TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-07-20, n. 202210344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-07-20, n. 202210344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210344
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2022

N. 10344/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03183/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ginnastica Agorà ” S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Colleferro, via Privata Laurenti, 8;

contro

Comune di Colleferro (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota prot. n. 3792 del 3.2.2017 del Comune di Colleferro, a firma del Dirigente Area Amministrazione Generale, ad oggetto “ Gestione Palazzetto dello Sport Alfredo Ri ”, pervenuta alla ricorrente il 6.2.2017;

b) della nota prot. 9480 del 9.3.2017 del Comune di Colleferro, a firma del Dirigente Area Amministrazione Generale, ricevuta dalla ricorrente in data 23.3.2017, di riscontro negativo alla diffida formulata dalla ricorrente in data 28.2.2017;

c) per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 9 del 28.5.2015 del Commissario Straordinario del Comune di Colleferro, ad oggetto " Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e impianti sportivi. Approvazione " e del Regolamento approvato con la medesima deliberazione;

d) di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.05.2017:

a) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.4.2017 ad oggetto: “ Esame situazione impianti sportivi ed approvazione del Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali ”;

b) del Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con la predetta deliberazione di C.C. n. 14/2017;

c) di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.10.2018:

dell'ordinanza n. 178 del 16.10.2018 a firma del Dirigente della IV^ area funzionale del Comune di Colleferro, ad oggetto: “ rilascio impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ” di V.le Europa. Ordinanza di sgombero ”, notificata il 16.10.2018, con il quale è stato ordinato il rilascio del predetto Palazzetto dello Sport entro il 24.10.2018 e, in caso di mancato rilascio, l'esecuzione coattiva con l'ausilio della forza pubblica per il 31.10.2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.12.2018:

a) della nota prot. 42428 del 10.12.2018 a firma del Dirigente della IV^ area Vigilanza Sociale Sport e del Responsabile del Settore Ambiente Edilizia e Sportelli, avente ad oggetto “ Richiesta informazioni rimozione Struttura Accademia Nazionale di Ginnastica Viale Europa snc – Vs. nota prot. 41950 del 6 dicembre 2018 ”, comunicata alla ricorrente il 10.12.2018, con la quale il Comune di Colleferro ha assegnato alla ricorrente

SSD

Ginnastica Agorà un termine di giorni cinque dalla notifica dell'atto per iniziare le operazioni di rimozione della struttura “ Accademia ” e un termine di giorni trenta per rilasciare il terreno comunale sottostante libero da ogni ingombro;

b) della ordinanza n. 178 del 16.10.2018 a firma del Dirigente della IV^ area funzionale del Comune di Colleferro, ad oggetto: “ rilascio impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ” di V.le Europa. Ordinanza di sgombero ”, notificata il 16.10.2018, con il quale è stato ordinato il rilascio del predetto Palazzetto dello Sport entro il 24.10.2018 e, in caso di mancato rilascio, l'esecuzione coattiva con l'ausilio della forza pubblica per il 31.10.2018, per ulteriore profilo di censura rispetto a quelli dedotti nei motivi aggiunti depositati il 26.10.2018;

c) della deliberazione di G.C. n. 179 del 13.11.2018 ad oggetto: “ Atto di indirizzo. Palazzetto dello Sport Alfredo Ri”, circa la predisposizione delle misure necessarie a garantire una gestione in amministrazione diretta da parte dell'Ente del Palazzetto dello Sport “ A. Ri”;

d) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso, lesivo della ricorrente, compreso il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Colleferro prot. 2018/V02/44129 del 24.12.2018 e la nota dirigenziale comunale prot. 2287 del 22.1.2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Ginnastica Agorà ” s.s.d. a r.l. il 7/10/2021:

a) della nota del Comune di Colleferro prot. n. 0020075/2021 del 1.7.2021, a firma del Dirigente della

IV

Area D e del Responsabile Ufficio Tecnico, notificato via PEC in pari data;

b) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto e provvedimento richiamato, preordinato, conseguente e comunque connesso, lesivo della ricorrente, compreso il " Verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 24 del 04/02/2019 " prot. gen. n. 10679 del 13.4.2021, assunto dall'Area IV - Comando di Polizia Locale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colleferro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori comparsi in udienza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso introduttivo ritualmente proposto, la società sportiva ricorrente ha impugnato: la nota prot. n. 3792 del 3 febbraio 2017, con cui il dirigente dell’area amministrazione generale del comune di Colleferro – premessa la scadenza al 30 giugno 2016 del rapporto contrattuale intercorrente con la predetta società – ha preannunciato l’imminente avvio delle procedure di rilascio del Palazzetto dello Sport “ Alfredo Ri ”;
la nota n. 9480 del 9 marzo 2017 con cui il cennato dirigente – nel fornire riscontro ad una nota del precedente 28 febbraio inviata dalla ricorrente – confermava la volontà dell’Ente di procedere al rientro in possesso della struttura in questione, contestando altresì il contenuto della nota della ricorrente da ultimo menzionata;
nonché, per quanto occorrer possa, la deliberazione n. 9/2015 del Commissario straordinario del comune in questione recante “ Regolamento per la concessione in uso di locali e impianti sportivi ”, laddove prevede che l’affidamento della concessione in gestione dei predetti immobili avvenga mediante l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica

Espone la ricorrente di essere una società sportiva attiva a livello agonistico e dilettantistico sin dal 1987, della quale fanno parte atleti vincitori di competizioni in ambito nazionale ed internazionale, impegnata anche nello svolgimento di attività formative e didattiche in collaborazione con istituti universitari e con una forza lavoro alle proprie dipendenze di circa quaranta persone.

Afferma la società sportiva in questione di gestire, per conto del comune di Colleferro, il Palazzetto dello Sport “ A. Ri ” sin dal 2003 e che, in forza della delibera di giunta comunale n. 181 del 22 maggio 2009 e della successiva convenzione stipulata il 29 giugno 2010, detto rapporto trovava una regolamentazione del proprio assetto tale per cui l’Ente locale affidava alla Società sportiva la gestione del Palazzetto per anni otto, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2016 (con obbligo, alla scadenza, di restituzione dell’immobile) mentre, dal canto proprio, la società ricorrente assumeva su di sé l’onere economico discendente dal debito maturato dal pregresso gestore nei confronti del comune (pari ad Euro 48.469,00) e si obbligava ad ulteriori investimenti sull’impianto per un ammontare di Euro 50.000,00, accollandosi così un onere economico complessivo di Euro 98.469,00 a fronte di un contributo annuo, a carico del comune di Colleferro, di Euro 15.000,00.

Nel corso dello svolgimento del rapporto in questione, espone la ricorrente di aver, in data 3 giugno 2013, proposto al comune resistente di svolgere molteplici interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria e miglioramento della struttura in questione per un valore di Euro 134.000,00 a fronte di un prolungamento del rapporto gestorio per ulteriori 12 anni.

A tale proposta, rileva la ricorrente, facevano seguito, dapprima, la deliberazione di giunta comunale n. 170 del 2 agosto 2013 – con cui il predetto organo collegiale manifestava l’intenzione di accogliere la proposta della “ Ginnastica Agorà ”, demandando ad un successivo approfondimento tecnico a cura del Responsabile del servizio Lavori Pubblici dell’Ente la valutazione dei profili di necessità dei lavori segnalati dall’Associazione e di congruità dei medesimi sotto il profilo finanziario, nonché ad una successiva deliberazione di giunta l’approvazione della proposta di convenzione e l’aggiornamento del piano finanziario di gestione dell’impianto – e, infine, la deliberazione giuntale n. 213 del 3 ottobre 2013 con cui il Comune, preso atto della relazione del Responsabile del servizio del 7 agosto 2013 attestante, “ in prima approssimazione ” la congruità della “ stima sommaria ” degli interventi suggeriti dalla ricorrente, approvava la proposta di proroga del rapporto concessorio alle condizioni esposte nella la nota del 3 giugno 2013 della società in questione, demandando al Dirigente competente “ l’adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la modifica della convenzione ” e dando atto “ che la presente deliberazione ha valenza di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18.8.2000 ”.

A seguire, con nota del 16 dicembre 2014, la società ricorrente informava il comune dell’insorgenza di alcune circostanze non previste che comportavano un aumento dei costi degli interventi programmati sino alla cifra di Euro 274.846,32, costi che la società ricorrente si proponeva di sostenere a fronte di un’estensione di dieci anni del contratto di gestione ulteriore rispetto ai dodici già oggetto della delibera G.C. n. 213/2013 (con un ulteriore contributo annuo di Euro 24.000,00 a carico dell’Ente locale per i primi tre anni) oppure di un prolungamento di almeno ulteriori cinque anni.

A tale richiesta forniva riscontro il dirigente competente del comune di Colleferro il 15 dicembre 2015. In tale nota, “ premesso che con delibera di G.C. n. 213/13 si prorogava il periodo di gestione dell’impianto in oggetto alla “ Società Ginnastica Agorà ” S.S.D. a r.l. sino al 30/06/28 e si adeguavano i corrispettivi finanziari a contributo ” e che i lavori di ristrutturazione e messa a norma della struttura “ si sono completati giusta comunicazione del 8/10/15 con prot. n. 26997 ” il pubblico ufficiale attestava che, “ a partire dalla comunicazione di fine lavori surrichiamata, il contributo va commisurato in Euro 24.000,00 annui ” e che il comune avrebbe dovuto altresì corrispondere un recupero, per il 2014 e per il 2015, di Euro 18.250,00, di cui 8.000,00 già versati.

Nelle more, però, sopravveniva la deliberazione n. 9 del 28 maggio 2015 con cui il Commissario straordinario dell’Ente approvava il nuovo “ Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e impianti sportivi ” il quale, premesso il riconoscimento della rilevanza economica delle concessioni in gestione di impianti sportivi (art. 24), demandava la scelta del concessionario a procedure di selezione ad evidenza pubblica, senza però dettare una disciplina transitoria per i rapporti già in corso.

Infine, afferma la ricorrente, a fronte del mancato pagamento dei contributi comunali e delle conseguenti difficoltà nel sostenimento dei debiti contratti con gli istituti di credito per il finanziamento dei lavori di adeguamento e miglioramento della struttura (circostanze, queste, rese note al comune con comunicazione del 5 dicembre 2016), non perveniva riscontro alcuno da parte dell’amministrazione comunale all’infuori degli atti fatti oggetto di gravame con il ricorso introduttivo.

Contro di essi la “ Ginnastica Agorà ” ha proposto impugnazione lamentando la violazione di numerosi parametri normativi, nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure, e richiedendo la concessione di misure cautelari anche monocratiche.

Ad avviso della società ricorrente, il comune di Colleferro, con tutti i propri atti assunti a partire dalle deliberazioni di G.C. nn. 170/2013 e 231/2013, avrebbe ingenerato l’affidamento incolpevole della medesima nell’intervenuta proroga del rapporto concessorio già in essere sino al 2028, di talché la ricorrente avrebbe intrapreso l’esecuzione dei lavori programmati sull’impianto confidando nel puntuale assolvimento, da parte dell’Ente resistente, dei propri impegni non immaginandosi, certo, che, con i provvedimenti impugnati, il comune di Colleferro, oltre a disattendere gli obblighi assunti, avrebbe preteso la restituzione della struttura sportiva condotta in gestione.

Ne consegue, ad avviso della ricorrente, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione, oltreché dei principi di buona fede, correttezza e tutela del legittimo affidamento, anche degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/90, avendo l’amministrazione proceduto a porre nel nulla la deliberazione n. 213/2013 in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di riesame codificati dalle norme in questione.

Infine, ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti così impugnati attengono all’illegittima applicazione retroattiva del Regolamento sulla concessione in gestione degli impianti sportivi approvato con delibera commissariale n. 9 del 28 maggio 2015, all’irragionevolezza e contraddittorietà della scelta compiuta (in contrasto con le pregresse valutazioni compiute dall’Ente), alla carenza di presupposti e motivazione, all’incompetenza dell’organo che li ha assunti.

1.2 Si è costituito in giudizio il comune di Colleferro eccependo, primariamente, il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la tardività dell’impugnazione del regolamento approvato con deliberazione n. 9/2015 del Commissario straordinario e, nel merito, l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e dell’accessoria istanza di tutela cautelare.

2. Con un primo atto di motivi aggiunti del 19 maggio 2017, la “ Ginnastica Agorà ” ha proposto impugnazione avverso la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2017 recante “ Esame situazione impianti sportivi ed approvazione del Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali ” nonché avverso il medesimo regolamento ivi allegato, ritenendoli afflitti da numerosi vizi di legittimità e da eccesso di potere sub specie di discriminazione, sviamento, contraddittorietà, illogicità, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria, reiterando la concessione di misure cautelari già dispiegata con il ricorso introduttivo.

A sentire della ricorrente, la delibera in questione – ed il regolamento con essa approvato – discriminerebbero e sfavorirebbero la medesima in relazione alla possibilità di conseguire la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali.

Inoltre, sarebbero stati assunti dal Consiglio Comunale di Colleferro in violazione della disciplina legislativa e statutaria che riparte le competenze tra Giunta e organo consiliare – essendosi il Consiglio “spogliato” della propria potestas decidendi in ordine alla determinazione delle tariffe di concessione in gestione degli impianti comunali, demandando tale adempimento alla Giunta senza predeterminare adeguatamente i criteri a cui l’organo di governo dovrebbe attenersi nella definizione dei canoni – nonché in violazione della disciplina legale e statutaria in materia di obbligo di astensione del consigliere in conflitto di interessi, essendo stata la medesima assunta con la partecipazione di un consigliere avente parenti entro il quarto grado proprietari di strutture sportive che potrebbero concorrere, traendone beneficio, all’assegnazione in gestione di impianti sportivi di proprietà pubblica.

2.2. Ai motivi aggiunti come sopra menzionati replicava il comune di Colleferro, deducendone, per un verso, l’inammissibilità per mancata connessione con le domande proposte in via principale, per genericità delle censure e per carenza di interesse in capo alla ricorrente mentre, nel merito, ha istato per l’infondatezza dei motivi di impugnazione, richiamando le eccezioni in rito già dispiegate avverso il ricorso introduttivo e contestando, ancora una volta, la sussistenza dei profili di tutela cautelare invocati.

2.3. Con ordinanza n. 3081 del 21 giugno 2017 la Sezione ha respinto la richiesta concessione di misure cautelari.

3. Con ricorso del 26 ottobre 2018 la “ Ginnastica Agorà ” ha avanzato un secondo atto di motivi aggiunti – con accessoria richiesta di tutela cautelare – avverso l’ordinanza n. 178 del 16 ottobre 2018 con cui il competente Dirigente del comune di Colleferro ha intimato alla ricorrente di rilasciare il Palazzetto dello Sport di proprietà comunale per cui è causa entro il 24 ottobre 2018 avvertendo che, in caso di inottemperanza, avrebbe proceduto ad esecuzione coattiva nella mattinata del 31 ottobre 2018, con addebito delle spese a carico della società sportiva.

Espone la ricorrente che – successivamente all’ordinanza poc’anzi citata di questo Tribunale – intercorrevano tra le parti tentativi di composizione bonaria della controversia che non pervenivano, tuttavia, ad esito alcuno di talché, con provvedimento n. 25718 del 20 luglio 2018, il comune resistente, premessa la mancata accettazione delle condizioni per la definizione della lite avanzate dall’Ente con nota del 9 aprile precedente, disponeva: l’effettuazione di un sopralluogo congiunto tra le parti entro tre giorni;
intimava, una prima volta, il rilascio dell’immobile – entro sette giorni dalla verbalizzazione del sopralluogo;
ingiungeva, entro sessanta giorni, la rimozione della struttura amovibile destinata a sede dell’Accademia.

A tale intimazione la ricorrente non prestava adempimento, intervenendo così l’ordinanza gravata con i motivi aggiunti di cui al presente punto, con i quali la “ Ginnastica Agorà ” ha contestato: l’insussistenza dei presupposti per il ricorso al potere di c.d. “autotutela esecutiva” da parte dell’Ente, afferendo il bene in questione al patrimonio comunale disponibile;
l’irragionevolezza ed esiguità del termine concesso alla società per il rilascio dell’immobile libero da beni e materiali.

3.2. Si costituiva in giudizio il comune di Colleferro eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto atto meramente confermativo di due precedenti ordini di sgombero rimasti inottemperati, quello di cui alla nota n. 25718 del 20 luglio 2018 e quello contenuto nella successiva nota n. 26308 del 26 luglio 2018 con cui, prendendo atto dell’impossibilità di svolgere il sopralluogo congiunto disposto con l’ordinanza del precedente 20 luglio, veniva fissata una nuova data per lo svolgimento del medesimo, con conseguente rinnovazione degli obblighi susseguenti.

Nel merito, l’Ente ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso per motivi aggiunti e la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare.

3.3. Con ordinanza n. 7086 del 22 novembre 2018 questa Sezione ha accolto – per il tempo necessario all’adozione delle concrete misure organizzative volte alla gestione diretta del Comune di Colleferro e per la conclusione dell’iter autorizzativo del trasferimento della ricorrente in altro centro sportivo – l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento da ultimo impugnato sino all’udienza camerale del 13 marzo 2019 fissata per il prosieguo della trattazione dell’affare.

4. Con atto di motivi aggiunti del 14 dicembre 2018 la ricorrente ha proposto impugnazione accessoria – accompagnata da istanza di concessione di idonee misure cautelari – avverso la nota prot. n. 42428 del 10 dicembre 2018 con cui il comune resistente ha assegnato alla “ Ginnastica Agorà ” il termine di cinque giorni per avviare le operazioni di rimozione della struttura “ Accademia ” rilasciando, entro trenta giorni, il terreno sottostante libero da ogni ingombro, reiterando – sotto ulteriori profili di censura – l’impugnativa avverso l’ordinanza dirigenziale n. 178 del 16 ottobre 2018 proposta con il ricorso per motivi aggiunti del 26 ottobre precedente e gravando, altresì, la deliberazione giuntale n. 179 del 13 novembre 2018 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo. Palazzetto dello Sport Alfredo Ri ”, in parte articolando, avverso gli atti impugnati, motivi di censura già espressi con riferimento agli atti di impugnazione precedentemente proposti e, in parte, contestando il primo dei suddetti provvedimenti in quanto incompatibile con la sospensione cautelare accordata da questo Tribunale con l’ordinanza n. 7086/2018.

4.2. Si è costituito in giudizio il comune di Colleferro eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza anche dei motivi aggiunti da ultimi proposti.

4.3. Con ordinanza n. 1684 del 14 marzo 2019 la Sezione – ritenute venute meno le circostanze che avevano condotto alla sospensione dell’ordine di rilascio dell’immobile, potendo ora il Comune gestire direttamente la struttura ed assicurare la continuità dell’attività sportiva – ha rigettato le istanze cautelari formulate con i motivi aggiunti depositati il 26.10.2018 ed il 17.12.2018, salva la valutazione delle ulteriori richieste di sospensione formulate nei nuovi motivi aggiunti depositati il 7.03.2019, a quella data non ancora esaminabili.

5. Con atto di motivi aggiunti del 7 marzo 2019 – accompagnato da richiesta di concessione di idonee misure cautelari – la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. 24 del 4 febbraio 2019, il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Colleferro prot. 2018/V02/44129 del 24 dicembre 2018 e la nota prot. n. 2287 del 22 gennaio 2019 del comune resistente.

In particolare, con il primo degli atti gravati con i motivi aggiunti di cui al presente punto, l’amministrazione comunale di Colleferro ha intimato la rimozione, entro novanta giorni, della struttura asseritamente realizzata in assenza di titoli abilitativi in viale Europa s.n.c.

Sostiene la ricorrente che l’intimazione impugnata avrebbe ad oggetto la struttura – denominata “ Accademia ” – realizzata dalla medesima in esecuzione degli interventi di miglioria del Palazzetto dello Sport “ A. Ri ” asseritamente concordati con l’amministrazione comunale con le delibere di giunta nn. 170 e 213 del 2013 le quali avrebbero previsto espressamente, previa autorizzazione, la realizzazione di strutture anche amovibili.

Inoltre, sempre a parere della ricorrente, il comune – ben lungi dall’ignorare l’esecuzione dell’opera in questione – avrebbe, in molteplici occasioni, espresso il proprio assenso alla realizzazione della medesima nel quadro della convenzione rinnovata con le delibere di giunta sopra citate.

Conferma di ciò si rinverrebbe, secondo la ricorrente, nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico rilasciata il 2 maggio 2014 e prorogata il 5 giugno 2015, nella corrispondenza intessuta – per il tramite degli uffici comunali – con il Genio Civile – e nella quale la struttura sarebbe sempre stata qualificata come opera pubblica o di interesse pubblico – nella comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo trasmessa al comune nell’ottobre 2015, nella nota del 15 dicembre 2015 con cui il Dirigente dell’Area amministrazione generale riconosceva che i lavori in questione erano stati svolti in esecuzione della delibera G.C. n. 213/2013, nella determinazione n. 561/2017 con cui – tra le strutture sportive messe a gara – il comune ha annoverato anche l’edificio in questione e, infine, dalla delibera G.C. n. 179/2018 con cui sono stati impartiti atti di indirizzo per la gestione diretta del Palazzetto dello Sport, includendo in detta infrastruttura anche l’immobile di cui è stata intimata la demolizione.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, l’opera di cui il comune – con l’atto gravato con i motivi aggiunti di cui al presente punto – avrebbe ingiunto la demolizione poiché priva di titoli abilitativi, lungi dall’essere tale rinverrebbe la propria legittima edificazione in tutti gli atti amministrativi con cui sarebbe stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a gestire, in concessione, sino al 2028 il Palazzetto dello Sport “ A. Ri ”, rapporto concessorio nel cui ambito si sarebbe inserito anche il riconoscimento della possibilità, per la ricorrente, di realizzare una struttura denominata “ Accademia ” qualificabile alla stregua di un’opera pubblica e, in quanto tale, non necessitante di permesso di costruire ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, di talché il provvedimento in questione, con il quale si intima la demolizione della medesima opera, sarebbe illegittimo in quanto disposto in violazione della norma da ultimo menzionata, nonché degli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001, oltreché affetto da eccesso di potere e violazione delle garanzie procedimentali disposte dall’art. 7 della legge n. 241/90.

5.2. Ai motivi aggiunti da ultimo esposti si è opposto il comune di Colleferro contestando, sotto molteplici profili, l’ascrivibilità dell’opera in questione alla categoria delle opere pubbliche che, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 380/2001, potrebbero essere realizzate in assenza di permesso di costruire

6. Con motivi aggiunti notificati il 28 settembre 2021 – e depositati il successivo 7 ottobre – la ricorrente “ Ginnastica Agorà ” ha gravato, da ultimo, la nota prot. n. 20075 del 1° luglio 2021 e, per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza-ingiunzione n. 24 del 4 febbraio 2019 steso il 13 aprile 2021, accompagnando la domanda caducatoria con la richiesta di concessione di misure cautelari.

In particolare, oggetto di impugnazione accessoria è stato il provvedimento con cui il comune di Colleferro, nel riscontrare negativamente l’istanza di autotutela dell’ingiunzione di demolizione n. 24/2019 e del verbale di riscontro dell’inottemperanza ad essa del 13 aprile 2021, ha altresì denegato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90.

Con detto gravame accessorio, parte ricorrente ha rinnovato i motivi di doglianza già precedentemente mossi avverso l’ordinanza di demolizione n. 24/2019, sostenendo la legittimità dell’intervento edilizio ivi contestato trattandosi, a suo dire, di opera accessoria al rinnovo del rapporto concessorio disposto con le delibere G.C. n. 170 e 213 del 2013.

6.2. Si è difeso il comune di Colleferro eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto rivolti avverso un atto – il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza-ingiunzione – non autonomamente impugnabile, la loro tardività in quanto proposti avverso la scadenza del termine decadenziale e, in merito, l’infondatezza dei medesimi non sussistendo, tra l’altro, alcun obbligo per l’amministrazione di provvedere in ordine ad istanze di riesame in autotutela di precedenti atti pregiudizievoli per il privato.

6.3. All’esito della camera di consiglio convocata per l’esame della misura cautelare la Sezione – con ordinanza n. 6319 del 12 novembre 2021 – ha sospeso il provvedimento gravato, fissando la discussione nel merito della presente causa per il 15 giugno 2022, poi postergata al 20 giugno 2022.

7. In vista dell’udienza pubblica come sopra fissata, le parti hanno scambiato memorie.

Parte ricorrente, insistendo per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti, ha anche formulato, per la prima volta, richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90.

8. All’udienza pubblica del 20 giugno 2022, l’affare è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

9.1. Preliminarmente, va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal comune resistente sin dalla memoria di costituzione opposta al ricorso introduttivo.

L’eccezione non è fondata.

Ad avviso dell’amministrazione resistente, la controversia introdotta con il ricorso del 5 aprile 2017 atterrebbe all’accertamento della durata del rapporto convenzionale, impingendo su posizioni aventi la consistenza di diritti soggettivi.

Tale ricostruzione non è condivisibile.

Invero, l’art. 133, comma 1, lett. b ), c.p.a. – coerentemente con le direttive impartite dalla giurisprudenza costituzionale con le note pronunce nn. 204/2004 e 196/2006 – è chiaro nel ripartire le controversie in materia di rapporti di concessione di beni pubblici tra giudice amministrativo e giudice ordinario sulla scorta della sussistenza, o meno, di forme di esercizio autoritativo del potere amministrativo, di talché spettano alla giurisdizione del g.a. tutte le liti aventi ad oggetto “ atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ” con la sola eccezione – oltre a quella costituita dalla giurisdizione dei tribunali delle acque pubbliche – dei contenziosi involgenti “ indennità, canoni ed altri corrispettivi ”, questi ultimi rimessi alla cognizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie, è innegabile che la controversia – benché rivolta allo scopo pratico di conseguire la declaratoria dell’estensione al 2028 della durata del rapporto concessorio avente ad oggetto il Palazzetto dello sport di proprietà del comune di Colleferro – abbia immediatamente ad oggetto la legittimità di atti e provvedimenti assunti dall’amministrazione resistente nell’esercizio di potestà pubblicistiche, di talché viene in rilievo proprio “ l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo ” che il legislatore (art. 7 c.p.a.) ha posto come limite interno alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Né, d’altro canto, è possibile sostenere che, nella controversia in esame, vengano in rilievo indennità, canoni, corrispettivi e, più in generale, pretese economiche discendenti direttamente dall’esecuzione di atti aventi natura paritaria che sole giustificherebbero l’attribuzione della cognizione della presente causa al g.o.

Tale conclusione è confortata anche dall’esame dei precedenti giurisprudenziali emergenti in materia, i quali sono univoci nell’affermare che “ In tema di concessione dei beni pubblici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia nell'an che nel quantum), la stessa è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 21139/2022).

In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa d’appello riconosce che “ Gli impianti sportivi di proprietà comunale, (…), appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario ” (così Cons. St., sez. V, sent. n. 1064/2020).

Ed ancora “ in materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 113, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010 che l'art. 5 della L. n. 205/2000, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi ” (Cons. St., sez. V, sent. n. 6948/2019).

Né a conclusioni differenti potrebbe pervenirsi qualificando il rapporto in esame quale concessione di servizi.

A ciò osterebbe infatti il dettato dell’art. 133, comma 1, lett. c ), il quale, analogamente a quanto previsto dalla disposizione di cui alla precedente lett. b ), esclude dalla cognizione del giudice amministrativo solamente le controversie concernenti “ indennità, canoni e altri corrispettivi ”, con la conseguenza che, anche in questa ipotesi, “ sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie, nell'ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi (art. 133, comma 1, lett. c), D.Lgs 104/2010) nelle quali venga in rilievo non l'esistenza od il contenuto della concessione o l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo), ma solo l'effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa ” (Cons. St., sez. III, sent. n. 1839/2019), mentre “ rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie fra amministrazione concedente e concessionario di un pubblico servizio, in cui viene in contestazione, sotto qualunque profilo, l'atto o il rapporto concessorio, avendo il legislatore ritenuto sempre coinvolta in tali controversie (con eccezione di quelle riguardanti indennità, canoni e corrispettivi), la pubblica amministrazione nella sua veste di autorità ” (Cons. St., sez. V, sent. n. 5590/2018).

In definitiva, quindi, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente in ordine alla presente controversia.

9.2. Fondata è, invece, l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo nella parte in cui forma oggetto di impugnazione la deliberazione del Commissario straordinario del comune di Colleferro n. 9/2015 recante “ Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e impianti sportivi ”.

Infatti, detto atto regolamentare, nella misura in cui innova le scelte organizzative dell’Ente in materia di concessione in uso di impianti sportivi – sostituendo, al criterio dell’affidamento diretto in gestione delle strutture alle società sportive ivi operanti, il metodo di selezione della procedura ad evidenza pubblica, premessa la rilevanza economica del rapporto in questione – presenta un’attitudine lesiva dell’interesse della ricorrente – in quel momento concessionaria dell’impianto in virtù di convenzione la cui stipulazione non è stata preceduta da alcuna selezione pubblica – che imponeva alla medesima di rivolgere immediatamente le proprie doglianze contro siffatta scelta discrezionale compiuta dall’Ente impugnando il citato regolamento entro i termini decadenziali imposti dalla legge, senza attendere l’adozione di atti successivi ad essa esplicitamente rivolti (sull’onere di immediata impugnazione degli atti generali aventi natura regolamentare si veda, di recente, Cons. St., sez. IV, sent. n. 1937/2022).

Nel caso di specie ciò, però, non è avvenuto, avendo parte ricorrente deciso di rinviare l’impugnazione della deliberazione n. 9/2015 all’adozione dell’atto recante diretta applicazione, nei suoi confronti, delle statuizioni contenute nel citato regolamento comunale.

Ne consegue, quindi, l’irricevibilità dei motivi di impugnazione dispiegati, con il ricorso introduttivo, nei confronti della deliberazione commissariale n. 9/2015 del comune di Colleferro.

10. I restanti motivi di gravame contenuti nel ricorso principale e negli atti di motivi aggiunti sono tutti infondati o inammissibili nonché, con riferimento ai terzi motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2018, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a contestare un provvedimento i cui effetti sono stati, medio tempore , sospesi dall’amministrazione e, con riguardo ai quinti motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2021, in parte irricevibili per tardività.

L’esposizione che segue affronterà partitamente le doglianze contenute in ciascun atto di parte ricorrente nell’ordine di proposizione.

10.1. Si è già dato conto dell’irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo laddove esso reca censure nei confronti del regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 9/2015.

I restanti motivi di gravame contestano, nella sostanza, la conformità a legge della decisione dell’amministrazione resistente di avviare – a partire dal febbraio 2017 – l’ iter procedurale per rientrare in possesso della struttura sportiva di cui la ricorrente è stata concessionaria in virtù della convenzione siglata il 29 giugno 2010, sul presupposto che il comune di Colleferro, per mezzo delle delibere di Giunta Municipale n. 170 e 213 del 2013, avrebbe accolto la proposta di prolungamento al 2028 del rapporto concessorio avanzata dalla ricorrente il 3 giugno 2013, di talché la volontà dell’amministrazione di recuperare a sé il bene costituirebbe un’inammissibile violazione del legittimo affidamento maturato dalla “ Ginnastica Agorà ” nella stabilità del rapporto in questione, con illegittima applicazione retroattiva del regolamento n. 9/2015 ad un rapporto concessorio ancora in corso e violazione dei presupposti normativi per l’esercizio legittimo del potere di riesame.

Nessuna delle suesposte argomentazioni coglie nel segno.

Invero, l’esame testuale delle delibere giuntali nn. 170 e 213 del 2013 lascia chiaramente emergere non solamente la non completa autosufficienza degli atti in questione – i quali, per ricevere concreta applicazione, avrebbero necessitato dell’adozione di tutti gli atti consequenziali a tal fine occorrenti da parte del dirigente del competente servizio – ma anche che la piena operatività dei medesimi era subordinata ad una decisione avente natura eminentemente politico-programmatoria quale l’approvazione del bilancio dell’Ente.

In quella sede, infatti, avrebbero dovuto trovare allocazione, (a partire dal 2014) le somme occorrenti al pagamento del contributo di gestione preteso dalla ricorrente per l’esecuzione delle prestazioni a cui la medesima si era impegnata con la proposta del 3 giugno 2013.

In altre parole, quand’anche l’Ente avesse manifestato – con le delibere nn. 170 e 213 del 2013 – la volontà di accogliere la proposta di prolungamento della concessione al 2028 avanzata dalla ricorrente ed alle condizioni economiche da essa prospettate, la concreta operatività di tale volontà sarebbe comunque rimasta priva di seguito ove il Consiglio Comunale, nell’esercizio della propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, non avesse appostato in bilancio le somme occorrenti ad onorare gli impegni economici che la ricorrente avrebbe dovuto sostenere per assicurare le prestazioni conseguenti alla più lunga durata del rapporto concessorio.

Ciò non è avvenuto, e di tanto le due note del dirigente comunale che hanno formato oggetto di impugnazione principale hanno debitamente dato conto per cui, aldilà di ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura delle delibere giuntali del 2013 (per le quali vedi infra ), in assenza della previsione in bilancio delle somme occorrenti a sostenere il nuovo piano finanziario proposto dalla ricorrente, la volontà esternata dalla Giunta Municipale con le delibere sopra citate di addivenire ad un prolungamento del rapporto con la “ Ginnastica Agorà ” non ha trovato concreta esecuzione rimanendo allo stregua di un atto endoprocedimentale privo di seguito.

E che le delibere in questione dovessero intendersi nel senso sopra ravvisato è circostanza confermata anche dal richiamo – esplicitamente contenuto al punto 5) della parte dispositiva della deliberazione n. 213/2013 – all’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla conseguente affermazione che esse avessero “ valenza di autorizzazione a contrarre ”, ed è notorio che la determina a contrarre è un atto endoprocedimentale, di regola inidoneo a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato, il cui scopo è rintracciabile nella corretta assunzione di impegni di spesa nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione stessa (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, sent. n. 1179/2019).

In sostanza, il percorso tracciato con le delibere G.C. nn. 170 e 213 del 2013 non ha avuto l’esito auspicato dalla ricorrente, non essendo sfociato nella sottoscrizione di alcuna convenzione che, recependo le indicazioni contenute nella proposta avanzata dalla ricorrente il 3 giugno 2013, abbia prolungato al 2028 il rapporto concessorio all’epoca in essere regolamentando il nuovo quadro prestazionale risultante in capo ad entrambe le parti, con la conseguenza che la concessione disciplinata dalla convenzione del 29 giugno 2010 ha cessato i propri effetti alla scadenza convenuta – ossia il 30 giugno 2016 – senza che, successivamente a quella data, nessuna delle parti del rapporto avrebbe potuto avere nulla a pretendere in applicazione di una proposta di concessione – quale quella avanzata dalla ricorrente il 3 giugno 2013 ed approvata dalla Giunta Municipale con la delibera n. 213/2013 – che non ha ricevuto alcun formale perfezionamento mercé l’emanazione dei conseguenti atti provvedimentali e negoziali.

Parte ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione nell’adottare i provvedimenti necessari a prestare esecuzione alla delibera n. 213/2013 e nel sottoscrivere la conseguente convenzione, avrebbe potuto attivare i rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento avverso il contengo omissivo delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, di simili iniziative non si ha avuto contezza, e non è possibile addivenire a conclusioni differenti accogliendo i rilievi avanzati dalla società ricorrente.

In particolare, non di applicazione retroattiva del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9/2015 si può parlare, atteso che il regolamento in questione ha trovato applicazione solo pro futuro , ossia a seguito dell’intervenuta cessazione della convenzione il 30 giugno 2016 e solo per disciplinare l’assetto risultante in conseguenza della scadenza della convenzione in questione.

Parimenti, nemmeno di disapplicazione della delibera n. 213/2013 potrebbe discorrersi, per l’assorbente ragione – sopra già illustrata – che quell’atto non ha trovato conseguente applicazione, rimanendo allo stato di atto endoprocedimentale inoperativo.

Allo stesso modo, nessun affidamento meritevole di tutela può dirsi maturato nei confronti del prolungamento del rapporto concessorio, ed in tal senso depone, ancora una volta, la circostanza che la delibera n. 213/2013 è stata espressamente qualificata come determinazione a contrarre, sicché non sussiste alcun elemento oggettivo idoneo ad ingenerare un’aspettativa – meritevole di tutela – in capo alla ricorrente in ordine all’intervenuto prolungamento della concessione in questione.

Né siffatto affidamento può dirsi maturato in seguito agli atti, variamente citati dal ricorrente, con i quali, in occasione di pagamenti o dello svolgimento di lavori sull’impianto, l’amministrazione comunale avrebbe imputato i pagamenti o riconosciuto l’utilità dei lavori eseguiti in funzione della durata prorogata al 2028 della concessione in questione, posto che nessuno di tali atti costituisce l’espressione di una volontà dell’Ente idonea a surrogare la mancata adozione degli atti occorrenti a dar seguito alla delibera n. 213/2013, nonché la mancata stipulazione di una nuova convenzione.

Di tutte queste circostanze, le note impugnate con il gravame principale danno piena contezza con motivazione adeguata ad esternare le ragioni per cui – in assenza di previsione in bilancio delle somme occorrenti a sostenere il piano finanziario proposto dalla ricorrente, di adozione dei necessari atti consequenziali e di stipulazione della relativa convenzione – non possa dirsi intervenuto alcun prolungamento al 2028 del rapporto concessorio, di talché non sono meritevoli di accoglimento le censure con cui parte ricorrente lamenta il difetto o la contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati, nonché l’eccesso di potere asseritamente posto in essere con i medesimi.

Allo stesso modo, non si può prestare adesione alle doglianze con cui la “ Ginnastica Agorà ” paventa l’esercizio illegittimo dei poteri di riesame delle delibere di Giunta nn. 170 e 213 del 2013, per la semplice ragione che dette delibere sono rimaste prive di seguito alcuno, sicché non si può parlare né di revoca né di annullamento di atti rimasti allo stato di momenti endoprocedimentali né, tantomeno, di vanificazione di un rapporto concessorio che, al momento di adozione degli atti impugnati, era inequivocabilmente cessato da oltre sei mesi.

Infine, non è meritevole di apprezzamento neppure il motivo di ricorso con cui, con l’intento di sminuire il carattere meramente endoprocedimentale delle deliberazioni con cui la Giunta Municipale del comune resistente ha prestato adesione alla proposta di prolungamento della concessione relativa all’impianto sportivo in questione, la ricorrente afferma che le medesime avrebbero avuto ad oggetto non la stipulazione di una nuova concessione, bensì la mera proroga del termine di conclusione del rapporto già intercorrente tra le parti.

Tale conclusione non è accettabile sol che si ponga mente alla circostanza che la proposta formulata dalla ricorrente con la nota del 3 giugno 2013 non aveva ad oggetto, esclusivamente, il dies ad quem del rapporto concessorio, ma l’intero assetto degli interessi riguardante l’utilizzo in concessione del Palazzetto dello Sport, tanto che la proroga della durata del rapporto veniva espressamente individuata dalla ricorrente quale “contropartita” – insieme all’aumento dell’importo del contributo a carico del comune – per i consistenti interventi di manutenzione, adeguamento e apporto di migliorie che la stessa si proponeva di compiere sul bene di proprietà comunale.

Pertanto, il ricorso introduttivo è integralmente infondato e, come tale, va respinto.

10.2. Con il primo atto di motivi aggiunti la ricorrente mira ad ottenere l’annullamento della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Colleferro il 28 aprile 2017, n. 14 e dell’allegato regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali, articolando una serie di censure con cui deduce la violazione della disciplina legale e statutaria in materia di competenza degli organi comunali e di obbligo di astensione degli amministratori locali, nonché la discriminazione che la medesima subirebbe, per effetto degli atti impugnati, in relazione alla possibilità di conseguire la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali.

Nessuna delle censure articolate coglie nel segno.

Essi, infatti, sono infondati e, per quanto attiene alla contestazione delle modalità di adozione della delibera consiliare in questione – nella misura in cui ad essa avrebbe partecipato un consigliere sul quale gravava, a parere della ricorrente, l’obbligo di astensione previsto dall’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 – inammissibili.

In materia di impugnazione di delibere assunte dal Consiglio Comunale, costituisce principio consolidato in giurisprudenza – di cui questo Collegio ha fatto recente applicazione – che “ i cittadini non hanno una legittimazione attiva generale in relazione all'impugnazione delle delibere adottate dal consiglio comunale rispetto alle quali non rivestono alcuna posizione differenziata e qualificata che li legittimi a reagire a eventuali illegittimità. Né tantomeno è ipotizzabile una sorta di "azione popolare" - configurabile, in capo ai cittadini, sol perché iscritti nelle liste elettorali del comune - che li legittimerebbe ad impugnare ogni delibera comunale in ipotesi affetta da vizi, posto che una tale azione, inevitabilmente finalizzata a conseguire il ripristino della legalità violata a prescindere dalla soddisfazione di un qualche interesse personale e differenziato, è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge ” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis , sent. n. 3080/2022).

Ne discende, per converso, che in tanto una delibera consiliare è impugnabile, in quanto, in capo al ricorrente, sussista un interesse personale, diretto, differenziato e qualificato che sorregge il ricorso, sempreché le determinazioni in essa contenute abbiano carattere di immediata lesività tale da consentirne ( recte , imporne) un’autonoma impugnazione.

Onde vagliare, quindi, l’ammissibilità dei presenti motivi aggiunti, occorre esaminare l’interesse che anima la ricorrente al fine di verificarne la sussistenza.

Nel gravame accessorio in esame, la “ Ginnastica Agorà ” dichiara di agire in quanto discriminata e sfavorita – dalle disposizioni impugnate – nella possibilità di conseguire la concessione in gestione degli impianti comunali rispetto ad altri operatori del settore.

Tuttavia, l’esame del primo motivo di ricorso lascia trasparire l’intento del ricorrente di agire non quale portatore di un proprio interesse differenziato e qualificato, bensì quale titolare di un’azione popolare volta a far dedurre situazioni di conflitto di interesse ed obblighi di astensione degli amministratori locali non codificata dall’ordinamento e, pertanto, non ammissibile in giudizio.

Con esso, infatti, la società ricorrente punta a far rilevare la situazione di conflitto di interesse in cui verserebbe uno dei consiglieri comunali che ha votato a favore dell’impugnata delibera, congiunto di uno dei titolari di un impianto sportivo privato di grandi dimensioni che risulterebbe potenzialmente favorito, nel conseguimento della concessione della gestione della piscina comunale, dall’applicazione dell’art. 6, comma 4 del regolamento approvato con la delibera in questione, disposizione che, escludendo dalla partecipazione ai bandi per l’affidamento in concessione di impianti sportivi di proprietà comunale solo “ i soggetti che siano proprietari di uno o più impianti sportivi della stessa tipologia anche dati in gestione a terzi ”, non impedirebbe al titolare di altro impianto sportivo privato di grandi dimensioni insistente sul territorio di Colleferro – non causalmente, secondo la ricorrente, congiunto di un amministratore comunale – di partecipare alla gara e di conseguire l’affidamento della piscina comunale.

Così formulata, la censura difetta di interesse.

Infatti, non si comprende quale utilità concreta la ricorrente – interessata a mantenere la gestione del Palazzetto dello Sport comunale – potrebbe conseguire dall’accoglimento di una doglianza rivolta ad un’ipotetica procedura di affidamento non già del Palazzetto, quanto della piscina comunale, nella quale potrebbe risultare avvantaggiato il congiunto di uno dei consiglieri che hanno votato a favore della delibera gravata, soggetto che, invero, in quanto gestore di un impianto privato assimilabile al Palazzetto, non potrebbe neppure, in virtù della citata disposizione, concorrere con la ricorrente per l’affidamento della struttura da ultimo menzionata.

In altre parole, non si comprende quale interesse potrebbe ricavare la ricorrente a contestare un’eventuale e solamente ipotetico vantaggio di cui potrebbe godere un terzo – ancorché congiunto di un amministratore comunale – nella procedura di assegnazione di un bene, la piscina comunale, del tutto differente da quello del quale la ricorrente rivendica la gestione.

Anche le altre censure mosse nei confronti della delibera impugnata ed attinenti alla, presunta, incompetenza della Giunta nella determinazione delle tariffe da applicare ai fruitori degli impianti nonché l’asserita contraddittorietà del regolamento – il quale, a parere della ricorrente, non perseguirebbe l’obiettivo dichiarato di promuovere finalità sociali e sportive ma, di fatto, consentirebbe l’affidamento in gestione solo ad operatori economici di carattere imprenditoriale, gli unici in grado di sostenere i rilevanti oneri economici per la gestione degli impianti in questione – scontano, da un lato, la medesima carenza di interesse sopra rilevata e, dall’altro, appaiono generiche, ipotetiche e premature.

Quanto alla carenza di interesse, basti rilevare che la società ricorrente ha impugnato, con il gravame principale, gli atti con cui il comune di Colleferro ha inteso rientrare in possesso del Palazzetto comunale – onde affidarlo in gestione ad un soggetto individuato con procedure ad evidenza pubblica – sulla scorta della presunta sussistenza, sino al 2028, di un rapporto concessorio instaurato con l’amministrazione resistente, sicché appare quantomeno contraddittorio che la ricorrente, che nell’atto introduttivo del presente giudizio manifestava l’interesse a proseguire nella gestione dell’impianto senza che l’individuazione del concessionario richiedesse l’espletamento di una selezione pubblica, adesso, con il primo gravame accessorio, contesti proprio la scarsa concorrenzialità a suo dire insita nelle previsioni del regolamento approvato con la delibera C.C. n. 14/2017.

D’altro canto, le censure in questione sono anche generiche e premature, in quanto mosse avverso previsioni regolamentari di per sé non autonomamente lesive e la cui portata pregiudizievole per la ricorrente potrà apprezzarsi solo nel momento in cui verranno indette procedure di affidamento degli impianti sportivi comunali che facciano applicazione dei criteri determinati con il regolamento oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti.

Ancora, l’intero gravame accessorio in esame è carente di interesse anche per un’altra ragione.

Ove esso, come auspica la ricorrente, venisse accolto, ne discenderebbe, inevitabilmente, la reviviscenza del precedente regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali approvato dal Commissario straordinario dell’Ente con deliberazione n. 9/2015, ossia un atto che recava già in sé una lesione (questa sì) diretta e immediata degli interessi della ricorrente prevedendo, all’art. 24, l’affidamento della gestione degli impianti in questione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, atto avverso il quale il gravame proposto con il ricorso principale risulta affetto da tardività, come rilevato supra (punto 11).

Ad ogni modo, il primo gravame accessorio, oltre che inammissibile per difetto di interesse, è anche infondato nel merito.

Infatti, l’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 subordina l’annullamento degli atti assunti in violazione dell’obbligo di astensione ivi previsto alla circostanza che – laddove vengano in rilievo atti normativi o di carattere generale, quale quello oggetto del presente ricorso – “ sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ”.

Orbene, l’esistenza di tale correlazione è smentita, oltreché dalle circostanze in fatto addotte dal comune resistente nella propria memoria, dalla considerazione del carattere del tutto ipotetico che l’interesse del congiunto dell’amministrazione in questione potrebbe ricavare dall’approvazione dell’atto regolamentare impugnato.

Non si comprende, infatti, come il possesso dei requisiti previsti agli artt. 6 e 7 del suddetto regolamento – ed evocati dal ricorrente quali sintomatici del vantaggio indebito che la gravata deliberazione recherebbe al congiunto dell’amministratore locale, titolare di altro impianto sportivo di proprietà privata sito in Colleferro – potrebbe dar concretezza a quella “ correlazione immediata e diretta ” tra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi del parente del consigliere comunale che avrebbe imposto a quest’ultimo di astenersi dall’approvare la delibera, tenuto conto che i criteri di cui ai suddetti articoli non paiono dirigersi nel senso di avvantaggiare specificamente una determinata categoria di operatori tra i quali rientra il congiunto dell’amministratore comunale in questione, trattandosi di criteri di scelta del concessionario (quali l’esperienza nella gestione di impianti, il radicamento nel territorio, la presenza di atleti di rappresentative nazionali) alquanto ampi e insuscettibili, di per sé, di restringere la platea dei potenziali concorrenti.

Senza considerare, si ribadisce, che il vantaggio in questione viene prospettato in relazione all’affidamento di una struttura – la piscina comunale – alla gestione della quale la quale la ricorrente non ha mai fatto mostra di nutrire alcun interesse.

Conclusivamente, per le ragioni testé esposte, il primo atto di motivi aggiunti è inammissibile e, comunque, infondato.

10.3. Con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 26 ottobre 2018, la “ Ginnastica Agorà ” ha contestato la legittimità dell’ordinanza n. 178 del 16 ottobre 2018 con cui il competente dirigente del comune di Colleferro ha intimato alla stessa di rilasciare il Palazzetto dello Sport “ A. Ri ” entro il 24 ottobre successivo preannunciando, in caso di mancato rilascio, l’esecuzione coattiva del medesimo per il 31 ottobre seguente.

Con il gravame accessorio in questione la ricorrente lamenta, in sintesi: l’inapplicabilità della disciplina in materia di “autotutela esecutiva”, non rientrando il bene nel patrimonio indisponibile dell’Ente;
l’irragionevole esiguità dei termini assegnati per il rilascio.

Il ricorso accessorio in questione è inammissibile, in quanto proposto avverso atto meramente confermativo di precedenti determinazioni, oltreché infondato nel merito.

Come rilevato dall’amministrazione resistente, l’ordine di rilascio gravato è stato preceduto – in data 20 luglio 2018 – da un precedente ordine di sgombero della medesima struttura avente il medesimo contenuto motivo e dispositivo dell’atto gravato con i motivi aggiunti di cui al presente punto e la cui esecuzione non ha avuto luogo esclusivamente per indisponibilità del legale rappresentate della ricorrente a presenziare al sopralluogo congiunto disposto per il 25 luglio 2018.

Quanto sopra è altresì confermato dalla nota n. 26308 del 26 luglio 2018 con cui l’amministrazione, riconfermando integralmente il contenuto del precedente ordine di sgombero, ha fissato un nuovo sopralluogo congiunto per il 2 agosto 2018, di talché il contenuto dell’atto gravato è totalmente riproduttivo delle determinazioni già sviluppate dall’Ente resistente sin dal 20 luglio 2018, innovandosi rispetto a tale atto solamente per la constatata assenza di esecuzione spontanea da parte della ricorrente.

Pertanto, sussistono i presupposti enunciati in giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. II, sent. n. 1667/2022), per ritenere il provvedimento impugnato meramente confermativo del precedente ordine di sgombero prot. n. 25718 del 20 luglio 2018 e di conseguenza, stante la mancata impugnazione nei termini di detto atto, per dichiarare inammissibile i motivi aggiunti di cui al presente punto.

Il presente gravame accessorio è, comunque, infondato, non potendo sussistere dubbi in ordine all’afferenza del Palazzetto dello Sport comunale al patrimonio indisponibile dell’Ente e, per tal via, in ordine alla legittimità del potere di autotutela esecutiva esercitato dall’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la circostanza che l’amministrazione comunale, con determinazione assunta dal Commissario straordinario dell’Ente n. 9/2015 avverso la quale risulta irricevibile la relativa impugnazione, abbia ritenuto necessario affidare la gestione dell’immobile con procedure ad evidenza pubblica, per tal via esplicitando la destinazione a fini di pubblico interesse del bene e, pertanto, la sua appartenenza al patrimonio indisponibile del comune.

Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso accessorio, con cui si contesta l’esiguità del termine concesso per effettuare lo sgombero.

Detto termine di otto giorni – che di per sé potrebbe apparire troppo breve – in realtà va apprezzato congiuntamente alla prima ordinanza di rilascio del 20 luglio 2018, di cui l’atto impugnato costituisce mera conferma, per cui la ricorrente non può dolersi dell’esiguità del termine assegnato allorché essa era a conoscenza dell’ordine di rilasciare l’immobile sin dal 20 luglio precedente, non avendo gravato nei termini l’ordinanza n. 25718/2018.

Pertanto, il secondo atto di motivi aggiunti è inammissibile e, comunque, infondato.

10.4. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente, oltre a reiterare l’impugnazione dell’ordinanza n. 178/2018 – già gravata con il secondo atto di motivi aggiunti – per ulteriori profili di censura rispetto a quelli già dedotti, ha impugnato: la nota n. 42428 del 10 dicembre 2018 con cui il comune resistente ha intimato alla “ Ginnastica Agorà ” di avviare, entro cinque giorni dalla notifica, le operazioni di rimozione della struttura “ Accademia” e di rilasciare il sottostante terreno comunale libero da ogni ingombro entro trenta giorni;
la deliberazione di G.C. n. 179 del 13 novembre 2018 con cui sono state impartiti indirizzi agli uffici per la gestione in amministrazione diretta da parte dell’Ente del Palazzetto dello Sport per cui è causa.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ripropone, sostanzialmente, tutti i motivi di doglianza già mossi con il ricorso principale e con i successivi atti di motivi aggiunti, adducendo altresì la violazione dell’ordine impartito da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 7086/2018 con cui era stata sospesa l’esecuzione dell’ordinanza di rilascio n. 178/2018 sino al 13 marzo 2019.

I motivi di ricorso sono in parte improcedibili e, per il resto infondati.

Improcedibile è il motivo di ricorso con cui viene lamentata la violazione dell’ordinanza cautelare di cui sopra.

Infatti, con successiva nota n. 2287 del 22 gennaio 2019 l’amministrazione resistente ha sospeso, sino alla definizione della camera di consiglio del 13 marzo 2019, i termini concessi alla ricorrente per rilasciare, libero da ingombri, il terreno di proprietà comunale ove sorge la struttura denominata “ Accademia ” sicché, in relazione a tale atto, è sopravvenuto il difetto di interesse della ricorrente all’emanazione di una pronuncia nel merito della questione.

I restanti motivi di ricorso spiccati avverso i provvedimenti impugnati risultano infondati, per le medesime ragioni già spese per illustrare l’infondatezza del ricorso principale.

Infatti, non avendo la delibera n. 213/2013 altra valenza alcuna all’infuori di quella di un atto endoprocedimentale non immediatamente eseguibile in assenza dell’avvenuta emanazione dei successivi, necessari, atti consequenziali – ed in assenza, soprattutto, della previsione in bilancio delle somme occorrenti a sostenere gli esborsi richiesti dal nuovo piano finanziario presentato dalla ricorrente – non si può discorrere di annullamento d’ufficio illegittimo o di revoca assunta dall’Ente in violazione dell’affidamento legittimo della ricorrente sulla persistente durata del rapporto concessorio, essendosi detto rapporto esaurito alla scadenza fissata nella convenzione stipulata nel 2010 sicché non è possibile controvertere intorno al legittimo esercizio del potere di riesame a fronte di atti che non hanno prodotto alcun effetto giuridicamente rilevante all’infuori del perimetro interno dell’amministrazione.

Pertanto, anche il terzo atto di motivi aggiunti è da respingere perché in parte improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

10.5. Con il quarto gravame accessorio la ricorrente ha impugnato l’ingiunzione n. 24 del 4 febbraio 2019 con cui il competente dirigente del comune di Colleferro ha intimato alla ricorrente di provvedere, entro novanta giorni, alla demolizione della struttura denominata “ Accademia ” sita nel territorio di quell’Ente in Viale Europa, s.n.c., in posizione attigua al Palazzetto dello Sport “ A. Ri ”, essendo la predetta struttura realizzata in assenza di titoli abilitativi.

Ha impugnato inoltre, per quanto occorrer possa, anche gli atti preliminari a tale ingiunzione, tra cui il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Locale il 24 dicembre 2018 e la nota dirigenziale del 22 gennaio 2019.

Contro i suddetti atti ha articolato plurimi motivi di gravame con i quali, in sintesi, ha contestato la legittimità dell’ordine di demolizione impartito in quanto emesso in violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 380/2001 – che esonera le opere pubbliche o di interesse pubblico dal previo rilascio del permesso di costruire – sulla scorta dell’asserita natura pubblica dell’edificio realizzato (la quale sarebbe stata confermata dalla condotta complessiva serbata dall’Ente e attestata da numerosi atti emessi nel corso degli anni).

Ha lamentato, inoltre, eccesso di potere per sviamento e violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dall’art. 7 della legge n. 241/90.

Anche il presente gravame accessorio va respinto in quanto infondato.

Giunge all’esame del Collegio una questione avente profili di potenziale autonomia ma, nondimeno, comunque connessa all’oggetto del ricorso principale.

Si tratta della legittimità dell’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente su un’area esterna al Palazzetto dello Sport comunale oggetto del contendere con l’impugnazione principale e con i restanti motivi aggiunti, ma comunque contigua a quest’ultima struttura sportiva e rientrante all’interno dell’area di sedime del Palazzetto, nella quale la ricorrente dichiara di svolgere attività sportive in precedenza praticate anche presso l’impianto limitrofo.

Sussistono, pertanto, ragioni di connessione che rendono trattabili i presenti motivi aggiunti unitamente al resto delle impugnazioni già promosse dalla ricorrente.

Nondimeno, anche il presente ricorso accessorio non è positivamente apprezzabile.

Invero, non è ravvisabile né la lamentata violazione della disciplina edilizia né il paventato sviamento di potere.

La realizzazione della struttura denominata “ Accademia ” va ad inquadrarsi anch’essa tra le opere che la società ricorrente si proponeva di realizzare in cambio dell’ampliamento temporale della durata della concessione del Palazzetto dal 30 giugno 2016 sino al 2028.

In particolare, dalla lettura della nota del 3 giugno 2013 inviata dalla ricorrente al comune di Colleferro si evince che la medesima si impegnava, in vista del prolungamento della concessione, alla realizzazione di una serie di opere tra cui (punto 2, lett. g ) “ Allestimento di una struttura mobile (gazebo) tra il Palazzetto e la Piscina della misura di 15x15 mt completa di impianto di riscaldamento per ospitare in modo transitorio la pedana di allenamento idonea e assolutamente necessaria come già manifestato fino alla realizzazione della struttura definitiva, salvaguardando l’attività agonistica;
vedi allegato e planimetria Euro 34.000,00
”.

L’inclusione di suddetta opera tra quelle individuate dalla ricorrente al fine di conseguire un’estensione temporale della concessione al 2028 rende inevitabile, per la medesima, seguire le sorti della proposta rivolta all’Ente con la lettera del 3 giugno 2013 e, dapprima approvata dalla Giunta Comunale con le deliberazioni nn. 170 e 213 del 2013, ma mai definitivamente perfezionatasi a cagione della, già illustrata, valenza esclusivamente endoprocedimentale delle delibere di Giunta da ultimo richiamate, non suscettibili, di per sé, ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente in ordine al prolungamento della concessione e, soprattutto, non seguite dagli indispensabili atti consequenziali (determina del competente dirigente, appostamento in bilancio delle somme occorrenti ad onorare il nuovo importo del contributo finanziario richiesto dalla società sportiva, stipulazione della convenzione) ineludibili al fine di giungere al desiderato – dalla ricorrente – prolungamento al 2028 della concessione.

Ne consegue, quindi, che la struttura oggetto dell’ingiunzione di demolizione impugnata con i presenti motivi aggiunti non ha mai costituito un’opera pubblica per come definita dall’art. 7 del d.P.R. n. 380/2001 – per la cui edificazione non è richiesta la previa emanazione di un permesso di costruire – senza che in senso contrario possano deporre gli atti citati dalla ricorrente con cui l’amministrazione ha autorizzato l’occupazione di suolo pubblico ed accettato senza obiettare la comunicazione di fine lavori, nonché adeguato i contributi riconosciuti alla ricorrente anche per l’edificazione della suddetta opera.

In proposito, si deve convenire con la difesa dell’amministrazione comunale laddove fa rilevare che l’opera concretamente realizzata diverge sensibilmente da quella oggetto di autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico e di comunicazione di inizio e fine lavori.

Infatti, con la nota del 3 giugno 2013 la “ Ginnastica Agorà ” si proponeva di realizzare una struttura mobile (qualificata “ gazebo ”) di dimensioni contenute (pari a mt. 15x15) per ospitare, transitoriamente e sino al completamento della struttura definitiva, gli allenamenti degli atleti.

Tale proposta risultava priva, peraltro, di planimetria e di qualsivoglia informazione circa la localizzazione, la sagoma, la superficie, le altezze, nonché il rapporto planimetrico e volumetrico con il Palazzetto dello sport già esistente.

L’opera concretamente realizzata, invece, ha dimensioni ben più ampie (370 mq. circa) e caratteristiche strutturali che, salva comunque la complessiva amovibilità dell’opera, la rendono ben diversa dalla prospettata pedana per allenamenti ad uso transitorio indicata nella citata nota del 3 giugno 2013, come confermato, peraltro, dalla stessa ricorrente che non manca di sottolineare come la struttura in questione sia stata destinata ad ospitare “ numerosissime manifestazioni agonistiche (…) dal 2015 ad oggi ”.

Inoltre, altro elemento di difformità rispetto alla struttura indicata nella proposta di prolungamento della concessione del 3 giugno 2013 (non negato dalla ricorrente) è rappresentato dal corridoio di collegamento tra la c.d. “ Accademia ” ed il Palazzetto dello Sport, coperto e tamponato lateralmente, di cui non si fa menzione né nella proposta di estensione della concessione del 3 giugno 2013 né in altre istanze avanzate dalla ricorrente.

In definitiva, anche a voler accogliere le argomentazioni sostenute da parte ricorrente in ordine all’intervenuto riconoscimento del carattere di pubblico interesse dell’opera in questione, essa purtuttavia diverge del tutto da quella preventivata, sicché non può considerarsi assentita ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 380/2001.

A conclusioni diverse non può pervenirsi, come già detto, anche valutando gli atti con cui l’amministrazione ha autorizzato l’occupazione del suolo e acquisito senza contestazioni le comunicazioni di inizio e fine lavori.

Infatti, la realizzazione di una struttura mobile ove ospitare temporaneamente attività svolte all’interno del Palazzetto, allorché lo svolgimento di lavori all’interno di quest’ultimo lo rendesse temporaneamente e/o parzialmente inutilizzabile, era attività prevista già in base all’art. 11 della convenzione siglata tra le parti il 29 giugno 2010 che consentiva al Gestore, previa comunicazione e autorizzazione dell’Ente, l’installazione di strutture fisse o amovibili ogniqualvolta ciò fosse richiesto “ per migliorare la fruibilità del Palazzetto ”.

Ed è in tal senso che devono essere valutati gli atti con cui l’amministrazione comunale ha autorizzato l’occupazione del suolo pubblico ed accettato le comunicazioni di inizio e fine lavori, non certo in vista dell’esecuzione di un’opera dai caratteri ben differenti da quella proposta dalla ricorrente.

In ogni caso, la mancata conclusione dell’ iter procedurale prodromico alla stipulazione di una nuova convenzione e ad un prolungamento del termine di efficacia della concessione al 2028 fa venir meno qualunque titolo che possa abilitare alla realizzazione della struttura denominata “ Accademia” in quanto opera pubblica ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, il primo ed il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti di cui al presente punto sono infondati.

Parimenti infondata è la contestazione concernente la mancata attivazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/90, limitandosi il Collegio a rinviare, sul punto, alla copiosa produzione giurisprudenziale secondo la quale la repressione degli abusi edilizi è un’attività di carattere vincolato, doverosamente esercitabile anche a notevole distanza di tempo dalla consumazione dell’abuso e per la quale l’inosservanza degli adempimenti formali e procedimentali previsti dall’ordinamento a garanzia della partecipazione degli interessati ha carattere non viziante (su tutte, vedi, A.P. n. 9/2017).

In definitiva, anche il quarto ricorso per motivi aggiunti è interamente infondato e va respinto.

10.6. Con l’ultimo atto di motivi aggiunti, depositato il 7 ottobre 2021, la società ricorrente ha impugnato la nota del comune di Colleferro n. 20075 del 1° luglio 2021 con cui l’amministrazione locale non ha dato seguito all’istanza di riesame formulata dalla medesima il 7 maggio 2021 – avente ad oggetto richiesta di annullamento in autotutela del verbale di accertamento all’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 24/2019 datato 13 aprile 2021 e richiesta di liquidazione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/90 – nonché il verbale di accertamento di inottemperanza da ultimo menzionato.

Ad avviso della ricorrente, l’amministrazione sarebbe venuta meno all’obbligo di provvedere nei termini sull’istanza di autotutela in questione omettendo finanche di comunicare, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della medesima.

Inoltre, il rifiuto di accogliere l’istanza di riesame in autotutela e di liquidazione dell’indennizzo da revoca di un provvedimento favorevole sarebbe carente di motivazione non tenendo conto, in particolare, dell’archiviazione della notizia di reato disposta dal G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Velletri – su conforme richiesta del Pubblico Ministero – in relazione alla realizzazione della struttura denominata “ Accademia ”.

L’impugnazione proposta con i quinti motivi aggiunti è inammissibile, per quanto attiene alla nota prot. n. 20075/2021, ed irricevibile con riferimento al verbale n. 10679 del 13 aprile 2021 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 24/2019.

Principiando dal gravame proposto contro quest’ultimo atto – e prescindendo dall’esame della questione concernente l’immediata e autonoma impugnabilità, o meno, del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione (per la quale vedasi, di recente, Cons. St., sez. VI, sent. n. 6190/2021) – il Collegio si limita ad osservare che, a fronte di un verbale redatto il 13 aprile 2021 e in quella stessa data trasmesso via PEC alla ricorrente, il presente ricorso per motivi aggiunti risulta notificato all’amministrazione il 28 settembre 2021, ossia ben oltre il termine decadenziale previsto dall’ordinamento per l’esperimento della tutela caducatoria.

Per quanto attiene, invece, al diniego dell’istanza di riesame in autotutela avanzata dalla ricorrente il 7 maggio 2022, il relativo gravame appare inammissibile alla luce del costante indirizzo pretorio secondo il quale “ la inconfigurabilità di un obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, discende da un lato dalla natura officiosa e ampiamente discrezionale (soprattutto nell'an) del potere di autotutela;
dall'altro dal fatto che rispetto all'esercizio di tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente
” ( ex plurimis , Cons. St., sez. IV, sent. n. 4395/2020), ed inoltre “ non è consentito al privato di eludere il prescritto termine decadenziale introducendo le censure attraverso il meccanismo dell'impugnazione del diniego di provvedere su una istanza di autotutela riferita ad un atto inoppugnabile, aggirando così i prescritti termini in violazione del principio di certezza delle situazioni ” (Cons. St., sez. IV, sent. n. 4394/2020).

Pertanto, il quinto atto di motivi aggiunti è da dichiararsi in parte irricevibile per tardività, in parte inammissibile.

11. Conclusivamente, tirando le fila delle argomentazioni sin qui spese:

a) vanno dichiarati irricevibili per tardività l’impugnazione – operata con il ricorso principale – della deliberazione n. 9/2015 del Commissario straordinario del comune di Colleferro recante “ Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, impianti sportivi e strutture comunali. Approvazione ”, nonché l’impugnazione – operata con il quinto ricorso per motivi aggiunti - del verbale n. 10679 del 13 aprile 2021 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 24/2019;

b) è improcedibile il terzo atto di motivi aggiunti nella parte in cui contesta la violazione dell’ordinanza cautelare n. 7086/2018 di questa Sezione da parte della nota prot. n. 42428 del 10 dicembre 2018, essendo stato detto atto sospeso per effetto della successiva nota n. 2287/2019;

c) sono inammissibili e infondati tutti i restanti motivi di doglianza contenuti nel ricorso principale e negli atti di motivi aggiunti proposti nella presente causa.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del comune di Colleferro, nella misura determinata in dispositivo.

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