TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-11-11, n. 202202897
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 02897/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marina Militare --OMISSIS-in persona del Comandante pro tempore;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Dirigente pro tempore
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compreso, ove occorra l'Estratto della documentazione di servizio del -OMISSIS-, ed il relativo stato di servizio;
e per il conseguente accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso in ferma breve, con il riconoscimento degli emolumenti dovuti dal -OMISSIS- fino alla cessazione del periodo di ferma;
nonché e, comunque, per il riconoscimento
- del conseguente diritto al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non a fronte della interruzione ingiustificata della ferma e della perdita di. Chance;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa e della Marina Militare - Nave Vega;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- quale vincitore di concorso, è stato arruolato nella Marina Militare quale volontario in ferma prefissata di un anno con il bando 1° blocco, 1° incorporamento per l’anno 2021, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS-,-OMISSIS-quale postumi di -OMISSIS- -OMISSIS-, trattandosi di una -OMISSIS-. Il ricorrente, pertanto, i-OMISSIS-
Nonostante ciò, con provvedimento del -OMISSIS- senza considerare, però, che il ricorrente si trovava ancora -OMISSIS- e, quindi, in licenza straordinaria per convalescenza, periodi (in tesi) da non computarsi per la determinazione del periodo di ferma.
Il sig. -OMISSIS- ed articolato secondo due distinti ordini di censure, ovvero con la deduzione dei vizi di:
I) violazione degli artt. 953, 957 e 1503 del D. Lgs. n. 66/2010, violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento e di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione della direttiva N, M-.GIMIL 03/II/7/CIRC/2007/0091300 del 07/11/2007, difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità e manifesta ingiustizia;
II) violazione dell’art. 3, 7 e 10 bis L. n. 241/1990, delle garanzie procedimentali previste dalla direttiva N, MD-GIMIL 03/II/7/CIRC/2007/0091300 del 07/11/2007, del principio del contraddittorio procedimentale e delle regole poste a garanzia dell’effettivo contraddittorio procedimentale, delle violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, linearità, non contraddizione trasparenza, coerenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata.
In data 9 novembre 2022 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
III