TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2013-10-03, n. 201300558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2013-10-03, n. 201300558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300558
Data del deposito : 3 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01244/2006 REG.RIC.

N. 00558/2013 REG.PROV.PRES.

N. 01244/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2006, proposto da: C B, rappresentato e difeso dagli avv.ti A T e F F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B P F in Latina, viale

XXI

Aprile 53;

contro

Comune di Casalattico, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Casalvieri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Vicalvi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione Regionale Lazio-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Langiu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Agostini in Latina, via Carducci 7;

nei confronti di

Iaconelli Giovanni Battista, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 6740 del 27 settembre 2006, adottato dal Sindaco del Comune di Casalvieri, nella qualità di Sindaco del Comune Capo Convenzione della Segreteria di Casalvieri-Vicalvi-Casalattico, riguardante la ritardata nomina del segretario comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 dicembre 2006;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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