TAR Catania, sez. III, decreto cautelare 2023-09-23, n. 202300437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto cautelare 2023-09-23, n. 202300437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300437
Data del deposito : 23 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2023

N. 01703/2023 REG.RIC.

N. 00437/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01703/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2023, proposto da M A L C, D P, V S, E S, rappresentati e difesi dall’avvocato U M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Università degli Studi Kore di Enna, Cineca, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della graduatoria pubblicata dall’Università degli Studi “Kore” di Enna, in data 4 settembre 2023, nella parte in cui i ricorrenti, non avendo potuto partecipare alla II prova scritta, fissata alla data del 25 luglio 2023, per cause di forza maggiore, sono stati considerati “rinunciatari” e, dunque, non figuranti tra i soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale per l’ammissione alla scuola di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, 2022-2023;

- dell’attestazione di partecipazione alla II prova scritta per l’ammissione alla scuola di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, 2022-2023, nella parte in cui i ricorrenti, non avendo potuto partecipare alla II prova scritta per cause di forza maggiore, sono stati considerati “rinunciatari” e, dunque, non figuranti tra i soggetti ammessi alla prova orale;

- quale atto consequenziale, della graduatoria provvisoria relativa ai soggetti che hanno espletato le prove orali, pubblicata in data 22 settembre 2023 da parte dell’Università degli Studi Kore di Enna, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti;

per il diritto e il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti a svolgere nuovamente la II prova scritta per l’ammissione alla Scuola di specializzazione sul sostegno VIII ciclo, 2022-2023, e consentire agli stessi la possibilità di svolgere la prova suppletiva, già fissata, a seguito delle ordinanze cautelari n. 408 e 409 del 2023, per la data 26 settembre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che la causa ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale per l’ammissione al corso di sostegno per l’anno 2022/2023, in quanto considerati rinunciatari alla prova scritta, che non hanno sostenuto poiché, in tesi, come comunicato all’Università intimata, per cause di forza maggiore, non hanno potuto raggiungere tempestivamente la sede di svolgimento;

Rilevato che i ricorrenti chiedono di essere ammessi, con riserva, alle prove suppletive, fissate, in esecuzione delle ordinanze di questa sezione n. 408 e n. 409 del 2023, per la data del 26 settembre 2023;

Considerato che sussiste il richiesto requisito dell’”estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, in quanto la prova suppletiva è fissata in data antecedente a quella della trattazione dell’istanza cautelare collegiale;

Ritenuto che al pregiudizio dedotto può ovviarsi ammettendo, con riserva, i ricorrenti alla prova suppletiva del 26 settembre 2023;

Ritenuto di fissare, per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale, la camera di consiglio del 18 ottobre 2023, ore di rito.

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