TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600971

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600971
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600971
Data del deposito : 22 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00891/2013 REG.RIC.

N. 00971/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso S M in Palermo, Piazza G. Verdi, 6;

contro

Prefettura di Palermo, Questura di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

per l'annullamento

del decreto n. 0010132 del 7 febbraio 2013, emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso il decreto Cat. 14/E 2012 del 9 ottobre 2012, emesso dal Questore di Palermo, con il quale è stata revoca la licenza di commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati, della quale era titolare il Sig. -OMISSIS-;

del decreto Cat. 14/E 102 emesso dal Questore di Palermo in data 9 ottobre 2012, con il quale è stata revocata la licenza di commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Palermo e della Questura di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Questura di Palermo decretava la revoca della licenza di commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati, rilasciata al ricorrente -OMISSIS-, per il fatto che lunedì 13 agosto 2012 la di lui madre-OMISSIS-, presso l’esercizio commerciale di via Isidoro Carini, 35 cui era preposta, era stata segnalata per il reato di ricettazione di oggetti preziosi, oltre che per omessa registrazione dei suddetti oggetti.

Esperito il ricorso gerarchico, la Prefettura lo respingeva.

L’interessato, con l’odierno gravame, impugna il decreto di revoca e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti motivi:

1. Erronea e ingiusta valutazione dei fatti costituenti la presunta violazione di legge.

2. Eccesso di potere per insufficienza istruttoria, per carente motivazione, per manifesta contraddittorietà ed illogicità.

3. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e del provvedimento adottato ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sostiene il ricorrente: che non è stata accertata la sua diretta responsabilità nei fatti delittuosi segnalati;
che il rinvenimento di oggetti non registrati non può comportare automaticamente che siano frutto di ricettazione, viste anche le dichiarazioni rese da alcuni clienti;
che la supposizione di un reato non costituisce elemento idoneo e sufficiente a giustificare la revoca, visto che allo stato risultava comprovato solo l’omessa tempestiva registrazione di oggetti preziosi;
che, in definitiva, i provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati.

L’Amministrazione si è costituita il 16 maggio 2013, producendo documentazione, e in data 16 febbraio 2016 ha depositato memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 23 marzo 2016 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’attività di fabbricazione e di commercio di oggetti preziosi è assoggettata a regime autorizzatorio dall’art. 127, comma primo, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il quale “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore”.

L’art. 128 stabilisce, a sua volta, che: “I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, espressamente richiamato dalla Questura, “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

Ciò posto, il Collegio osserva che la licenza per il commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità dell’Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione, talché la medesima può essere legittimamente ritirata, in applicazione della norma di cui al richiamato art. 10 in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia (cfr., tra le tante, Tar Lecce, 19 febbraio 2014, n. 503;
Tar Aosta, 14 aprile 2000, n. 100).

In particolare, per riferirsi al caso di specie, è da ritenersi legittima la revoca della licenza di vendita di oggetti preziosi, se il titolare o il soggetto preposto (nella specie, pure legato da vincolo di parentela) abbia omesso di annotare talune operazioni nel registro prescritto dall’art. 128 cit. Va detto, sotto questo aspetto, che l’ipotesi di abuso del titolo di autorizzazione alla vendita di oggetti preziosi che può giustificare, ai sensi dell’art. 10 cit., la revoca della licenza comprende ogni violazione di legge, di regolamenti o di ordini dell’Autorità, non solo a prescindere da una sentenza di condanna, ma anche indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato.

Inoltre, dall’accertamento compiuto dagli organi di Polizia (vd. comunicazione notizia di reato del 14 agosto 2012) risulta che la -OMISSIS-, avvedutasi dell’arrivo della volante, gettava un sacchetto di plastica nel cestino dei rifiuti, che poi recuperato risultava contenere un bracciale ed un paio di orecchini, e chiudeva repentinamente a chiave un cassetto della propria scrivania.

Sentita dal personale del Commissariato, non sapeva fornire spiegazioni circa la provenienza dei monili, e lo stesso accadeva rispetto ad altri oggetti di argento ed oro rinvenuti nel locale.

Precisava di aver acquistato i suddetti oggetti nei giorni precedenti, tra il mercoledì ed il sabato della settimana prima, da una ventina di persone, nessuna delle quali veniva però identificata.

A ciò si aggiunga che le stesse persone successivamente chiamate dal ricorrente a testimoniare (vd. dichiarazioni in atti) hanno genericamente riferito di aver consegnato alcuni oggetti, ma senza poter indicare esattamente quali oggetti fossero o il corrispettivo, che assumono di aver percepito senza ricevere però alcuna ricevuta.

Di contro, risulta sempre dalla comunicazione della Questura che venne fermato in quell’occasione un giovane all’uscita del “compro oro” con addosso € 5.000 in banconote.

L’Amministrazione ha pure specificato e documentato (v. seguito del 18 settembre 2012) come, durante l’attività di indagine, molti degli oggetti sequestrati sono stati riconosciuti come propri da persone che avevano subito e denunciato furti nelle proprie abitazioni, avvenuti tra l’11 ed il 12 agosto 2012.

Pertanto, non può che concludersi per la piena legittimità della gravata determinazione, essendo stata adottata nel rispetto delle attuali previsioni ordinamentali, anche sotto il profilo motivazionale, atteso che si dà conto sia della segnalazione della -OMISSIS- per il reato di ricettazione (sul cui esito nulla poi la parte ha dedotto), che della mancata registrazione di oggetti preziosi, con ampio rinvio agli esaustivi atti di indagine.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi