TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201300615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201300615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201300615
Data del deposito : 16 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00561/2012 REG.RIC.

N. 00615/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso T M in Pescara, via Misticoni, 7;



contro

Comune di Torre de' Passeri, rappresentato e difeso dall'avv. V D B, con domicilio eletto presso V D B in Pescara, via Venezia, 25;



per l'annullamento

della nota prot. n. 8051 del 05 settembre 2012 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre de'Passeri ha comunicato al ricorrente il diniego al permesso di costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre de' Passeri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti l'avv. T M per il ricorrente e l'avv. V D B per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stata respinta l’istanza di permesso di costruire avanzata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato previa demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente.

Secondo l’Amministrazione, tale istanza sarebbe in contrasto con l’articolo 2 della L.R. Abruzzo n. 16 del 2009, in quanto tesa ad ottenere i vantaggi del cd. piano casa per un edificio definito di valore architettonico dal vigente PRG (che sottoporrebbe l’edificio preesistente a cd. vincolo di facciata).

Inoltre, nella zona urbanistica in questione (zona F) sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione solo al fine della traslazione della sagoma dell’edificio preesistente al fine di aumentare le distanze dai confini e dalle altre costruzioni; invece, nel caso di specie, il vecchio fabbricato non sarebbe ricostruito con la medesima sagoma traslata, ma sarebbe sostituito da uno realizzato ex novo .

Quindi si tratterebbe, in ultima analisi, di un trasferimento di cubatura, in contrasto con la previsione di cui all’articolo 6 comma 10 della L.R. n. 16 del 2009, che vieta il cumulo dei

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