TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300735
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 00735/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato O O, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Massimo D'Azeglio 114;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Prefetto di Torino reso nel procedimento prot. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. con cui si rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura UTG della provincia di Torino, presentata dalla -ricorrente- S.r.l.s., con contestuale cancellazione dagli elenchi, provvedimento datato -OMISSIS- e trasmesso a mezzo PEC il 23.08.2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 20 maggio 2022:
- del decreto del Prefetto di Torino reso nel procedimento prot. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. con cui si rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura UTG della provincia di Torino, presentata dalla -ricorrente- - -ricorrente S.r.l.s., con contestuale cancellazione dagli elenchi, provvedimento datato -OMISSIS- e trasmesso a mezzo PEC il 23.08.2017;
nonché del successivo decreto del Prefetto di Torino reso nel procedimento prot. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. del -OMISSIS- notificato mezzo PEC il 3.05.2022 con cui si conferma l'interdittiva nei confronti del medesimo operatore economico che “sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari ed amministratori cause di decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale le è stata negata l’iscrizione nella cosiddetta white list .
Ha dedotto che il titolare -T- ha acquisito il ramo d’azienda dalla ditta del padre, -C-, con il quale aveva in precedenza instaurato un rapporto di lavoro subordinato; la ditta paterna aveva a sua volta iniziato un procedimento di iscrizione in white list, nel cui contesto procedimentale venivano evidenziati i rapporti, anche di affari, intrattenuti da -C- con il fratello (e dunque zio del ricorrente) -S-; effettuati più accessi agli atti dell’istruttoria procedimentale il padre decideva di abbandonare la procedura e chiudeva l’impresa, trasferendo appunto il ramo d’azienda al figlio.
La cessione tra padre e figlio rispondeva, secondo parte ricorrente, ad una ordinaria logica di trasmissione aziendale intergenerazionale ed era principalmente consistita nel trasferimento dell’unico mezzo per trasporto terra acquisito in leasing; la base commerciale delle due imprese sarebbe stata tuttavia differente ed alcuni degli appalti che il padre aveva in corso in Lombardia sarebbero anche stati interrotti.
Già nelle more del procedimento di iscrizione in white list relativo all’odierna ricorrente, esitato nei termini qui contestati, l’impresa si vedeva comunque richiedere dai committenti la suddetta iscrizione e i rapporti commerciali ne soffrivano, non potendo la società disporre del documento.
L’amministrazione avrebbe negato l’iscrizione adducendo: che l’attività appare prosecuzione di quella del padre, che vi sarebbero stati rapporti con lo zio -S-, noto pregiudicato, e che ulteriori controindicazioni potevano trarsi anche dal matrimonio con -T-, a sua volta cugina di -N- e nipote di esponenti della famiglia -Alfa-, anch’essi coinvolti in problematiche di criminalità organizzata.
Lamenta parte ricorrente l’eccesso di potere per violazione dell’art. 1 commi 52, 52 bis e 53 della l. n. 190/2012, degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011, travisamento di fatti, errore di valutazione, violazione di legge, il tutto in relazione all’art. 3 della l. n. 241/90, contraddittorietà della motivazione; le controindicazioni rilevanti per la normativa antimafia non sarebbero desumibili dalla mera condizione socio-ambientale dell’imprenditore in assenza di specifiche condotte direttamente addebitabili; i rapporti economici più significativi intrattenuti dal padre -C- sarebbero stati con le ditte dei cugini -C- e -T- -C- ma non sarebbe rilevante che anche la ditta -C- sia stata colpita da interdittiva; ribadisce poi parte ricorrente come non vi fosse con lo zio -T- alcun rapporto, se non di parentela, ed assume che altrettanto dovrebbe dirsi tra il di lui padre, -C-, e il medesimo -T-. Anche il rapporto di coniugio con -T-, già titolare della -Beta- (ditta a sua volta colpita da interdittiva) e nipote di altro soggetto arrestato per reati di criminalità organizzata sarebbe privo di rilievo alcuno. Ancora anche la cugina del padre, -C-, sarebbe stata titolare di ditta anch’essa colpita da interdittiva antimafia ma non avrebbe avuto rapporti con l’odierno ricorrente.
Né sarebbe rilevante che le varie ditte di famiglia abbiano talvolta partecipato insieme ai medesimi appalti. Neppure avrebbe rilievo alcuno l’identità di sede tra l’attività del ricorrente e quella della moglie.
In definitiva ha contestato la validità dei presupposti in fatto posi a base del diniego.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 534/2017 di questo TAR l’istanza cautelare è stata respinta; con ordinanza n. 1506/18 il Consiglio di Stato sez. III ha respinto l’appello cautelare.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 20.5.2022 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’aprile 2022 con il quale, in seguito a richiesta inoltrata alla Prefettura di Torino dalla Camera di Commercio, veniva emessa comunicazione antimafia negativa nei confronti dell’impresa. Ha dedotto di avere, nelle more, fatto richiesta di applicazione di misure amministrative di prevenzione collaborativa come previsto dell’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011. In relazione a tale nuovo provvedimento ha dedotto di avere adottato, nel tempo, misure di self cleaning che non sarebbero state adeguatamente valutate.
Ha lamentato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e il difetto di motivazione, la violazione del principio comunitario di proporzionalità, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, la violazione dell’art. 91 comma 6 del d.lgs. n. 159/2011 e