TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-04-23, n. 202400093
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Testo completo
Pubblicato il 23/04/2024
N. 00093/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Lucia Rinzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Reggio Emilia, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Danilo Salvaggio, Chiara Bicocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca « dell’atto di riconoscimento regionale n° -OMISSIS- rilasciato in data 06.02.2007 e di cui al prot. -OMISSIS- », per lo svolgimento delle attività di produzione, trasformazione e lavorazione dei prodotti parmigiano-reggiano, ricotta, formaggi freschi, stagionati e yogurt, emesso dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia in data 25 agosto 2023 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta individuale “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante signor -OMISSIS-, con ricorso proposto come in rito ha impugnato il provvedimento di revoca dell’atto di riconoscimento regionale n. -OMISSIS- recante l’autorizzazione all’attività di « produzione, trasformazione e lavorazione dei prodotti parmigiano-reggiano, ricotta, formaggi freschi, stagionati e yogurt », emesso dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia in data 25 agosto 2023.
La ricorrente espone che, in data 24 agosto 2023, personale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di MA effettuavano un’ispezione presso lo stabilimento della ditta, ove, come precisato, si svolge attività di produzione, trasformazione e lavorazione di prodotti caseari.
Ad esito della visita ispettiva, con verbale redatto congiuntamente dagli agenti del N.A.S. di MA e dai medici veterinari del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia, veniva dato atto delle irregolarità accertate ad esito del controllo e, con verbale del Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia del 24 agosto 2024, riscontrate « gravi carenze strutturali e gestionali dello stabilimento/esercizio » ed ulteriori irregolarità dettagliatamente descritte, veniva ingiunta alla ricorrente la sospensione immediata delle attività di trasformazione del latte vaccino e caprino.
Con successivo provvedimento n. -OMISSIS- del 25 agosto 2023, il Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia revocava l’atto di riconoscimento regionale n. -OMISSIS- per lo svolgimento delle attività di produzione, trasformazione e lavorazione dei prodotti parmigiano-reggiano, ricotta, formaggi freschi, stagionati e yogurt, rilasciato alla ditta individuale “-OMISSIS-” dal Responsabile del 3° Servizio del Comune di San Polo D'Enza in data 6 febbraio 2007.
Avverso detto provvedimento di revoca la ditta individuale “-OMISSIS-” ha proposto l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Si è costituita in giudizio l’AUSL di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 214 del 7 dicembre 2023 questa Sezione, ritenute adeguatamente tutelabili le esigenze della parte ricorrente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ha fissato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 10 aprile 2024.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. “ Nullità dell’atto per carenza di motivazione ”.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità del provvedimento di revoca impugnato in quanto carente di motivazione.
Prospetta che il provvedimento di revoca, pur riportando gli elementi fattuali posti a fondamento della determinazione, non recherebbe l’indicazione delle norme astrattamente violate, limitandosi ad una acritica elencazione di atti normativi, di direttive unionali, di provvedimenti legislativi nazionali e di atti amministrativi interni della Regione Emilia-Romagna e della AUSL di Reggio Emilia.
Ne inferisce la nullità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali a mente del disposto di cui all’art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
II. “ 1. Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art.54 Regolamento CE 882/2004 – e R CEE 852/2004 e 853/2004; 2. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. 3. Eccesso di potere per sproporzionalità dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 54 del Regolamento CE 882/2004 del 29 aprile 2004, che consacra i principi di proporzionalità e di gradualità in tema di misure da adottare a tutela della sicurezza alimentare, richiamando un precedente giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 10 aprile 2014, n. 1065) che, nel decidere su analoga controversia, avrebbe ritenuto illegittimo il provvedimento di chiusura dell’attività per violazione del principio di proporzionalità, specificando che, a mente del citato art. 54, « l’azione da intraprendere si deve estrinsecare in una serie di misure che sono contrassegnate da un criterio di gradualità: dalla formulazione di prescrizioni, alla restrizione o divieto di immissioni sul mercato di taluni alimenti, alla sospensione e ritiro del riconoscimento ».
Precisa che il principio di gradualità, di cui all’articolo 54 del Regolamento CE n. 882/2004, è il precipitato tecnico dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’ agere pubblico, di talchè, anche ove le carenze igienico sanitarie rilevate siano valutate come gravi, l’Amministrazione non è legittimata ad agire con provvedimenti drasticamente inibitori dell’attività, dovendo la stessa adottare misure caratterizzate dal criterio della gradualità.
Prospetta che, nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe violato i principi di gradualità e proporzionalità, adottando il provvedimento di revoca impugnato, non preceduto da adeguate misure volte a consentire la regolarizzazione dell’attività.
Precisa, in particolare, (nella parte introduttiva del ricorso) che il provvedimento di revoca elenca precedenti provvedimenti adottati nei confronti della ditta ad esito di pregresse visite ispettive, che, invero, sarebbero inconferenti, dal momento che le prescrizioni ivi ingiunte erano state correttamente ottemperate, con la consequenziale regolarizzazione della posizione sanitaria.
Soggiunge (nel secondo mezzo di gravame) che la ditta interessata sarebbe stata attinta da un provvedimento di immediata sospensione dell’attività ingiunto in data 24 agosto 2023, con verbale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia, e da un provvedimento sanzionatorio con prescrizioni emesso dal N.A.S. dei Carabinieri di MA; di talchè l’adozione dell’ulteriore provvedimento di revoca dell’atto di riconoscimento regionale risulterebbe irragionevole, in ragione dell’avvenuta adozione dei citati provvedimenti.
Lamenta ulteriormente la violazione del principio di proporzionalità, non sussistendo, nel caso di specie, l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza della misura adottata.
Precisa che mentre il provvedimento di immediata sospensione dell’attività ingiunto in data 24 agosto 2023 con verbale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Reggio Emilia e quello sanzionatorio con prescrizioni emesso dal N.A.S. dei Carabinieri di MA sarebbero informati ai principi di gradualità e proporzionalità, lo stesso non possa dirsi per la gravata revoca dell’atto di riconoscimento regionale.
Conclude sostenendo che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto concedere un termine per adempiere alle prescrizioni ingiunte e adottare il provvedimento di revoca solo ad esito dell’accertamento del mancato adempimento da parte della ditta interessata.
III. “ Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti della PA ”.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’ agere dell’Amministrazione che, dopo aver irrogato il provvedimento di sospensione dell’attività, implicitamente legittimando la ripresa dell’attività decorso il periodo di sospensione, avrebbe poi revocato l’atto di riconoscimento regionale, con ciò precludendo definitivamente la prosecuzione dell’attività.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato.
Giova preliminarmente ricostruire compiutamente i dati fattuali della vicenda, per come dettagliatamente documentati dall’Amministrazione resistente.
Nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2019, personale del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Reparto Tutela Agroalimentare di MA, effettuava una ispezione amministrativa presso la ditta “-OMISSIS-”, finalizzata alla verifica della regolare applicazione di regolamenti comunitari per la prevenzione e repressione delle frodi nel settore lattiero - caseario.
Ad esito della visita ispettiva, gli agenti procedevano al