TAR Catania, sez. IV, sentenza 2018-06-11, n. 201801238
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Pubblicato il 11/06/2018
N. 01238/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03473/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2011, proposto da:
D G G, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F L, in Catania, via Finocchiaro Aprile, 16;
Farmaciae di Gullotta Davide &C Ss, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avvocati G S, G F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F L in Catania, via Finocchiaro Aprile, 16;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
A.S.P. di Catania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Farmacia Tuccari, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federfarma - Fed. Naz.- Unit. Titolari di Farmacia Italiani - Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Arena, Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Arena in Catania, via Firenze, 20;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della salute prot. 0034681-P-13/08/2011 con il quale è stata respinta la domanda di autorizzazione alla vendita di medicinali con l’obbligo di prescrizione medica non soggetti a rimborso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. D G G ricorre in proprio e quale titolare di una parafarmacia sita in Mascali avverso il provvedimento prot. 0034681-P-13/08/2011 emesso dal Ministero della salute, con il quale è stata respinta la sua richiesta di autorizzazione alla vendita di medicinali con l’obbligo di prescrizione medica non soggetti a rimborso.
Il provvedimento ministeriale impugnato fonda il rigetto dell’istanza sull’articolo 5 del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, che consente alle cd. “parafarmacie” la sola vendita dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica, e sull’art. 122 del R.D. 1265/1934 che riserva ai farmacisti, “nella farmacia”, la vendita di medicinali.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo dal momento che non consente agli esercizi di cui all’art. 5, co. 1 e 2, del D.L. 223/2006 – le cd. “parafarmacie” - la vendita dei farmaci di fascia “C” non soggetti al rimborso da parte del SSN, riservandone anche per questi ultimi la vendita esclusiva presso le farmacie “tradizionali”.
In particolare, si denuncia in ricorso che l’interpretazione fornita dal Ministero sia difforme rispetto al tenore letterale dell’art. 5 del D.L. 223/2006, non potendosi ivi scorgere alcun divieto di commercializzazione dei farmaci soggetti a prescrizione medica nella specifica e peculiare ipotesi in cui questi non siano soggetti a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale.
In aggiunta, il ricorrente assume che l’impianto normativo indicato nel provvedimento ministeriale impugnato sia in contrasto con i principi di diritto comunitario, ed avrebbe quindi dovuto essere disapplicato dall’amministrazione stessa.
Ulteriormente, viene denunciata la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela della concorrenza, ove la normativa richiamata venga interpretata nel modo fatto proprio dall’amministrazione.
È intervenuta in giudizio la Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della salute intimato.
Con ordinanza n. 2491/2012 la Sezione - in adesione alla richiesta formulata dalla parte ricorrente - ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria, investendo la Corte di giustizia dell’Unione Europea, e sospendendo nelle more il giudizio.
In data 14 luglio 2015 la Corte di giustizia ha comunicato l’esito del giudizio avviato a seguito dell’ordinanza di rimessione.
All’udienza del 10 maggio 2018 la causa è stata assunta in decisione col preliminare rilievo d’ufficio di una causa di estinzione del giudizio, dal momento che le parti – in violazione dell’art. 80 c.p.a. - non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che ha fatto venir meno la causa di sospensione.
Rispetto a tale rilievo, ed alla conseguente estinzione del giudizio, i difensori delle parti presenti in udienza hanno prestato adesione.
Il giudizio deve essere conseguentemente dichiarato estinto.
Le spese processuali possono essere compensate.