legittimato passivo all’accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) e dell’art. 23 della l. n. 241/90.

Infine, non opera rispetto al richiesto accesso alcuno degli altri controlimiti enunciati dall’art. 24 della l. n. 241/90.

4. Dalle superiori considerazioni risulta pertanto la fondatezza del ricorso.

5. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo ai sensi dei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), che tiene anche conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito nonché dell’assenza di attività difensiva attinente alla fase istruttoria e decisionale.

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