TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-09-29, n. 201600517
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Pubblicato il 29/09/2016
N. 00517/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2015, proposto da:
S.A.S. Bios Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche di Zappacosta P L e R L &C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A R C.F. RLLLSN76A54G482V, T M C.F. MRCTMS60M11G482B, con domicilio eletto presso Avv. Fabrizio Marinelli in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;
contro
Commissario ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, Regione Abruzzo in Persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo in relazione all'istanza del 13 gennaio 2009 con la quale è stato richiesto alla Regione Abruzzo il rilascio dell'accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni di laboratorio analisi, relativamente alla struttura sita in Miglianico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo e di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti l'avv. Tommaso Marchese per la parte ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l'Ente regionale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 29.7.2015, la Bios Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche Sas chiedeva all’adito Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo (d’ora in avanti Commissario) sull’istanza presentata in data 13.1.2009, con la quale la ricorrente ha chiesto l’accreditamento definitivo per l’erogazione di prestazioni laboratorio analisi, relativamente alla struttura sanitaria sita in Miglianico.
La società ricorrente premetteva di essere una struttura privata sanitaria regolarmente autorizzata all’esercizio della relativa attività e provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo. In particolare, deduceva che, in data 4.10.2011, aveva ottenuto dal Comune di Miglianico l’autorizzazione definitiva all’esercizio di attività sanitaria ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 32 del 2007, ma non quello di accreditamento nonostante il relativo termine per provvedere, dopo una serie di proroghe legislative, fosse scaduto il 30.6.2014.
La ricorrente lamentava, pertanto, violazione dell’art. 12 della l.r. n. 32 del 2009, dell’art. 8 quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art.1, comma 796, lett. t), della legge n. 296 del 2006, del d.l. n. 225 del 2010, nonché dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, avendo presentato domanda di accreditamento definitivo entro il termine del 6.10.2009 fissato dal Commissario senza alcun esito. Peraltro, trattandosi di attività vincolata, la società ricorrente chiedeva che l’adito Tribunale si pronunciasse anche sulla fondatezza della pretesa, condannando il commissario a rilasciare il provvedimento di accreditamento.
Si costituivano in giudizio il Commissario e la Regione Abruzzo, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27.7.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.