TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202103120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202103120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103120
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 03120/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04688/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4688 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato L D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dagli avvocati A M, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Per:

il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere copia del loro estratto conto contributivo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa R R in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, ex dipendenti, o eredi di ex dipendenti degli -OMISSIS-, collocati a riposo in epoche diverse, hanno presentato istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri volte ad ottenere l’ostensione dell’ “ estratto conto contributivo dal quale risultino i parametri utilizzati per il calcolo della mia pensione e del trattamento cui è stata sottoposta l'indennità di funzione e/o operativa che come noto è soggetta a ritenuta, a titolo d'imposta, nella misura del 25% nella parte eccedente il 60% ”.

2. Sostengono che la risposta fornita dall’amministrazione alle istanze da essi presentate, secondo cui “ gli emolumenti presi a riferimento per il calcolo della pensione...non includono l'indennità di funzione/operativa che, per espressa previsione normativa, non è pensionabile ” sarebbe elusiva e in contrasto con il loro diritto a visionare ed ottenere copia dei documenti richiesti. Rappresentano, altresì, che pendono diversi giudizi dinanzi alla Corte dei Conti avverso il riconoscimento in loro favore di un trattamento pensionistico calcolato senza l’indennità di funzione od operativa percepita durante il servizio prestato. Aggiungono che l’interesse alla visione di tali documenti sarebbe correlato alla necessità di comprendere la modalità di calcolo da parte dell’amministrazione del trattamento pensionistico in essere, nonché a consentire più ampie e motivate deduzioni in sede giudiziale

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso deducendo (i) che l’istanza dei ricorrenti non si qualificava come istanza di accesso ai sensi della L. 241/90, e comunque si riferiva ad una tipologia di documento (“l’estratto conto contributivo”) che è invece rilasciato dall’INPS

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