TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202403306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202403306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403306
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 03306/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01285/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in LI (NA), alla Piazza Plebiscito n. 2.



contro

Ministero Interno – UTG LI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in LI, via Diaz, n. 11.



per l'annullamento

dell’Interdittiva Antimafia Prot. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – UTG di LI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. -OMISSIS- De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16 marzo 2021 e depositato il successivo 27 marzo, la -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-con cui la Prefettura di LI ha adottato nei confronti della prima un’informazione interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

A supporto del dispiegato ricorso, parte ricorrente propone le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 87, 89 bis e 91 del d.lgs. 159/2011. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Carenza di istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità manifesta.

L’istruttoria sarebbe viziata dalla mancata considerazione di elementi favorevoli al titolare della società ricorrente sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, quale la cancellazione da parte della Cassazione con sentenza n. -OMISSIS- del reato di “concorso esterno” in associazione mafiosa; mentre la condanna per estorsione subita dal medesimo in data 17 settembre 2020 sarebbe stata appellata e comunque non sarebbe stata contestata l’aggravante mafiosa, facendone così venir meno la significatività ai fini della prevenzione antimafia.

Anzi, prosegue parte ricorrente, la Prefettura riporterebbe parti delle indagini che hanno poi condotto alla sentenza predetta della Cassazione, finendo per farle prevalere sul dictum del giudice di legittimità.

L’istruttoria sarebbe carente di quegli indizi necessari a fondare la prognosi di condizionamento secondo quanto affermato anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno – Prefettura di LI che ha prodotto difese e documentazione relativa al procedimento interdittivo.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova prendere le mosse dai passaggi salienti del gravato provvedimento interdittivo.

L’attività istruttoria condotta dalla Prefettura di LI - Ufficio Antimafia-Area 1-ter, prende avvio dall'attuazione della Direttiva n. -OMISSIS- in data 10 aprile 2020 del Ministro dell'Interno con la quale veniva rimarcata l'esigenza di rafforzare la tutela dell'economia legale dagli appetiti criminali evitando, di conseguenza, che l'utilizzo delle molteplici risorse, contributi ed erogazioni pubbliche emergenziali (cd. pandemiche) potessero alimentare il rischio di infiltrazioni criminali; nell'ambito dei suddetti accertamenti sono stati acquisiti dei riscontri rilevanti ai fini antimafia che hanno interessato, tra le altre, anche la società -OMISSIS-, esercente dal 20.12.2001 l’attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".

La società, amministrata da -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS- ha un capitale sociale pari a € 11.000,00, direttamente ed indirettamente, riferibile integralmente al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.

Secondo quando accertato in sede di istruttoria:

“- In data 12.03.2012, -OMISSIS- è stato destinatario dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. -OMISSIS- Reg. O.C.C., n. -OMISSIS-R.G.N.R. e n.-OMISSIS-GIP emessa in data 03.02.2012 dal GIP presso il Tribunale di LI — XII Sezione, eseguita dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di LI per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p. 1 0 e 20 comma, 628 30 comma capoverso 3 c.p. e 7 Legge 203/91); In particolare il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di LI, nell'ambito di complesse indagini delegate dalla D.D.A. di LI (nell'ambito della C.d. "Operazione -OMISSIS-"), attuate anche mediante attività tecnica, ha acquisito oggettivi riscontri alle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia che indicavano -OMISSIS- (quale noto commercialista giuglianese, operante anche nel settore immobiliare e turistico alberghiero) e --OMISSIS- (già noto funzionario di amministrazione pubblica), in funzione di concorrenti esterni al cartello camorristico denominato clan-OMISSIS-. Inoltre, le investigazioni consentivano di segnalare all'A.G. gli-OMISSIS-ed ulteriori tre soggetti quali responsabili di due vicende estorsive ai danni di altrettanti imprenditori operanti rispettivamente nel settore della ristorazione e dell’edilizia. In pari data, gli-OMISSIS-(in esecuzione della medesima ordinanza e di un’altra integrativa) sono stati altresì destinatari di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione all'art. 416 bis comma 7 c.p.; - In data 03.04.2012, -OMISSIS--OMISSIS-è stato scarcerato in esecuzione dell’Ordinanza di rimessione in libertà n.-OMISSIS- emessa in pari data dal Tribunale del Riesame di LI — X Sezione-Collegio E. -In data 17.01.2013, il menzionato -OMISSIS--OMISSIS-è stato arrestato a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- R.G.N.R. PM Tribunale di LI DDA e n-OMISSIS-del Tribunale di LI - X Sezione Penale Riesame Collegio E - datata 09.01.2013 e depositata in data 17.01.2013 con la quale è stata confermata l'ordinanza di applicazione e di rigetto di misura cautelare personale n. -OMISSIS-R.GNR. (stralcio dal n.-OMISSIS-.), n. -OMISSIS-. e n. -OMISSIS-ROCC, emessa in data 06.02.2012 dal Tribunale di LI - Sezione del G.I.P. - Ufficio XII, per il reato di cui all' art. 629 c.p., aggravato ex art 7 legge n. 203/91 (per aver agevolato il clan-OMISSIS-).

- In data 17.10.2014, è stato destinatario dell'Ordinanza nr. -OMISSIS- del Tribunale di LI IV Sezione Penale Collegio “C” — notificata dalla Stazione dei Carabinieri di Formia, con la quale veniva revocato il divieto di dimora nelle province di LI e Caserta. Con riferimento alla posizione -OMISSIS- e alla forte carica di controindicazione antimafia riferibile allo stesso, appare denso di significato il contenuto dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. -OMISSIS- Reg. O.C.C., n. -OMISSIS-R.G.N.R. e n.-OMISSIS-GIP emessa in data 03.02.2012, a carico del predetto e da cui si rilevano i seguenti elementi che pongono in evidenza la riconducibilità dell'-OMISSIS- e della sua famiglia al Clan-OMISSIS-: -OMISSIS-, soprannominato '-OMISSIS-quale responsabile di più settori di interesse del clan e, segnatamente: quello del controllo di taluni settori di attività economiche, tra cui quello della produzione e distribuzione calcestruzzi che effettuava mediante la gestione di fatto della società -OMISSIS-congiuntamente a -OMISSIS-, altro gestore di fatto, e con -OMISSIS- socio di detta società, con-OMISSIS-Antonio quale addetto alle vendite e con -OMISSIS-quale factotum di -OMISSIS- e di contabile della suddetta società), su disposizione di-OMISSIS--OMISSIS-, capo del clan-OMISSIS-; quello del settore alberghiero, che effettuava mediante la gestione di fatto, congiuntamente anche ad -OMISSIS-, anche del-OMISSIS-sito in Giugliano; quello della imposizione della distribuzione del caffè mediante la società -OMISSIS- formalmente di proprietà della famiglia -OMISSIS-, ma di fatto gestita da -OMISSIS--OMISSIS-, esponente di spicco del

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