TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-05-04, n. 202201169
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 01169/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2021, proposto da:
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Abella Salernitana 3;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, Comando Vigili del Fuoco della Provincia di Salerno, Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale Sele, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno - Roma, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Menichino Rocco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Villamaina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Decreto Dirigenziale UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno della Regione Campania n. 187 del 31.05.2021, recante Autorizzazione Unica alla “modifica sostanziale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 208, di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi” in favore della ditta Menichino Rocco s.r.l., con stabilimento in Nocera Inferiore, alla via Zeccagnuolo n. 65;
b) del verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 98399 del 22.02.2021;
c) delle note del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10212 del 08.04.2021 e n. 13690 del 10.05.2021, rese in sede di rimessione dell'affare ex art. 14 quinquies L. 241/90;
d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Menichino Rocco S.r.l. e di Ministero dell'Interno - Roma e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
la controinteressata esercita attività di stoccaggio, trattamento, trasformazione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso uno stabilimento sito in Nocera Inferiore, ricadente sia nel pregresso piano regolatore che nel vigente piano urbanistico, in zona agricola (nel PUC vigente del 2016, l'area è classificata come zona agricola ordinaria E4) e condonato, ex art. 32 L. n. 326/2003, con permesso di costruire in sanatoria prot. 2669 del 22.01.2009.
la stessa partecipava alla procedura di assegnazione di un lotto P.I.P. in località Casarzano ed era assegnataria del lotto 2A, di estensione decisamente maggiore di quello nel quale attualmente opera (1.589 mq in luogo degli attuali 830 mq.) e quindi decisamente più idoneo, per conformità ubicativa e dimensionale, al potenziamento dell’attività industriale svolta.
lo stabilimento in questione era interessato dalla realizzazione di diversi abusi edilizi, sanzionati con l’ordinanza di demolizione n. 44916 del 10.10.2017.
la società controinteressata presentava, dapprima, una S.C.I.A. in sanatoria, con nota prot. n. 21806 del 26.04.2018, dichiarata inefficace dal Comune, con provvedimento prot. n. 21806 del 10.05.2018; poi, una C.I.L.A. prot. n.38963 del 30.07.2018, ugualmente dichiarata archiviata e quindi inefficace.
in sede di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 44916 del 10.10.2017, con nota del Comandante della Polizia Locale prot. n. 58260 del 16.10.2019, si riscontrava la rimozione di due delle tre opere abusive realizzate (tendostruttura e box prefabbricato fisso), ma non della pesa a bilico.
la società controinteressata otteneva, nel tempo, una serie di autorizzazioni in materia ambientale:
1. D.D. della Regione Campania n. 2 del 27.2.2014 (di adeguamento dell’impianto in “procedura ordinaria”);
2. D.D. della Regione Campania n. 311 del 18.12.2014 (AUA, ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006);
3. D.D. della Regione Campania n. 261 del 27.11.2018 (autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 alla modifica non sostanziale dell’impianto);
4. D.D. della Regione Campania n. 64 del 7.5.2020 (provvedimento di NON assoggettabilità alla procedura di VIA).
Con istanza assunta al prot. n. 291176 del 22.6.2020, successivamente integrata con nota prot. n. 216326 del 7.7.2020, la