TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2014-10-22, n. 201418272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2014-10-22, n. 201418272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201418272
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00630/2002 REG.RIC.

N. 18272/2014 REG.PROV.PRES.

N. 00630/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2002, proposto da:
Soc Globe Films Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Nicolo' Paoletti, A M, con domicilio eletto presso Nicolo' Paoletti in Roma, via B. Tortolini, 34;

contro

Ministero Beni e Attivita' Culturali Dipartimento Spettacolo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comm Unica Lungometraggi e Cortometraggi e Film Ragazzi;

nei confronti di

Soc Cecchi Gori Group Finmavi Spa, Soc Cecchi Gori Distribuzione Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Guglielmetti, con domicilio eletto presso Bruno Guglielmetti in Roma, via Alessandria,129;

per l'annullamento

esclusione dalla assegnazione dell'attestato di qualita' ex art. 8 l. 1213/65 e del conseguente premio di qualita' ai sensi art. 9 l. n. 1213/65 del film terra bruciata


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;


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