TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-11-25, n. 200901994
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N. 01994/2009 REG.SEN.
N. 01429/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso V C in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
- Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dagli avv. M. A A e S S, con domicilio eletto presso Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti 8/B;
- Agenzia del Demanio - Filiale di Livorno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
- Regione Toscana, non costituita;
per l'annullamento
a) con l'atto introduttivo del giudizio:
del parere idraulico n. 110 del 13 aprile 2004 del Dirigente del Servizio difesa del suolo della Provincia di Pisa, comunicato al Consorzio ricorrente il successivo 10 maggio 2004, con cui l'Amministrazione provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di concessione presentata dalla società “Locafit s.p.a.” e dal sig. L P per lo scarico di acque meteoriche nella canalizzazione consorziale "Fosso Gorello", in località Migliarino nel Comune di Vecchiano, nella parte in cui dispone che " il Consorzio, dopo il rilascio dell'autorizzazione, dovrà comunicarlo alla Provincia la quale, con successivo provvedimento, formalizzerà il rilascio della concessione determinando il canone a carico del richiedente, secondo la vigente normativa in materia di demanio idrico per la parte di competenza della Provincia ". Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, in particolare, la nota prot. n. 65938 del 6 maggio 2004 con cui tale parere idraulico è stato comunicato al Consorzio ricorrente, nonché - per quanto occorrer possa - la nota dell'Agenzia del Demanio filiale di Livorno - sezione distaccata di Pisa del 15 dicembre 2003 prot. n. 18502 e della circolare dell'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Area Operativa prot. 2003/44053/NOR del 2 dicembre 2003;
B) con i motivi aggiunti depositati il 14 maggio 2009:
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 105 del 28 luglio 2003 contenente " Demanio idrico - Approvazione regolamento delle procedure per la gestione e regolamento dei canoni " nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, l'allegato B allo stesso Regolamento contenente " Utilizzazione del Demanio idrico - Regolamento per il calcolo dei canoni ".
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1) Il Consorzio di bonifica Versilia-Massaciuccoli ha proposto il ricorso in epigrafe rappresentando:
- di essere un ente pubblico ai sensi dell'art. 862 cod.civ. e dell'art. 12 della L.R. Toscana 5 maggio 1994 n. 34 e di operare su un territorio che interessa le Province di Lucca, Pisa e Massa;
- che a seguito del trasferimento alle Regioni, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, delle competenze già esercitate dall'Agenzia del Demanio (quanto alle concessioni dei beni e di tutti i correlati profili) e dall'Ufficio del Genio civile (quanto agli aspetti tecnico-gestionali) e dalla Regione Toscana poi delegate alle Province, ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Pisa le pratiche relative a richieste di concessioni, licenze e permessi, in particolare per acquisire il parere tecnico di cui all’art. 45 della citata L.R. n. 34/1994;
- che, per quanto concerne il presente giudizio, ha trasmesso alla Provincia di Pisa, per l'acquisizione del prescritto parere, l'istanza per lo scarico di acque meteoriche nella canalizzazione consorziale "Fosso Gorello" in località Migliarino nel Comune di Vecchiano (pratica n. 96/2003), presentata dal predetto Comune per conto della società Locafit s.p.a. e del sig. L P in data 14/8/2003;
- che il Dirigente del Servizio difesa del suolo della Provincia di Pisa, con parere idraulico n. 110 del 13/4/2004, si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di cui sopra, disponendo peraltro: " il Consorzio dopo il rilascio dell'autorizzazione, dovrà comunicarlo alla Provincia la quale, con successivo provvedimento, formalizzerà la concessione determinando il canone a carico del richiedente, secondo la vigente normativa in materia di demanio idrico per la parte di competenza della Provincia ".
1.2) Contro il parere idraulico di cui sopra, nella parte relativa alla disposizione precedentemente citata, il Consorzio di bonifica Versilia-Massaciuccoli ha agito davanti a questo TAR chiedendo l'annullamento, in parte qua, dell’atto impugnato perché viziato da incompetenza e da violazione della normativa statale (artt. 132 ss del R.D. 8 maggio 1904 n. 368) e regionale (artt. 44 e 45 L.R. Toscana n. 34/1994) in materia di bonifica.
1.3) Si è costituita in giudizio la Provincia di Pisa che ha formulato molteplici eccezioni di inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.
Si è costituita in giudizio altresì l'Agenzia del Demanio - filiale di Livorno, che ha peraltro depositato esclusivamente una memoria formale.
1.4) Con motivi aggiunti depositati il 14/5/2009 il Consorzio ricorrente ha esteso l'impugnazione alla deliberazione C.P. di Pisa n. 105 del 28/7/2003 recante " Demanio idrico - Approvazione regolamento delle procedure per la gestione e regolamento dei canoni ", indicato dalla difesa dell'Amministrazione resistente come atto presupposto di quello originariamente impugnato nel presente giudizio.
1.5) Sia il predetto Consorzio, sia la Provincia di Pisa hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 20 ottobre 2009, in cui la causa è passata in decisione.
2) Il Collegio ritiene che non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia in esame, che rientra invece nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. A tale conclusione si perviene considerando quanto segue:
- a norma del citato art. 143 " Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche… ";
- il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il presupposto per riconoscere la giurisdizione del T.S.A.P. è costituito dalla incidenza immediata e diretta dei provvedimenti impugnati sul regime delle acque pubbliche e sul loro utilizzo;su questa linea sono attestate sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (tra le più recenti cfr. 12 maggio 2009 n. 10845 e 15 maggio 2008 n. 12165), sia il Consiglio di Stato (Sez. IV, 06 luglio 2009 n. 4306;12 giugno 2009 n. 3701;12 maggio 2008 n. 2192;Sez. V, 7 maggio 2008 n. 2091);
- l’art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (recante " Disposizioni in materia di risorse idriche " e vigente all'epoca dei fatti di cui si controverte, essendo stata abrogata dall'art. 175 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) disponeva al primo comma: " Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche… ";
- il principio della "pubblicità delle acque" di cui al citato art. 1 comma 1 ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 1996 n. 419) ed è stato sostanzialmente ripreso dall’art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (“ Norme in materia ambientale ”) che al primo comma dispone: " Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ";
- in relazione a quanto sopra anche le acque dei canali di bonifica (compresi quelli gestiti dal Consorzio ricorrente) vanno annoverate tra le acque pubbliche;ed appare indubbio che il provvedimento impugnato e, più in generale, la questione di diritto sottostante, in quanto relativi alla competenza al rilascio delle concessioni e alla determinazione e riscossione dei canoni, incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque di cui si discute e sul loro utilizzo;con la conseguenza che le controversie in materia rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, secondo l'interpretazione giurisprudenziale precedentemente richiamata;e tale conclusione vale sia per il provvedimento dirigenziale impugnato con l'atto introduttivo del giudizio, sia per la presupposta disciplina regolamentare impugnata con i motivi aggiunti.
3) Per le ragioni illustrate va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo regionale sul ricorso in epigrafe, sussistendo in materia la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, davanti al quale peraltro risulta che il Consorzio di bonifica Versilia-Massaciuccoli ha presentato identico ricorso;si può ulteriormente aggiungere che analoghi ricorsi promossi dal medesimo Consorzio sia davanti al T.S.A.P., sia davanti a questo T.A.R. contro altri "pareri idraulici" della Provincia di Pisa contestati per gli stessi profili qui in discussione sono stati decisi dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (doc. 14 depositato dalla Provincia resistente) con pronunce di inammissibilità che, comunque, presupponevano un implicito riconoscimento della propria giurisdizione.
4) In relazione all'esito del giudizio le spese sostenute dall'Amministrazione provinciale resistente vanno poste a carico del Consorzio ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo;appare invece equo compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Agenzia del Demanio, costituitasi in giudizio con memoria di mera forma.