TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-11-07, n. 201108535
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N. 08535/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11350/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n.11350 del 2006, proposto dal signor C D, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Pavia, 28;
contro
il COMUNE di M, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. E P e C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Mina in Roma, via Fornovo, 3;
nei confronti di
della sig.ra CORALLINI M, rappresentata e difesa dagli avv. C B, F D, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Acquino, 40;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del permesso di costruire n. 3340/05 rilasciato dal Comune di Monterotondo in data 1.3.2005 alla sig.ra C M , conosciuto dal ricorrente mediante accesso ai documenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e con riferimento al Processo verbale di accertamento del 21.3.2003, n. 359 dell’Ufficio di Vigilanza edilizia del Comune di Monterotondo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo e della signora C M;
Vista l’ordinanza n. 7074/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006, con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare;
Vista la sentenza non definitiva n. 2617/2011, che ha disposto tra l’altro incombenti istruttori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Danilo Casini, comproprietario di un appartamento nel condominio sito in Monterotondo, Via Ischia, n. 32 e amministratore dello stesso stabile, espone che in data 7.5.2003 sig.ra M.C, condomino, ha presentato all’Ufficio Urbanistica del Comune di Monterotondo la richiesta di autorizzazione edilizia n. 256/2003 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali-cantina ad uso abitazione di sua proprietà siti nello stesso stabile e che il Comune stesso ha respinto detta istanza.
A seguito di richiesta di riesame presentata dalla sig.ra C, il Comune, sulla base della nuova relazione di parte, ha rilasciato in data 25.1.2005 il permesso di costruire n. 3340 per il cambio di destinazione d’uso di parte della cantina in abitazione.
Il ricorrente dopo aver attivato presso gli Uffici comunali il procedimento di accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia di cui al predetto permesso di costruire n. 3340/2005 ha proposto ricorso avverso lo stesso presso questo Tribunale deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione di legge: art. 41 sexies L.17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art.2 della Legge 24.3.1989, n. 122. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui fatti e presupposti: dal confronto tra la perizia del ricorrente e quella della resistente-controinteressata risulterebbero in quest’ultima delle difformità con le porzioni relative alle aree dei cortili e parcheggio, inoltre non verrebbe considerata l’area di passaggio da lasciare a disposizione del condomino sig. P;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR 6.6.2001, n.380. Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria :il processo verbale di accertamento del 21.3.2003, prot. n. 359 sarebbe viziato in quanto riferirebbe l’inesistenza di lavori di ristrutturazione nella cantina della sig.ra C, mentre il sopralluogo sarebbe stato effettuato erroneamente con riferimento alla cantina dei sig.ri Casini-De Rossi;
3) Violazione artt. 5, 1, 2, 3 D.M.