TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-02-26, n. 201801262
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2018
N. 01262/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06244/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2010, proposto da:
M S e C P, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio, n. 22;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo San Giacomo;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 315911/10, notificata il 7 luglio 2010, con la quale il dirigente del Genio civile di Napoli ha ordinato la immediata sospensione dei lavori in corso al quarto piano dell’abitazione del fabbricato sito in Napoli, via Santo Spirito di Palazzo n. 49, consistenti nella realizzazione di un soppalco di 26 mq;
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe M S e C P, in qualità di proprietari del quarto piano dell’abitazione del fabbricato sito in Napoli, via Santo Spirito di Palazzo n. 49, impugnano il provvedimento di sospensione lavori ingiunto dal dirigente del Genio civile di Napoli prot. n. 315911/10, notificato il 7 luglio 2010, a fronte della abusiva edificazione di un soppalco di 26 mq, privo delle altezze stabilite dalla legge, abusività che ha comportato anche la violazione della normativa regionale antisismica.
Deducono eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’amministrazione considerato l’esistenza di una precedente DIA regolarmente assentita e non potendo adottarsi un provvedimento di sospensione in assenza di lavori in corso, e comunque di lavori risalenti nel tempo; violazione del DPR 380/2001, assumendo che si tratta di lavori di manutenzione straordinaria non necessitanti del permesso di costruire. Lamentano inoltre la carenza di motivazione e il travisamento dei