TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202403306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202403306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403306
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 03306/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01285/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2021, proposto da
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli (NA), alla Piazza Plebiscito n. 2.

contro

Ministero Interno –

UTG

Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l'annullamento

dell’Interdittiva Antimafia Prot. -OISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – UTG di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. -OISSIS- De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16 marzo 2021 e depositato il successivo 27 marzo, la -OISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, il provvedimento (prot. n. -OISSIS-con cui la Prefettura di Napoli ha adottato nei confronti della prima un’informazione interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

A supporto del dispiegato ricorso, parte ricorrente propone le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 87, 89 bis e 91 del d.lgs. 159/2011. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Carenza di istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità manifesta.

L’istruttoria sarebbe viziata dalla mancata considerazione di elementi favorevoli al titolare della società ricorrente sig. -OISSIS- -OISSIS-, quale la cancellazione da parte della Cassazione con sentenza n. -OISSIS- del reato di “concorso esterno” in associazione mafiosa;
mentre la condanna per estorsione subita dal medesimo in data 17 settembre 2020 sarebbe stata appellata e comunque non sarebbe stata contestata l’aggravante mafiosa, facendone così venir meno la significatività ai fini della prevenzione antimafia.

Anzi, prosegue parte ricorrente, la Prefettura riporterebbe parti delle indagini che hanno poi condotto alla sentenza predetta della Cassazione, finendo per farle prevalere sul dictum del giudice di legittimità.

L’istruttoria sarebbe carente di quegli indizi necessari a fondare la prognosi di condizionamento secondo quanto affermato anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli che ha prodotto difese e documentazione relativa al procedimento interdittivo.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova prendere le mosse dai passaggi salienti del gravato provvedimento interdittivo.

L’attività istruttoria condotta dalla Prefettura di Napoli - Ufficio Antimafia-Area 1-ter, prende avvio dall'attuazione della Direttiva n. -OISSIS- in data 10 aprile 2020 del Ministro dell'Interno con la quale veniva rimarcata l'esigenza di rafforzare la tutela dell'economia legale dagli appetiti criminali evitando, di conseguenza, che l'utilizzo delle molteplici risorse, contributi ed erogazioni pubbliche emergenziali (cd. pandemiche) potessero alimentare il rischio di infiltrazioni criminali;
nell'ambito dei suddetti accertamenti sono stati acquisiti dei riscontri rilevanti ai fini antimafia che hanno interessato, tra le altre, anche la società -OISSIS-, esercente dal 20.12.2001 l’attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".

La società, amministrata da -OISSIS- nato a Napoli il -OISSIS- ha un capitale sociale pari a € 11.000,00, direttamente ed indirettamente, riferibile integralmente al sig. -OISSIS- -OISSIS-.

Secondo quando accertato in sede di istruttoria:

“- In data 12.03.2012, -OISSIS- è stato destinatario dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. -OISSIS- Reg. O.C.C., n. -OISSIS-R.G.N.R. e n.-OISSIS-GIP emessa in data 03.02.2012 dal GIP presso il Tribunale di Napoli —

XII

Sezione, eseguita dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p. 1 0 e 20 comma, 628 30 comma capoverso 3 c.p. e 7 Legge 203/91);
In particolare il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, nell'ambito di complesse indagini delegate dalla D.D.A. di Napoli (nell'ambito della C.d. "Operazione -OISSIS-"), attuate anche mediante attività tecnica, ha acquisito oggettivi riscontri alle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia che indicavano -OISSIS- (quale noto commercialista giuglianese, operante anche nel settore immobiliare e turistico alberghiero) e --OISSIS- (già noto funzionario di amministrazione pubblica), in funzione di concorrenti esterni al cartello camorristico denominato clan-OISSIS-. Inoltre, le investigazioni consentivano di segnalare all'A.G. gli-OISSIS-ed ulteriori tre soggetti quali responsabili di due vicende estorsive ai danni di altrettanti imprenditori operanti rispettivamente nel settore della ristorazione e dell’edilizia. In pari data, gli-OISSIS-(in esecuzione della medesima ordinanza e di un’altra integrativa) sono stati altresì destinatari di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione all'art. 416 bis comma 7 c.p.;
- In data 03.04.2012, -OISSIS--OISSIS-è stato scarcerato in esecuzione dell’Ordinanza di rimessione in libertà n.-OISSIS- emessa in pari data dal Tribunale del Riesame di Napoli — X Sezione-Collegio E. -In data 17.01.2013, il menzionato -OISSIS--OISSIS-è stato arrestato a seguito dell'ordinanza n. -OISSIS- R.G.N.R.

PM

Tribunale di Napoli DDA e n-OISSIS-del Tribunale di Napoli - X Sezione Penale Riesame Collegio E - datata 09.01.2013 e depositata in data 17.01.2013 con la quale è stata confermata l'ordinanza di applicazione e di rigetto di misura cautelare personale n. -OISSIS-R.GNR. (stralcio dal n.-OISSIS-.), n. -OISSIS-. e n. -OISSIS-ROCC, emessa in data 06.02.2012 dal Tribunale di Napoli - Sezione del G.I.P. - Ufficio XII, per il reato di cui all' art. 629 c.p., aggravato ex art 7 legge n. 203/91 (per aver agevolato il clan-OISSIS-).

- In data 17.10.2014, è stato destinatario dell'Ordinanza nr. -OISSIS- del Tribunale di Napoli

IV

Sezione Penale Collegio “C” — notificata dalla Stazione dei Carabinieri di Formia, con la quale veniva revocato il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta. Con riferimento alla posizione -OISSIS- e alla forte carica di controindicazione antimafia riferibile allo stesso, appare denso di significato il contenuto dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. -OISSIS- Reg. O.C.C., n. -OISSIS-R.G.N.R. e n.-OISSIS-GIP emessa in data 03.02.2012, a carico del predetto e da cui si rilevano i seguenti elementi che pongono in evidenza la riconducibilità dell'-OISSIS- e della sua famiglia al Clan-OISSIS-: -OISSIS-, soprannominato '-OISSIS-quale responsabile di più settori di interesse del clan e, segnatamente: quello del controllo di taluni settori di attività economiche, tra cui quello della produzione e distribuzione calcestruzzi che effettuava mediante la gestione di fatto della società -OISSIS-congiuntamente a -OISSIS-, altro gestore di fatto, e con -OISSIS- socio di detta società, con-OISSIS-A quale addetto alle vendite e con -OISSIS-quale factotum di -OISSIS- e di contabile della suddetta società), su disposizione di-OISSIS--OISSIS-, capo del clan-OISSIS-;
quello del settore alberghiero, che effettuava mediante la gestione di fatto, congiuntamente anche ad -OISSIS-, anche del-OISSIS-sito in Giugliano;
quello della imposizione della distribuzione del caffè mediante la società -OISSIS- formalmente di proprietà della famiglia -OISSIS-, ma di fatto gestita da -OISSIS--OISSIS-, esponente di spicco del clan-OISSIS-, agli esercizi commerciali del Giuglianese tra cui il-OISSIS-;
e ciò in concorso con lo stesso -OISSIS--OISSIS- e-OISSIS--OISSIS-, capo del clan-OISSIS-, in modo tale da procurare utili per effettuare investimenti del sodalizio camorristico e per il reimpiego di provviste illecite in modo da consentire alla stessa organizzazione criminale di trarre ingenti profitti da tali attività economiche;
-OISSIS-, soprannominato -OISSIS- nonché -OISSIS- quale responsabile di più settori di interesse del clan e, segnatamente, quello della infiltrazione nelle compagini della pubblica amministrazione nonché del controllo di taluni settori di attività economiche, fra cui quello della produzione e distribuzione calcestruzzi che effettuava mediante la gestione di fatto della società -OISSIS-congiuntamente a -OISSIS- ed altri su disposizione di-OISSIS--OISSIS-, capo del clan -OISSIS-, e quello del settore alberghiero, che effettuava mediante la gestione di fatto e, successivamente, legale, congiuntamente anche ad -OISSIS-, del-OISSIS-sito in Giugliano, in modo tale da procurare utili per effettuare investimenti del sodalizio camorristico e per il reimpiego di provviste illecite in modo da consentire alla stessa organizzazione criminale di trarre ingenti profitti da tali attività economiche. In particolare, come si legge nella predetta misura cautelare personale, -OISSIS- (unitamente al padre -OISSIS-) veniva indagato per i seguenti capi di imputazione:

A) delitto p.e.p. dall'art. 110 e 416 bis -1, 11, 111, IV, V, V1, VII ed VIII comma, c.p., perché concorrevano esternamente all'associazione camorristica denominata Clan-OISSIS- in quanto, pur non essendo stabilmente inseriti nella predetta compagine criminale, operavano sistematicamente con-OISSIS--OISSIS- e-OISSIS--OISSIS- in tal modo riuscendo ad ottenere ingenti profitti ed a porsi in una posizione privilegiata rispetto ad altri operatori economici proprio in forza del collegamento con il predetto esponente del Clan-OISSIS- procurando, nel contempo, alla citata organizzazione camorristica ingenti profitti in forza di detti investimenti, fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della suddetta associazione camorristica;

B) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 — 1 0 e 2 0 comma, 628 — 3 0 comma capoverso 3, c.p., e art. 7 Legge nr. 203/91, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con;-OISSIS--OISSIS-, capo del clan-OISSIS-;
-OISSIS--OISSIS- quale esponente di spicco del Clan-OISSIS-, -OISSIS--OISSIS- quale affiliato alla citata organizzazione camorristica, ed entrambi quali "nipoti diretti" del capo-clan-OISSIS--OISSIS-, 8 -OISSIS-, quale gestore di fatto della-OISSIS- nonché quale imprenditore legato al Clan-OISSIS-, con minaccia implicita consistente nel presentarsi -OISSIS--OISSIS- e -OISSIS--OISSIS- (talvolta congiuntamente e talvolta disgiuntamente) quali rappresentanti della -OISSIS-agli imprenditori ed ai commercianti operanti nel settore della ristorazione che erano ben consapevoli dell'appartenenza dei predetti al Clan-OISSIS-, della loro caratura criminale nonché del loro legame parentale con il capoclan-OISSIS--OISSIS-, previo accordo con il-OISSIS--OISSIS- ed -OISSIS-, imponeva la fornitura del -OISSIS- di -OISSIS-ai suddetti gestori nella zona di Giugliano in Campania (NA), tra i quali -OISSIS- gestore del-OISSIS- sito in Giugliano in Campania (NA), -OISSIS-si procurava un ingiusto profitto consistente per -OISSIS--OISSIS- e -OISSIS--OISSIS- e per -OISSIS-nell'acquisizione delle indicate commesse e procurava all'organizzazione camorristica denominata clan-OISSIS- l'ingiusto profitto consistente nell'espansione imprenditoriale delle società controllate dai propri affiliati e soggetti di riferimento, con danno per gli indicati operatori commerciali e imprenditoriali. Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice e delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. derivante dall'essere-OISSIS--OISSIS-, -OISSIS--OISSIS- ed -OISSIS- rispettivamente capo ed organizzatori del clan-OISSIS-, nonché al fine di favorire il citato sodalizio criminoso e, comunque, con condotte tipicamente connotanti comportamenti camorristici (Fatto accertato in Napoli in data prossima al dicembre 2010);

C) reato di cui agli artt. 110, 629 c.p. e art. 7 Legge nn 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, segnatamente -OISSIS- ed -OISSIS- quali gestori di fatto della società -OISSIS- società gestita anche in sinergia con-OISSIS--OISSIS- capo del Clan-OISSIS-, e-OISSIS-A addetto al settore commerciale di detta società, -OISSIS- quale socio addetto al settore commerciale di detta società ed -OISSIS-quale addetto tecnico-amministrativo della suddetta società, mediante minaccia implicita consistente nella conoscenza, da parte degli interlocutori, dei rapporti esistenti tra la citata società ed il clan-OISSIS-, imponevano la fornitura di calcestruzzo prodotto dalla -OISSIS- a -OISSIS-, e così si procuravano un ingiusto profitto consistente nell'acquisizione delle indicate commesse e procuravano all'organizzazione camorristica denominata clan-OISSIS- l'ingiusto profitto consistente nell’espansione imprenditoriale delle società controllate dai propri affiliati e soggetti di riferimento, con danno per gli indicati operatori commerciali e imprenditoriali. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice e delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., nonché al fine di favorire il citato sodalizio criminoso e, comunque, con condotte tipicamente connotanti comportamenti camorristici. (Fatto commesso in Giugliano in Campania in data prossima al 30.06.2009). Inoltre, di particolare interesse, appaiono le ulteriori considerazioni d'interesse ai fini antimafia, formulate dall'organo giudicante in relazione all'emissione della predetta ordinanza cautelare: Rileva il giudicante che il presente provvedimento cautelare personale e reale il quale si fonda su di un articolato ed eterogeneo compendio indiziario, formato dalle dichiarazioni rese da plurimi collaboratori di giustizia e da persone informate sui fatti, dalle univoche ed incontrovertibili risultanze dimostrative desumibili da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da connessi servizi di p. g. nonché da accertamenti documentali ed accuratamente compendiato (con rimarchevole chiarezza e puntualità) nella informativa n. -OISSIS-redatta in data 9.11.2011 dai militari appartenenti al G. I. C. O. della Guardia di Finanza (compendio cui va ulteriormente aggiunta la relazione a firma del consulente tecnico del P. M. dott. comm-OISSIS-trasmessa dalla Parte Pubblica il 29.12.2011) — ha ad oggetto le figure dell'-OISSIS- -OISSIS- (detto -OISSIS- in ragione della sua qualifica professionale di dottore commercialista) e del di lui padre -OISSIS- -OISSIS- (detto-OISSIS-— essendo egli dipendente della sezione di Giugliano in Campania del Centro per l'Impiego, già Ufficio del Collocamento - ovvero-OISSIS-' — manifestando egli un evidente difetto nella deambulazione), appartenenti alla famiglia -OISSIS- detta -OISSIS-(soprannome attribuito all'-OISSIS- -OISSIS-, padre dell'-OISSIS- -OISSIS- e nonno dell'-OISSIS- -OISSIS- del 1969, personaggio anch'egli estremamente vicino al gruppo di stampo camorristico denominato clan-OISSIS-), soggetti intensamente contigui al gruppo di stampo camorristico denominato clan-OISSIS- e legati da un profondo vincolo di cooperazione fiduciaria con gli esponenti di vertice dello stesso — e segnatamente con il-OISSIS--OISSIS-, con il-OISSIS--OISSIS- detto-OISSIS-, con il -OISSIS- detto -OISSIS- e con il -OISSIS- detto -OISSIS- in tale veste impegnati, sin dagli anni '90 del secolo scorso, in primo luogo ad assicurare l'inserimento di questa struttura criminale nella imprenditoria lecita (con peculiare riferimento ai settori della produzione e della commercializzazione del calcestruzzo, della edificazione e vendita di immobili, della titolarità di alberghi, bar, ristoranti e case di cura, della intermediazione finanziaria e delle conduzione di aziende agricole), all'uopo servendosi della incontrastata potenza intimidatrice, militare ed economica della citata struttura delinquenziale e della capacità della stessa di instaurare saldi legami operativi con personaggi appartenenti alle istituzioni (in guisa da alterare totalmente ogni regola di mercato e da agire nel sostanziale dispregio della legalità) e contribuendo stabilmente alla permanenza in vita ed allo sviluppo del clan-OISSIS- facendo partecipare lo stesso in misura consistente agli ingenti profitti derivanti dalle attività imprenditoriali svolte in maniera radicalmente distorta. Inoltre, l’-OISSIS- -OISSIS- ed il di lui padre -OISSIS- -OISSIS- si occupavano a far data dalla prima decade di questo secolo del profondo inserimento del gruppo di stampo camorristico denominato clan-OISSIS- nel settore della proprietà di alberghi e di bar in prima persona e mediante la srl -OISSIS-– C.F. -OISSIS-— (ente di diritto fondato il 18.10.2006, di titolarità dell'-OISSIS- -OISSIS- e della di lui consorte -OISSIS-, ognuno per la quota del 50 % del capitale sociale — del valore totale pari ad euro diecimila - ed amministrato dapprima dall'-OISSIS- -OISSIS- e quindi — a far data dal 18.05.2009 — dal di lui padre -OISSIS- -OISSIS-), con sede legale in Giugliano in Campania alla via -OISSIS-titolare dal 15.11.2006 dell'albergo -OISSIS-, sito in Giugliano in Campania alla via -OISSIS- e dal 20.05.2008 del bar da ultimo denominato -OISSIS-sito in Giugliano in Campania alla via -OISSIS- esercizi pubblici le cui sedi erano comunque entrambe di già di pertinenza dell'-OISSIS- -OISSIS- e del di lui padre -OISSIS- -OISSIS- per quanto riguarda il primo dal 15.06.2005 e per quanto concerne il secondo dal 13.10.2003. La srl -OISSIS-era a pieno titolo una società partecipata mafiosa in ragione dell'occulto inserimento nella stessa degli esponenti di vertice del suindicato sodalizio-OISSIS--OISSIS- e-OISSIS--OISSIS- (rappresentati, in occasione dei periodi di detenzione intramuraria dagli stessi sofferti, dagli altri esponenti di vertice del clan-OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS- o comunque dagli affiliati al gruppo criminale in parola-OISSIS- -OISSIS- e-OISSIS-OISSIS-, i quali ultimi usavano tenere vere e proprie riunioni operative con l'-OISSIS- -OISSIS- e con il di lui padre -OISSIS- -OISSIS- presso la suindicata sede del bar denominato-OISSIS-). Ed invero nella esecuzione di tale iniziativa imprenditoriale lecita l'-OISSIS- -OISSIS- ed il di lui padre -OISSIS- -OISSIS-, nella loro veste di soggetti profondamente vicini e contigui al gruppo di stampo camorristico denominato clan-OISSIS-, da un lato godevano della continua immissione nella srl -OISSIS-di ingenti somme di danaro (immissione mascherata mediante il cd. sistema dei mutui accuratamente descritto dal collaboratore di giustizia -OISSIS- nell'interrogatorio reso in data 10.11.2010) derivanti dalle attività precipuamente criminali poste in essere dagli affiliati al suddetto clan, della forza di intimidazione promanante dalla struttura militare dello stesso idonea ad impedire ogni possibile resistenza ed opposizione da parte degli imprenditori che (come il -OISSIS- ed il di lui padre-OISSIS-) si occupavano in forza di contratti di locazione specificamente stipulati — con la previsione in danno dei conduttori stessi di onerose clausole sostanzialmente imposte dall'-OISSIS- -OISSIS- e dal di lui padre -OISSIS- -OISSIS- (conduttori che venivano altresì obbligati a rifornirsi del caffè lavorato dalla srl -OISSIS- e commercializzato dalla sas-OISSIS-., ente di diritto quest'ultimo di titolarità del nipote del-OISSIS--OISSIS--OISSIS--OISSIS-, aderente al clan-OISSIS-, e del di lui fratello-OISSIS--OISSIS-, concorrente dall'esterno alla permanenza in vita ed allo sviluppo di siffatto gruppo, così come emerge dalla imputazione elevata al capo B) della rubrica nei confronti dell'-OISSIS- -OISSIS-, nonché pesantemente minacciati laddove avessero osato opporsi ai comandi promananti -dall'-OISSIS- -OISSIS- e dal di lui padre -OISSIS- -OISSIS-) — della materiale conduzione dell'albergo sito in Giugliano in Campania alla via -OISSIS-e del bar sito in Giugliano in Campania alla via -OISSIS- (imprenditori di sovente costretti ad addivenire alla pattuizione con l'-OISSIS- -OISSIS- e con il di lui padre -OISSIS- -OISSIS- di prestiti a tasso usurario onde cercare di far fronte alle gravose condizioni negoziali imposte) e dei profondi vincoli di cooperazione criminale stretti nel tempo dai dirigenti della struttura delinquenziale di riferimento con personaggi inseriti nella pubblica amministrazione (vincoli in forza dei quali era possibile nella sostanza gestire l'indicato albergo ed il menzionato bar in maniera del tutto illegale ed irregolare) e dall'altro lato contribuivano alla permanenza in vita ed allo sviluppo di siffatta associazione versando nella cassa comune di questa una consistente percentuale degli elevati profitti ricavati dalla iniziativa imprenditoriale in tal guisa condotta. Giova, infine segnalare che in data 17 settembre 2020 -OISSIS-, nell'ambito del procedimento penale n. -OISSIS- PM, -OISSIS- e -OISSIS- risulta condannato alla pena di ani 7 (sette) di reclusione e al pagamento di una multa di € 2.000,00 per i reati di cui agli art. 629 c.p. e art. 7 Legge n. 203/91>>.

Dal quadro risultante dal provvedimento impugnato e non contestato nella sua oggettività da parte ricorrente, è possibile dunque evincere un scenario idoneo ad esprimere un chiaro legame con i clan malavitosi locali condito da molteplici cointeressenze economiche e finanziarie accanto a comportamenti posti in essere nei confronti degli imprenditori espressivi di quella forza intimidatrice tipica delle consorterie criminali.

In questo contesto non rileva l’esito penale delle indagini svolte e delle misure personali adottate nei confronti dell’-OISSIS-, atteso che, come noto, la giurisprudenza amministrativa assolutamente consolidata afferma che la valutazione dei fatti operata in sede penale non ha riflessi diretti sull’attendibilità della prognosi di condizionamento svolta in sede di prevenzione dalla Prefettura. Secondo la giurisprudenza “l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614).

In realtà parte ricorrente tenta di screditare gli approdi della convenuta Prefettura con il gravato provvedimento, adducendo che si finirebbe in tal modo per attribuire maggiore pregnanza ad indizi raccolti nella fase delle indagini rispetto alle verità accertate dalle sentenze. Sennonché, è proprio questo il significato dell’indipendenza tra gli accertamenti penali condotti all’Autorità giudiziaria e quelli svolti dall’Autorità prefettizia. Gli stessi fatti possono non integrare gli elementi tipici della fattispecie di reato, ma riguardati sotto la lente della prevenzione antimafia, ben possono esprimere una significatività dell’esistenza di rischi di condizionamento mafioso dati dalla sussistenza di rapporti, collegamenti, cointeressenze che nella fattispecie sono stati ampiamente illustrati nell’informazione interdittiva gravata nel presente giudizio.

In ogni caso la cancellazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, non comporta l’irrilevanza ai fini della prevenzione antimafia di attività di supporto o fiancheggiamento dei clan che emergono chiaramente dalla ricostruzione operata dalla Prefettura e non contestata nella sua oggettiva consistenza dalla parte ricorrente.

Peraltro, nemmeno sono state indicate eventuali misure di self-cleaning volte a determinare una cesura tra la struttura societaria e il sig. -OISSIS- per il quale sono state rilevate le predette criticità, ma anzi risulta che egli sia ancora il titolare delle quote sociali, potendo in tal modo esercitare un’influenza determinante sulle scelte societarie.

Non è vero poi, quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui il reato di estorsione non esprimerebbe significatività ai fini della prognosi di condizionamento mafioso. Ed infatti, è sufficiente all’uopo osservare che l’art. 84, co. 4, del d.lgs. n. 159/2011 include espressamente nell’elenco dei c.d. reati spia (quelli cioè per i quali il legislatore presume la sussistenza del condizionamento mafioso) proprio il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. Del resto una tale inclusione risulta anche ragionevole, tenuto conto dell’ordinaria modalità di intimidazione utilizzata dai clan per garantirsi il controllo delle attività imprenditoriali operanti sul proprio territorio.

In definitiva le censure articolate si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

La natura della fattispecie e la rilevanza degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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