TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-02-28, n. 201900348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-02-28, n. 201900348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201900348
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2019

N. 00348/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Cacopardo in Catania, via Velletri 26/A;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’esecuzione

della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 725/13, depositata in data 6 novembre 2013, con la quale, tra l’altro, l’Amministrazione intimata è stata condannata al rimborso in favore dell’appellante, con distrazione in favore dell’odierno ricorrente, di metà delle spese dei due gradi di giudizio, come liquidate nella decisione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 725/13, depositata in data 6 novembre 2013, con la quale, tra l’altro, l’Amministrazione intimata è stata condannata al rimborso in favore dell’appellante, con distrazione in favore dell’odierno ricorrente, di metà delle spese dei due gradi di giudizio, come liquidate nella decisione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando una memoria di mera forma.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 22 gennaio 2018 e la notifica della decisione della Corte di Appello in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 22 invece 2013, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stato depositato in conformità in a quanto previsto dall’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. e lo stesso ha acquisito l’autorità del giudicato, come da certificazione resa dalla Corte di Appello di Messina in data 28 luglio 2014.

Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia in epigrafe per quanto attiene al rimborso di metà delle spese dei due gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione della Corte di Appello indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo.

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