TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-23, n. 202400044
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2024
N. 00044/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Filiale di Roma Tuscolano, non costituito in giudizio;
INPS, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, R A e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della missiva raccomandata INPS.7010.21/05/2023.0257304 notificata in data 21 maggio 2023, con la quale l’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Roma Tuscolano ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 19 maggio 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Roma Tuscolano (n. 13394 del 30 aprile 2020);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, e la conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di quanto dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza collocato a riposo con decorrenza 9 gennaio 2018 (dopo aver maturato 42 anni di servizio e 58 di età), ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’INPS - Filiale Metropolitana Roma Tuscolano ha rigettato l’istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio (d’ora innanzi, “TFS”) formulata per richiedere l’inclusione nello stesso dei sei scatti stipendiali (ciascuno pari al 2,50 % da calcolarsi sull’ultimo stipendio) di cui all’art. 6- bis , co. 1 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (come modificato dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232), spettanti, in base a quanto stabilito dal co. 2 (applicabile al personale della Guardia di Finanza, in quanto forza di polizia a ordinamento militare, in virtù dell’art. 1911, co. 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS ha rigettato l’istanza, ritenendo che al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si applichi l’art. 1, c. 15- bis , decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (come modificato dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231), che attribuisce al predetto personale il beneficio dei sei scatti stipendiali esclusivamente nei casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per limite di età, per invalidità o per decesso, e non facendo alcun riferimento (contrariamente a quanto stabilito dall’art. 6- bis , co. 2 del decreto-legge n. 387/1987) alla cessazione a domanda con il requisito contributivo di 35 anni di servizio e 55 anni di età. Il ricorrente propone altresì domanda di accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei predetti sei scatti stipendiali e di condanna dell’INPS al pagamento dell’importo ancora dovuto in conseguenza del ricalcolo.
Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge (in particolare, delle disposizioni sopra menzionate) per avere l’INPS erroneamente ritenuto che al personale della Guardia di Finanza non si applichi l’art.