TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-12, n. 202313719
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2023
N. 13719/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11802/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11802 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- del 23 aprile 2019 notificato in data 21 giugno 2019, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto la domanda intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f, legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 8 aprile 2014.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 23 aprile 2019 ha respinto la domanda avendo formulato un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente, in ragione di “ un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - ”.
In particolare, gli elementi ostativi al rilascio del richiesto status veniva individuato nei seguenti pregiudizi di carattere penale:
1 - 01/04/1992 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 CPP) per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale art. 341 c.p. (abrogato);
2 - 06/10/1993 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 CPP) per violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale, segnatamente dell’art. 80, comma 13, del DPR 393/1959.
III. – Il ricorrente insorge avverso il provvedimento denegativo con il presente ricorso, affidando il gravame ad un unico complesso motivo di ricorso: eccesso di potere per travisamento dei fatti – errore nei presupposti – difetto di motivazione per istruttoria carente e superficiale – violazione del principio di imparzialità e ragionevolezza.
Segnatamente il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in quanto fondato su due precedenti risalenti a oltre vent’anni prima della presentazione dell’istanza e riguardanti reati bagatellari (infatti nel tempo abrogati), senza considerare l’estinzione dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilia nel 2014 e il percorso di vita del medesimo presente regolarmente in Italia dal 1991, titolare di qualifica professionale ivi conseguita, impegnato sul piano sindacale e aduso frequentare la biblioteca comunale nel proprio tempo libero.
Sotto diverso profilo ha dedotto la violazione dell’art. 8 della legge n. 91/1992 da parte del resistente Ministero dell’Interno, a suo dire, decaduto dalla possibilità di pronunciarsi sull’istanza, trascorsi due anni dalla presentazione della stessa.
IV. – L’Amministrazione resistente ha prodotto documenti e una relazione difensiva, contestando le osservazioni ex adverso svolte e chiedendo il rigetto del ricorso.
V. – Con ordinanza n.