TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-07-20, n. 202210344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-07-20, n. 202210344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210344
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2022

N. 10344/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03183/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ginnastica Agorà ” S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Colleferro, via Privata Laurenti, 8;



contro

Comune di Colleferro (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;



per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota prot. n. 3792 del 3.2.2017 del Comune di Colleferro, a firma del Dirigente Area Amministrazione Generale, ad oggetto “ Gestione Palazzetto dello Sport Alfredo Ri ”, pervenuta alla ricorrente il 6.2.2017;

b) della nota prot. 9480 del 9.3.2017 del Comune di Colleferro, a firma del Dirigente Area Amministrazione Generale, ricevuta dalla ricorrente in data 23.3.2017, di riscontro negativo alla diffida formulata dalla ricorrente in data 28.2.2017;

c) per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 9 del 28.5.2015 del Commissario Straordinario del Comune di Colleferro, ad oggetto " Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e impianti sportivi. Approvazione " e del Regolamento approvato con la medesima deliberazione;

d) di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.05.2017:

a) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.4.2017 ad oggetto: “ Esame situazione impianti sportivi ed approvazione del Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali ”;

b) del Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con la predetta deliberazione di C.C. n. 14/2017;

c) di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.10.2018:

dell'ordinanza n. 178 del 16.10.2018 a firma del Dirigente della IV^ area funzionale del Comune di Colleferro, ad oggetto: “ rilascio impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ” di V.le Europa. Ordinanza di sgombero ”, notificata il 16.10.2018, con il quale è stato ordinato il rilascio del predetto Palazzetto dello Sport entro il 24.10.2018 e, in caso di mancato rilascio, l'esecuzione coattiva con l'ausilio della forza pubblica per il 31.10.2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.12.2018:

a) della nota prot. 42428 del 10.12.2018 a firma del Dirigente della IV^ area Vigilanza Sociale Sport e del Responsabile del Settore Ambiente Edilizia e Sportelli, avente ad oggetto “ Richiesta informazioni rimozione Struttura Accademia Nazionale di Ginnastica Viale Europa snc – Vs. nota prot. 41950 del 6 dicembre 2018 ”, comunicata alla ricorrente il 10.12.2018, con la quale il Comune di Colleferro ha assegnato alla ricorrente SSD Ginnastica Agorà un termine di giorni cinque dalla notifica dell'atto per iniziare le operazioni di rimozione della struttura “ Accademia ” e un termine di giorni trenta per rilasciare il terreno comunale sottostante libero da ogni ingombro;

b) della ordinanza n. 178 del 16.10.2018 a firma del Dirigente della IV^ area funzionale del Comune di Colleferro, ad oggetto: “ rilascio impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ” di V.le Europa. Ordinanza di sgombero ”, notificata il 16.10.2018, con il quale è stato ordinato il rilascio del predetto Palazzetto dello Sport entro il 24.10.2018 e, in caso di mancato rilascio, l'esecuzione coattiva con l'ausilio della forza pubblica per il 31.10.2018, per ulteriore profilo di censura rispetto a quelli dedotti nei motivi aggiunti depositati il 26.10.2018;

c) della deliberazione di G.C. n. 179 del 13.11.2018 ad oggetto: “ Atto di indirizzo. Palazzetto dello Sport Alfredo Ri”, circa la predisposizione delle misure necessarie a garantire una gestione in amministrazione diretta da parte dell'Ente del Palazzetto dello Sport “ A. Ri”;

d) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso, lesivo della ricorrente, compreso il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Colleferro prot. 2018/V02/44129 del 24.12.2018 e la nota dirigenziale comunale prot. 2287 del 22.1.2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Ginnastica Agorà ” s.s.d. a r.l. il 7/10/2021:

a) della nota del Comune di Colleferro prot. n. 0020075/2021 del 1.7.2021, a firma del Dirigente della IV Area D e del Responsabile Ufficio Tecnico, notificato via PEC in pari data;

b) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso, lesivo della ricorrente, compreso il " Verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 24 del 04/02/2019 " prot. gen. n. 10679 del 13.4.2021, assunto dall'Area IV - Comando di Polizia Locale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colleferro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori comparsi in udienza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso introduttivo ritualmente proposto, la società sportiva ricorrente ha impugnato: la nota prot. n. 3792 del 3 febbraio 2017, con cui il dirigente dell’area amministrazione generale del comune di Colleferro – premessa la scadenza al 30 giugno 2016 del rapporto contrattuale intercorrente con la predetta società – ha preannunciato l’imminente avvio delle procedure di rilascio del Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ”; la nota n. 9480 del 9 marzo 2017 con cui il cennato dirigente – nel fornire riscontro ad una nota del precedente 28 febbraio inviata dalla ricorrente – confermava la volontà dell’Ente di procedere al rientro in possesso della struttura in questione, contestando altresì il contenuto della nota della ricorrente da ultimo menzionata; nonché, per quanto occorrer possa, la deliberazione n. 9/2015 del Commissario straordinario del comune in questione recante “ Regolamento per la concessione in uso di locali e impianti sportivi ”, laddove prevede che l’affidamento della concessione in gestione dei predetti immobili avvenga mediante l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica

Espone la ricorrente di essere una società sportiva attiva a livello agonistico e dilettantistico sin dal 1987, della quale fanno parte atleti vincitori di competizioni in ambito nazionale ed internazionale, impegnata anche nello svolgimento di attività formative e didattiche in collaborazione con istituti universitari e con una forza lavoro alle proprie dipendenze di circa quaranta persone.

Afferma la società sportiva in questione di gestire, per conto del comune di Colleferro, il Palazzetto dello Sport “ A. Ri ” sin dal 2003 e che, in forza della delibera di giunta comunale n. 181 del 22 maggio 2009 e della successiva convenzione stipulata il 29 giugno 2010, detto rapporto trovava una regolamentazione del proprio assetto tale per cui l’Ente locale affidava alla Società sportiva la gestione del Palazzetto per anni otto, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2016 (con obbligo, alla scadenza, di restituzione dell’immobile) mentre, dal canto proprio, la società ricorrente assumeva su di sé l’onere economico discendente dal debito maturato dal pregresso gestore nei confronti del comune (pari ad Euro 48.469,00) e si obbligava ad ulteriori investimenti sull’impianto per un ammontare di Euro 50.000,00, accollandosi così un onere economico complessivo di Euro 98.469,00 a fronte di un contributo annuo, a carico del comune di Colleferro, di Euro 15.000,00.

Nel corso dello svolgimento del rapporto in questione, espone la ricorrente di aver, in data 3 giugno 2013, proposto al comune resistente di svolgere molteplici interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria e miglioramento della struttura in questione per un valore di Euro 134.000,00 a fronte di un prolungamento del rapporto gestorio per ulteriori 12 anni.

A tale proposta, rileva la ricorrente, facevano seguito, dapprima, la deliberazione di giunta comunale n. 170 del 2 agosto 2013 – con cui il predetto organo collegiale manifestava l’intenzione di accogliere la proposta della “ Ginnastica Agorà ”, demandando ad un successivo approfondimento tecnico a cura del Responsabile del servizio Lavori Pubblici dell’Ente la valutazione dei profili di necessità dei lavori segnalati dall’Associazione e di congruità dei medesimi sotto il profilo finanziario, nonché ad una successiva deliberazione di giunta l’approvazione della proposta di convenzione e l’aggiornamento del piano finanziario di gestione dell’impianto – e, infine, la deliberazione giuntale n. 213 del 3 ottobre 2013 con cui il Comune, preso

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