TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-03, n. 202402767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-03, n. 202402767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402767
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2024

N. 02767/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza - in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-del 26 ottobre 2020, con il quale il Comandante della Guardia di Finanza - Gruppo di Agrigento - ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento, prot. n. -OMISSIS-dell'11 luglio 2020, con cui il Comandante della Tenenza di Licata ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna per giorni due;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L'ispettore della Guardia di Finanza -OMISSIS--OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-del 26 ottobre 2020, con cui il Comandante del Gruppo di Agrigento della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico da egli presentato avverso la sanzione disciplinare della consegna per giorni due, irrogata al ricorrente con provvedimento del Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata, prot. 0-OMISSIS-dell’11 luglio 2020.

2. Il gravato provvedimento sanzionatorio è stato emesso a seguito di contestazione di addebito prot. n. -OMISSIS-del 3 aprile 2020 del seguente tenore: “ Ispettore in forza ad una Tenenza, libero dal servizio, di propria iniziativa, non rispettando i doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, indirizzava a mezzo pec, tra gli altri, al Comandante Regionale Sicilia Palermo una missiva con la quale arbitrariamente segnalava l'omessa applicazione della misura della "quarantena obbligatoria" nei confronti di militari giunti sull'isola ed assegnati ai vari Reparti, circostanza rivelatasi destituita di fondamento. La mancanza è stata commessa in Licata in data 02.04.2020 nel grado di Luogotenente CS”. Il ricorrente venne incolpato della violazione degli artt. 713, 715 e 717 del codice dell’ordinamento militare avendo inviato di propria iniziativa una missiva, tramite la propria PEC istituzionale, al Comandante Regionale della Sicilia recante l’intestazione della Tenenza di Licata avente per oggetto “ probabile contagio Covid 19 Tenenza di Licata ”. Con tale scritto il ricorrente, senza osservare la lenea gerarchica, ha evidenziato al Comandante Regionale la presenza presso la Tenenza di Licata di un allievo ispettore proveniente da una scuola sottufficiali ove era stato accertato un caso di positività al Covid 19, sottolineando l’opportunità di sottoporre a tampone il militare in questione e l'omessa applicazione della misura della quarantena obbligatoria nei confronti dei militari che riprendono servizio.

In esito all’istruttoria condotta, e vagliati gli argomenti a discolpa presentati, con la citata determinazione dell’11 luglio 2020 il Comandante della Tenenza di Licata irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni due di "consegna" con la seguente motivazione:

Ispettore in forza ad una Tenenza, libero dal servizio, investiva direttamente con propria missiva a mezzo pec, di una problematica, non di sua competenza, il Comandante Regionale Sicilia. Nella circostanza denotava inadeguato rispetto delle norme che regolano le relazioni con i Superiori Gerarchici. La mancanza è stata commessa in Licata in data 02.04.2020 nel grado di Luogotenente ”.

3. Avverso tale determinazione il militare, in data 7 agosto 2020, ha proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto dal Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Agrigento con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 26 ottobre 2020, per chiedere l’annullamento del quale è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 dicembre 2020 e depositato il 10 gennaio 2021.

4. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

- L’illegittimità per carenza di motivazione ed eccesso di potere;

- La violazione dell’obbligo di astensione;

- La manifesta infondatezza dell’addebito;

- La violazione e falsa applicazione dell’art. 715, D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

- La manifesta sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto addebitato.

Con il primo motivo si denunzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non recherebbe l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Comandante della Guardia di Finanza - Gruppo di Agrigento, che sarebbe ancorata a formule astratte e di stile. Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta altresì il mancato riscontro alla sua richiesta di audizione personale prima della decisione del ricorso gerarchico.

Con il secondo motivo ci si duole della mancata astensione dal procedimento disciplinare del Comandante della Tenenza di Licata. Sostiene il ricorrente che l’imparzialità e la serenità di giudizio di questo ultimo sarebbero stati nella fattispecie irrimediabilmente compromessi, poiché l’iniziativa di cui egli è stato incolpato sarebbe stata concordata con lo stesso Comandante.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la fondatezza dell’addebito disciplinare ascrittogli evidenziando, per un verso, di essere stato in qualità di rappresentante sindacale contattato dal Comandante della Tenenza di Licata per renderlo edotto della situazione di possibile contagio e di essersi quindi attivato nell’intento di tutelare la salute e la sicurezza dei colleghi e, per altro verso, che le richieste ed i rilievi contenuti nella missiva indirizzata al Comandante Regionale non sarebbero idonei ad integrare alcuna violazione disciplinare.

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