TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400048
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00052/2013 REG.RIC.

N. 00048/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dagli avv. G R, M Z, con domicilio eletto presso G R in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23;

contro

Comune di Campobasso in Pers. del Sindaco in Carica, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Campobasso, presso "Ufficio Legale" del Comune;

per l'annullamento

del provvedimento del 27.11.2012, firmato dal Dirigente dell'Area 5 - Urbanistica ed Edilizia del Comune di Campobasso, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, inclusa la relazione del servizio della polizia Municipale del 22.3.12;
la nota del Servizio Urbanistica n. 15991 del 23.07.12;
il verbale n. 391 della commissione edilizia reso in data 15.11.12 e solo ove necessario della nota prot. 1967 del 5.12.11 dell'avvocatura comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato, il dirigente del servizio urbanistica del Comune di Campobasso ha comunicato all’interessata che la segnalazione certificata di inizio attività del 19 giugno 2012, per la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale numero 30 del 2009, non può ritenersi formalizzata e, pertanto, le opere nella stessa previste devono ritenersi realizzate in assenza di titolo abilitativo e soggette, quindi, ai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 36 del testo unico sull’edilizia. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che l’interessata avrebbe già realizzato le opere all’atto della presentazione della s.c.i.a., essendo stati rilevati da un sopralluogo della polizia municipale del 22 marzo 2011: chiusura del porticato e trasformazione dello stesso in garage, con un aumento di cubatura di circa 300 m³;
creazione di un locale seminterrato, anch’esso destinato a garage rimessa, con una cubatura di circa 1024 m³;
realizzazione della parte destinata a residenza in maniera difforme dal permesso di costruire ovvero priva delle tramezzature interne e destinata a garage rimessa.

La ricorrente espone di aver presentato una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legge regionale numero 30 del 2009, per l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato rurale in zona agricola, per il quale aveva ottenuto dal Comune di Campobasso un permesso di costruire nel 2006.

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’interessata chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, anche al solo fine del riesame, per il seguente motivo: la situazione dello stato dei luoghi, all’atto del sopralluogo della polizia municipale, era da considerarsi allo stato di cantiere e necessitava della definitiva sistemazione;
avrebbe errato il Comune ad applicare l’articolo 11, comma 4 della legge regionale numero 30 del 2009, che non consente la sanatoria di alcun aumento di volume o di superficie in fabbricati già definitivamente dichiarati abusivi, non esistendo, nella fattispecie, alcun atto con il quale è stata dichiarata definitivamente l’abusività dell’ampliamento, con conseguente possibilità di applicare i meccanismi premiali previsti dalla legge sul cosiddetto piano casa. Il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo, con riferimento alla intercapedine da destinare a parcheggio, in quanto la legge numero 122 del 1989, cosiddetta legge Tognoli, consente la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici, con semplice denuncia di inizio attività. Anche per il porticato una norma regionale, contenuta nella legge numero 25 del 2008 consentirebbe il recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato, ma la praticabilità dell’intervento, ai sensi della richiamata normativa regionale, non è stata presa in considerazione dal Comune, con conseguente carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Il Comune di Campobasso si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza di tutte le censure dedotte.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

L’interpretazione della normativa regionale sul piano casa suggerita dalla ricorrente è priva di fondamento.

Con la l. reg. n. 30 del 2009, cd. Piano Casa, il legislatore molisano ha inteso promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, con la funzione primaria, sebbene non esclusiva, di contrastare la grave crisi economica che ha investito anche il settore edilizio, senza tuttavia operare alcuna sanatoria delle opere edilizie;
la l. reg. n. 30 del 2009 reca, infatti, non già una normativa di condono o di sanatoria ma, rispondendo all'esigenza di promuovere gli investimenti privati nel settore dell'edilizia, ha introdotto una disciplina di natura eccezionale in relazione a specifici interventi, destinata ad operare per un arco temporalmente limitato, sempre dietro presentazione di un'istanza che deve precedere la loro esecuzione e dalla quale deve, peraltro, emergere la rispondenza dell'intervento alle specifiche finalità perseguite dal legislatore regionale.

Il riferimento, contenuto del comma quarto dell’articolo 11 della legge regionale, agli interventi abusivi già definitivamente dichiarati tali, per i quali risulta preclusa l’applicazione dei meccanismi premianti prevista dalla legge, non deve essere inteso nel senso che sia sempre necessario un accertamento definitivo dell’abusività dell’opera per escludere la sanabilità della stessa. La disposizione deve essere interpretata, più correttamente, dovendosi intendere che, in pendenza di accertamento giudiziario dell’abusività di un intervento edilizio, non può essere adottato alcun provvedimento sanzionatorio, non essendo escluso in astratto che il giudice possa accertare che l’opera non era abusiva.

Nel caso di cui si tratta, è pacifico che le opere oggetto di segnalazione certificata di inizio attività fossero state realizzate in difformità dal titolo abilitativo. È inoltre provato, essendo dimostrato dalla stessa documentazione fotografica allegata alla segnalazione certificata, che l’edificio era perfettamente ultimato al momento della presentazione dell’istanza.

Ne deriva l’infondatezza della dedotta violazione ed errata applicazione dell’articolo 11, comma quattro della legge regionale numero 30 del 2009.

Anche le altre censure dedotte con l’unico motivo di ricorso sono infondate.

Non sussiste violazione o errata applicazione della legge Tognoli, numero 122 del 1989, né della legge regionale numero 25 del 2008 sul recupero dei piani porticati, essendo palese che la segnalazione certificata di inizio dell’attività, resa inefficace dal provvedimento impugnato, non era stata presentata in applicazione della legge 122 del 1989 e neppure della legge regionale numero 25 del 2008, bensì in pretesa applicazione, appunto, della legge regionale sul piano casa.

Deve concludersi, dunque, per la legittimità, in relazione alle censure dedotte, del provvedimento impugnato, per cui il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, valutate tutte le circostanze, possono essere compensate tra le parti.

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