TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400200
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00200/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2018, proposto da M S, rappresentata e difesa dagli avvocati M V, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M V in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal 28 marzo 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari ha respinto l'istanza di accertamento di conformità presentata dalla dott.ssa M S per la sanatoria della trasformazione di una finestra in portafinestra realizzata nel fabbricato sito in Cagliari nella via Spano n. 2;
nonché della successiva comunicazione pervenuta con PEC del 26.04.2018, con la quale lo stesso Dirigente ha respinto le osservazioni presentate dall'interessata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto del 28 marzo 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso in epigrafe, la signora M S ha impugnato il provvedimento adottato il 28 marzo 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari ha respinto l'istanza di accertamento di conformità presentata dalla stessa per la sanatoria della trasformazione di una finestra in portafinestra realizzata nel fabbricato sito in Cagliari nella via Spano n. 2, oltre alla successiva comunicazione del 26.04.2018, con la quale sono state respinte le osservazioni presentate dall'interessata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto del 28 marzo 2018.



2. Espone la ricorrente di essere proprietaria di uno stabile in Cagliari, nella via Spano n. 4, e di aver chiesto all’amministrazione resistente, con istanza del 16.10.2014, il rilascio dell’autorizzazione in accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/85, per la “ trasformazione di una finestra in portafinestra ”.



3. Nel corso dell’istruttoria la pratica otteneva dal Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S. una valutazione favorevole all’intervento, e conseguiva anche il parere favorevole da parte della Soprintendenza con nota prot. n. 3195 dell’8.3.2016. A tali assensi facevano poi seguito la determinazione n. 1339 dell’1.7.2016 del Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S. di attestazione della compatibilità paesaggistica dell’opera, e il pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per la rifusione del cosiddetto “ danno paesaggistico ”, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.



4. Con nota prot. n° 42829 del 13 febbraio 2018, l’Amministrazione Comunale comunicava, tuttavia, l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento proposta, e ciò in ragione del fatto che, da un lato, la porta finestra in accertamento di conformità consentiva l’accesso ad un fondo di proprietà di terzi, in assenza di presupposti giuridici e titoli idonei, e dall’altro, ai sensi dell’art. 901 del codice civile, sul fondo altrui sono ammissibili unicamente le aperture aventi le caratteristiche di “ luci ”.



5. Al preavviso di diniego non facevano seguito tempestive controdeduzioni dell’istante e, con nota 87093 del 28 marzo 2018, l’amministrazione comunale adottava il definitivo provvedimento di rigetto dell’istanza.



6. Con comunicazioni del 13 e del 18 aprile 2018 parte ricorrente, nel rappresentare il tardivo pervenimento del preavviso di rigetto dell’istanza presentata, evidenziava come entrambi gli elementi ostativi rappresentati dall’amministrazione comunale fossero superabili in ragione dell’intervenuto accordo transattivo, raggiunto nell’ambito di una vertenza incardinata in sede civile. In forza dell’accordo, l’istante si impegnava alla chiusura con saldatura della porta finestra, e il proprietario confinante accettava senza ulteriori pretese lo stato di fatto così definito.



7. Con nota prot.n. 112189 del 26.4.2018, in replica alle comunicazioni di parte ricorrente, l’Amministrazione Comunale, oltre ad evidenziare la correttezza dell’iter procedimentale che aveva condotto all’adozione del provvedimento finale di rigetto, rappresentava che, in ogni caso, le osservazioni formulate non avrebbero comunque condotto ad un diverso esito stante l’impossibilità di provvedere all’accertamento di conformità della porta finestra, quale apertura priva delle caratteristiche di “ luce” .

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