TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-02-15, n. 201902086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-02-15, n. 201902086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902086
Data del deposito : 15 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2019

N. 02086/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08756/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8756 del 2016, proposto da
Associazione Nazionale Dentisti Italiani - A.n.d.i., in persona del legale rappresentante pro tempore, e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato V V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 12;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to G M in Roma, via Matteo Boiardo n. 12;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso lo studio Uff. Rappr. della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;
Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Crucil, Michela Delneri, Anna Serena Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocature regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri;
Regione Abruzzo;
Regione Basilicata;
Regione Emilia Romagna;
Regione Liguria;
Regione Lombardia;
Regione Marche;
Regione Molise;
Regione Piemonte;
Regione Puglia;
Regione Sardegna;
Regione Sicilia;
Regione Toscana;
Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
Regione Umbria;
Regione Valle D'Aosta;
Regione Veneto;
Provincia Autonoma di Bolzano;
Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell’Intesa raggiunta il 9 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 104 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Lazio;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Associazione ricorrente ed il dott. G P hanno congiuntamente impugnato l’Intesa adottata in Conferenza Stato – Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stato approvato il “documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche” (rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016).

Le parti ricorrenti, dopo aver evidenziato i presupposti della la loro legittimazione processuale e il loro interesse a ricorrere, hanno contestato la legittimità dell’atto impugnato con quattro articolati motivi.

Si sono costituiti in giudizio per resistere alla proposta impugnativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Lazio.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di lesività dell’atto impugnato e per difetto di interesse.

Con memoria depositata in data 14 novembre 2018, le parti ricorrenti hanno avuto modo di replicare alle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e di rappresentare compiutamente la propria tesi difensiva.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2018, su richiesta delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’art. 8, comma 6, della l. n. 131/2003 dispone: “Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Nella dichiarata applicazione della predetta norma, la Conferenza Stato – Regioni ha adottato in data 9 giugno 2016 un’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per effetto della quale è stato approvato il “documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche” (rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016).

La disciplina dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività odontostomatologica deve essere sussunta nella materia della “tutela della salute”, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Nel caso di specie, l’adozione della Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni è finalizzata a favorire, attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali, la individuazione di standard unitari (di sicurezza e di qualità) per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di natura odontostomatologica.

Orbene, l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – Regioni, pur vincolando le Amministrazioni che vi hanno partecipato in ordine al rispetto degli impegni ivi assunti, non ha valore precettivo nei confronti degli amministrati, occorrendo a tal fine che le determinazioni assunte in sede di Conferenza Stato – Regioni siano trasfuse in atti di natura normativa (legislativa o regolamentare), sulla base dei quali le Amministrazioni titolari dei poteri di amministrazione attiva possano adottare atti amministrativi idonei ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva degli amministrati.

Tanto premesso, il Collegio rileva che gli odierni ricorrenti evidenziano nel ricorso che il loro interesse alla impugnativa è quello di “….stigmatizzare l’irragionevole Intesa raggiunta nella Conferenza Stato Regioni che, invece, di alleggerire lo svolgimento della professione determina – in modo frettoloso e senza tener conto della specifica disciplina giuridica di settore e della giurisprudenza che si è formata sull’argomento – orpelli burocratici che mal si conciliano con la liberalizzazione della professione”.

Sennonché il Collegio deve rilevare che, secondo i principi cardine del processo amministrativo, ai fini della ammissibilità della domanda di annullamento il ricorrente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, (in ipotesi) leso dall’atto impugnato.

Nel caso di specie, la lesione lamentata dalle parti ricorrenti è priva dei predetti requisiti, in quanto essa si concretizzerà solo se e quando le Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza Stato – Regione decidano di dare attuazione agli impegni assunti in quella sede e adottino atti incidenti (concretamente) sulla sfera giuridica degli odierni ricorrenti.

Il fatto che nel nostro ordinamento giuridico sia consentito impugnare, unitamente all’atto amministrativo concretamente lesivo della posizione giuridica della parte ricorrente, anche l’atto presupposto non comporta che quest’ultimo possa essere impugnato in via autonoma, prescindendo da una concreta lesione della sfera giuridica della parte ricorrente.

Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, in accoglimento della eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La natura e la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustificano l’equa compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane tuttavia a carico delle parti ricorrenti).

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