TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301925
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01925/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12484/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12484 del 2022, proposto da
Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli – L O, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati E M, D M e E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato E M sito in Roma, alla Via di San Sebastianello n. 9;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Caprarola, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

− dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza-diffida di provvedere presentata da ClientEarth AISBL e Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV in data 15.06.2022, inviata via pec alla Regione Lazio e, per quanto di competenza, all'Ente Monti Cimini – Riserva Naturale regionale del lago di Vico, avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024, manifestatosi almeno a partire dal 2006 e progressivamente aumentato negli anni successivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6(2) e 4(5) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, come trasposto dagli artt. 4, comma 1, e 5, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall'art. 6, comma 5, della L.R. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 e, in subordine, dell'obbligo di avvio della relativa istruttoria;

e per la conseguente condanna

− della Regione Lazio a pronunciarsi sull'istanza ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine non superiore a 30 giorni ovvero entro il diverso termine ritenuto di giustizia;

− con istanza di nominare fin da ora un commissario ad acta per il caso in cui si protragga ulteriormente la predetta inerzia ex art. 117, comma 3 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ClientEarth AISBL, quale organizzazione non-profit con sede in Bruxelles avente con finalità di protezione degli ecosistemi, le persone ed il pianeta, nonché la Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV, a sua volta in qualità di associazione ambientale riconosciuta, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, mediante decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi, della Transizione Ecologica), con scopo di conservazione della biodiversità e promozione della cultura ecologica, adivano l’intestato TAR chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull’istanza-diffida di provvedere presentata in data 15.06.2022, via pec alla Regione Lazio e, per quanto di competenza, all’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale regionale del lago di Vico, avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024 e, in subordine, dell’obbligo di avvio della relativa istruttoria.

Allegavano che in data 13 luglio 2022 la Regione Lazio aveva risposto all’istanza-diffida di provvedere con nota prot. n. 692791 di contenuto però meramente soprassessorio perchè non prendeva in esame gli elementi istruttori forniti sul degrado degli habitat 3130 e 3140 della ZSC IT6010024.

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità avendo riscontrato, nei termini di legge, la diffida di controparte con la citata nota prot. n. 692791 del 13 luglio 2022.

Si costituiva altresì in giudizio all’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale regionale del lago di Vico.

All’udienza in camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio – che, si precisa, costituisce uno dei molteplici ricorsi, dalla stessa contestualmente presentati, aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale pur se rivolti ad amministrazioni resistenti diverse - chiede nello specifico l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Regione Lazio con riferimento alla diffida avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024.

Tenuto conto che dalla lettura della nota di risposta dell’ente regionale prot. n. 692791, del 13 luglio 2022, si evince invero che la Regione Lazio ha compiuto delle attività e delle valutazioni con riferimento al punto specifico del degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024, con la conseguenza, quindi, che sul punto l’amministrazione resistente non risulta silente, né l’atto in questione può qualificarsi come soprassessorio.

Ritenuto, quindi, che non ricorre più la fattispecie processuale del silenzio amministrativo;

Attese, ai fini delle spese di lite, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame;

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