TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2018-01-22, n. 201800076
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Pubblicato il 22/01/2018
N. 00076/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex 5495-93cf-d1294e9bf17a::LR81D5C92DD6AA6D06B7CB::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartt6pcr5mfbyves4?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR81D5C92DD6AA6D06B7CB::2010-07-07">art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 1095 del 2017, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., nonché dalla Prefettura di Bergamo, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6
contro
- il Comune di Morengo, in persona del Sindaco p.t.
- il Sindaco del Comune di Morengo, nella qualità di Ufficiale del Governo;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 4 datata 12 settembre 2017, comunicata alla Prefettura in pari data;
- e di ogni atto ad essa preordinato, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Premettono le ricorrenti Amministrazioni che tra l’agosto ed il settembre 2017, i Sindaci di molti Comuni ubicati nelle Province ricadenti in questo Distretto di Corte d’Appello, hanno fatto pervenire presso i rispettivi Uffici Territoriali del Governo ordinanze di contenuto sostanzialmente identico con cui essi, ritenendo di esercitare i poteri previsti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dall’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), hanno stabilito stringenti prescrizioni dirette ai proprietari o possessori di immobili messi a disposizione della Prefettura nell’ambito di progetti S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati), obbligandoli a comunicazioni e oneri, dietro comminatoria di sanzioni amministrativi, o, addirittura, di denuncia penale.
L’ordinanza impugnata appartiene a questo gruppo di provvedimenti.
Il provvedimento reca un’ampia premessa sui poteri straordinari del vertice dell’Amministrazione comunale, ricordando in sintesi che:
- il Sindaco, in quanto autorità sanitaria locale può emanare, ai sensi degli artt. 32 della legge 833/1978 e 117 del D.Lgs. 112/1998, ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ;
- il Sindaco, in quanto ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., sovrintende all’emanazione degli atti attribuitigli da leggi e regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica , allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge nelle stesse materie ed alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;
- il Sindaco, ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S., assume le funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza nei Comuni dove manca il Capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza;
- il Sindaco, in base al combinato disposto dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L. e dell’art. 54, comma 4, T.U.E.L., ha il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti allo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità .
Il provvedimento impugnato contiene una serie di prescrizioni rivolte ai proprietari di beni immobili ubicati nel territorio comunale e ai soggetti che ne abbiano comunque il possesso e la disponibilità.
Quanto alla delimitazione temporale del provvedimento, il termine finale risulta fissato al 31 dicembre 2017, “ in attesa di approvazione di specifico regolamento o di adeguamento dei regolamenti comunali vigenti”.