TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201300615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201300615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201300615
Data del deposito : 16 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00561/2012 REG.RIC.

N. 00615/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso T M in Pescara, via Misticoni, 7;

contro

Comune di Torre de' Passeri, rappresentato e difeso dall'avv. V D B, con domicilio eletto presso V D B in Pescara, via Venezia, 25;

per l'annullamento

della nota prot. n. 8051 del 05 settembre 2012 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre de'Passeri ha comunicato al ricorrente il diniego al permesso di costruire.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre de' Passeri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti l'avv. T M per il ricorrente e l'avv. V D B per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stata respinta l’istanza di permesso di costruire avanzata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato previa demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente.

Secondo l’Amministrazione, tale istanza sarebbe in contrasto con l’articolo 2 della L.R. Abruzzo n. 16 del 2009, in quanto tesa ad ottenere i vantaggi del cd. piano casa per un edificio definito di valore architettonico dal vigente PRG (che sottoporrebbe l’edificio preesistente a cd. vincolo di facciata).

Inoltre, nella zona urbanistica in questione (zona F) sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione solo al fine della traslazione della sagoma dell’edificio preesistente al fine di aumentare le distanze dai confini e dalle altre costruzioni;
invece, nel caso di specie, il vecchio fabbricato non sarebbe ricostruito con la medesima sagoma traslata, ma sarebbe sostituito da uno realizzato ex novo .

Quindi si tratterebbe, in ultima analisi, di un trasferimento di cubatura, in contrasto con la previsione di cui all’articolo 6 comma 10 della L.R. n. 16 del 2009, che vieta il cumulo dei vantaggi del cd. piano casa con ampliamenti consentiti da altre norme o strumenti urbanistici.

Infine, il fabbricato non rispetterebbe sul fronte stradale le distanze dai confini e dal ciglio della strada e non sarebbe stato rispettato l’articolo 22 della NTA che impone la redazione di un piano plano volumetrico relativo all’intero isolato nel caso in cui vengano mutate le tipologie edilizie previste dalle tavole.

All’udienza del 5 dicembre 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

A ben vedere, nel caso di specie, è quantomeno dubbia la presenza di un vincolo di facciata per il fabbricato in oggetto.

Difatti tale vincolo appare presente nella tavola n.16 del PRG mentre è assente nella tavola n.12 (la quale del resto dovrebbe aver prevalenza in virtù di quanto previsto dall’articolo 50 delle NTA).

A tal proposito, è noto il principio (cfr. Tar Pescara, sentenza n. 433 del 2013) secondo cui, in presenza di elementi privi di univoca interpretazione, senza che, peraltro, emerga la possibilità di superare tale situazione di incertezza, il Giudice deve propendere per l'esclusione del vincolo;
in sostanza, in caso di incertezza, l'ampiezza dell'area vincolata deve essere determinata restrittivamente e non estensivamente.

Né coglie nel segno la difesa del Comune resistente (cfr. pag. 5 della memoria depositata il 15 dicembre 2012) secondo cui il contrasto non vi sarebbe atteso che solo la tavola 16 è deputata a rappresentare i vincoli di prospetto mentre la n.12 rappresenta i tipi edilizi.

In realtà dalla legenda e dai simboli cui essa rinvia è evidente che anche nella tavola n. 12 sono indicati i cd. vincoli di prospetto.

Anche con riferimento alla mancata redazione del piano planovolumetrico ed al mancato rispetto delle distanze, possono ritenersi fondate le censure di parte ricorrente, atteso che tali motivazioni non sono state oggetto di preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge n.241 del 1990 e ciò non ha permesso di specificare neanche in sede procedimentale e con la collaborazione dell’istante quella che viceversa appare un’affermazione generica e del tutto priva di riferimenti concreti al progetto presentato.

Non è dato comprendere in modo concreto e dettagliato, infatti, quali distanze e in che misura non siano state rispettate;
né in che senso si assume un mutamento della tipologia edilizia tale da determinare la necessità di un piano planovolumetrico.

Ciò premesso, appaiono tuttavia fondati i rilievi del Comune resistente, laddove si evidenzia che in realtà il ricorrente cerca di beneficiare indebitamente di un trasferimento di cubatura e dei vantaggi del cd. piano casa.

In effetti, leggendo la relazione tecnica all’istanza di permesso di costruire (“ la superficie edificabile relativa al nuovo fabbricato non potrà superare il valore ottenuto dalla somma della superficie edificabile del fabbricato esistente – aumentata del 35% - e della superficie edificabile della sagoma F – pari a tre piani di 85 mq ”), emerge che in realtà viene cumulata e quindi trasferita la cubatura dell’edificio preesistente (aumentata del 35% in virtù dell’articolo 6 della L.R. n. 16 del 2009) sulla sagoma della nuova edificazione di tipo F prevista su quel lotto dal P.R.E. (in tal senso si giustificano anche le affermazioni del Comune, secondo cui, in realtà, non si assiste ad una semplice traslazione della sagoma ma alla fusione dell’edificio realizzato, e demolito, con quello realizzabile;
mentre appare meno corretta la descrizione data dal ricorrente, a pag. 14 del ricorso introduttivo, che descrive, al contrario, l’operazione nei seguenti termini: “ un edificio di nuova costruzione traslato in aderenza al fabbricato esistente – da demolire e ricostruire – di proprietà del ricorrente ”)

In sostanza, si viene a sommare la cubatura di un edificio preesistente (aumentata del 35%) a quella realizzabile in quel lotto secondo la sagoma prevista dal P.R.G..

In tal modo, evidentemente, si somma la cubatura derivante dalla demolizione a quella esprimibile dal lotto in assenza di altre edificazioni, e ciò in contrasto con il principio generale, secondo cui un edificio preesistente assorbe (fino alla concorrenza) la cubatura che esprime il piano regolatore per quel lotto.

O, detto in altro modo, il calcolo della volumetria ancora realizzabile su un lotto edificabile deve essere operato detraendo dalla cubatura totale esprimibile quella relativa al fabbricato preesistente e quindi già sfruttata, in modo da determinare se residui un'ulteriore volume assentibile (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1074 del 2001).

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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