TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-05-05, n. 201009793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-05-05, n. 201009793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201009793
Data del deposito : 5 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03526/2009 REG.RIC.

N. 09793/2010 REG.SEN.

N. 03526/2009 REG.RIC.

N. 11029/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EDS Electronic Data Sistems Italia (oggi HP Enterprice Services Italia s.r.l.), in proprio e quale mandataria del raggruppamento costituendo con CAPGEMINI ITALIA s.p.a., ELSAG DATAMAT s.p.a. e 3M ITALIA s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv.ti A C, M N e M Z, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 2;



contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – domicilia per legge;



sul ricorso numero di registro generale 11029 del 2009, proposto da:
EDS Electronic Data Sistems Italia (oggi HP Enterprice Services Italia s.r.l.), in proprio e quale mandataria del raggruppamento costituendo con CAPGEMINI ITALIA s.p.a., ELSAG DATAMAT s.p.a. e 3M ITALIA s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv.ti A C, M N e M Z, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 2;



contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – domicilia per legge;



nei confronti di

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS s.p.a. (oggi FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.p.a.), in proprio e quale mandataria dell’ATI con la mandante SCC s.p.a. (oggi INTEGRATED TECHNOLOGY SERVICES s.p.a.), rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Albanese ed Eugenio Picozza, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via San Basilio n. 61;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 3526 del 2009:

del provvedimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 10 aprile 2009, con il quale il costituendo raggruppamento EDS è stato escluso dalla procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura dell’infrastruttura necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro, nonché per la prestazione dei servizi di logistica, staging , installazione, manutenzione ed help desk ) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico e di ogni altro atto prodromico, connesso o comunque consequenziale, ed in particolare del verbale della Commissione di gara del 9 aprile 2009;

quanto al ricorso n. 11029 del 2009:

- del provvedimento con cui l’ATI è stata esclusa dalla “ procedura aperta ai sensi d.lgs. 163/06 per la fornitura dell'infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano ”, indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- del provvedimento – di data ed estremi ignoti – con cui detta gara è stata aggiudicata alla contro interessata;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento – ove possa occorrere – del verbale della seduta di gara del 30 novembre 2009, nonché del disciplinare della procedura, limitatamente alla parte in cui prevede che, oltre alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, il documento recante l’offerta dei partecipanti all’appalto dovesse essere anch’esso “ corredato di copia del documento di identità del sottoscrittore ”;

nonché per la condanna

dell’Istituto intimato al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto resistente e della società aggiudicataria;

Visti i motivi aggiunti, distintamente notificati in data 3 marzo 2010 e 7 aprile 2010, con i quali è stata impugnata la determina n. 164 del 25 febbraio 2010 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avente ad oggetto l’aggiudicazione alla controinteressata della “ procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/06 per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano ”.

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con bando di gara, pubblicato sulla GUCE –S in data 21 gennaio 2009 e sulla GURI — V Serie Speciale n. 10 il successivo 23 gennaio, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ( inde IPZS), indiceva una procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/06 per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro, nonché per la prestazione dei servizi di logistica, staging , istallazione, manutenzione ed help desk ) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico.

Il costituendo r.t.i. con EDS Electronic Data Sistems Italia sri, Capgemini, Elsag e 3M Italia (inde EDS), partecipava alla procedura e dichiarava di avvalersi, per i requisiti di ammissione alla procedura di cui alla Sezione III 2.3, lett.a), punto 5) del bando, dei requisiti della società Servizi ICT srl.

Inoltre la mandante Capgemini Italia s.p.a. dichiarava di avvalersi della Laziale Distribuzione s.p.a. per ulteriori requisiti.

In sede di apertura della busta A di EDS, contenente la documentazione amministrativa, il 9 aprile 2009 la Commissione di gara rilevava:

- “ che la Società Servizi ICT srl, ausiliaria della Società EDS Italia Srl, ha presentato dichiarazione di cui all’art. 38, primo comma lettera c) del d. lgs. 163/2006 priva dell’attestazione di cui alla lettera l) dei citato articolo ”;

- “ che la Società Laziale Distribuzione Srl, ausiliaria della Società Capgemini Italia spa, non ha presentato la dichiarazione di cui al primo comma, lettera b) dell‘art. 38 del d. lgs. 163/06, con riferimento ai soggetti diversi dall‘Impresa e tassativamente indicati dalla norma richiamata. Inoltre, la predetta ausiliaria ha rilasciato la dichiarazione di cui al punto c) della disposizione stessa non riportando tutte le fattispecie in detto punto contemplate, anche relativamente a tutti i soggetti destinatari ”.

Sulla base delle riferite motivazioni, l’IPZS, con nota del 10 aprile 2009, comunicava al raggruppamento EDS l’esclusione dalla procedura di gara.

Quest’ultimo diffidava l’Istituto a disporre in autotutela la riammissione alla gara e, in assenza di risposta positiva, impugnava il provvedimento negativo deducendone l’illegittimità per i motivi di seguito sintetizzati.

a.- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49 del d.lgs. n. 163/06 in relazione alle disposizioni del bando di gara. Eccesso di potere per difetto istruttorio, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti ”.

La commissione di gara ha erroneamente escluso EDS dalla gara sul presupposto che la società ausiliaria Servizi ICT Srl ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. priva dell’attestazione di cui alla lettera l) di detto articolo.

Le disposizioni della documentazione di gara, integrata dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006 imponevano alle imprese ausiliarie di dichiarare il “ possesso dei requisiti generali di cui all‘art. 38 ”, senza la necessità di specificarne il contenuto.

b.- “ Violazione della lettera b) e della lettera c) dell‘art.38 del D.lgs. n. 163/03. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza ed illogicità della motivazione ”.

La commissione di gara ha erroneamente escluso EDS dalla gara in quanto la società Laziale Distribuzione Srl, ausiliaria di Capgemini Italia s.p.a., S.p.A., non ha presentato la dichiarazione di cui al primo comma lett. b) dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ai soggetti diversi dall’impresa e tassativamente indicati dalla norma richiamata, né ha riportato tutte le fattispecie di cui alla lettera e) relativamente a tutti i soggetti

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