TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-11-13, n. 202003013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-11-13, n. 202003013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003013
Data del deposito : 13 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2020

N. 03013/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04132/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2004, proposto da E G snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò D’Alessandro, presso il cui studio, sito in Catania, Piazza Lanza, n. 18/A, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Santa Venerina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P D L, presso il cui studio, sito in Catania, viale R. di Lauria, n. 29, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento:

- della determina dirigenziale n. 382 del 4/12/2003 di ritiro della precedente determina dirigenziale n. 377 del 20/11/2003 con la quale erano stati riconosciuti alla ricorrente i benefici di cui all’art. 3, c. 1, lett. A, C, D ed E dell’O.P.C.M. n. 3254/2002;

- della determina dirigenziale n. 383 del 4/12/2003 nella parte in cui si limita a riconoscere alcuni benefici e a negarne altri;

- di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ivi compresa la determina n. 377 del 20/11/2003;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Venerina, con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1607/2004;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 2020 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;

Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in epigrafe ha ad oggetto la domanda per l’erogazione dei contributi spettanti a seguito dei fenomeni vulcanici connessi all’attività tellurica dell’Etna occorsa nell’autunno del 2002.

Il ricorrente lamenta che il contributo concesso di Euro 271.456,17 è stato illegittimamente revocato ed è stato riconosciuto un contributo pari solo al 10% di quello inizialmente attribuito.

Avverso i provvedimenti impugnati è stato proposto ricorso straordinario, regolarmente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune, con il quale sono dedotte le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 e della l.r. n. 10/1991, atteso che il provvedimento di revoca del contributo non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

2) violazione dei principi in materia di annullamento in autotutela, atteso che l’atto di annullamento fa riferimento ad un presunto “errore materiale”, senza indicare in che cosa consista detto errore;

3) violazione dell’art. 3, c. 1, lett. C), O.P.C.M. n. 3254/2002 – violazione dell’art. 6 l.r. n. 10/2001, atteso che la p.a. ha sostenuto che gli pneumatici (bene prodotto dalla ricorrente) non sono merce deperibile e comunque non spetta l’indennizzo per i danni derivati dalla cenere vulcanica;
in disparte l’errore commesso dal Comune, comunque l’ordinanza governativa consente l’indennizzo di tutte le merci distrutte che non siano più utilizzabili, e quindi anche degli pneumatici.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1607/2004 è stata respinta l’istanza cautelare.

In data 8/7/2008 la ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia, senza però documentare l’avvenuta notifica al Comune.

Alla pubblica udienza del giorno 12/11/2020 il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020.

Visto il disposto di cui all’art. 84, cc. 3 e 4, c.p.a., ancorché manchi la prova della notifica dell’atto di rinuncia, è evidente che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile.

Spese compensate.

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