TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-10, n. 202304188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-10, n. 202304188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304188
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04188/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14428/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14428 del 2022, proposto da
P N, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R G, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e del dettaglio punteggio e, segnatamente, per il profilo tecnico di amministrazione di Salerno, Area terza, Fascia economica F1;
del bando di concorso e dei verbali della commissione esaminatrice.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il dott. P N ha impugnato e chiesto l’annullamento della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e del dettaglio punteggio e, segnatamente, per il profilo tecnico di amministrazione di Salerno, Area terza, Fascia economica F1, riguardo al quale il ricorrente si è classificato al 91° posto con 28,50 punti (21 per la prova scritta e 7,50 per i titoli);
della nota di riscontro alla domanda in autotutela del ricorrente, trasmessa il 21.11.2022;
nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio del bando di concorso e dei verbali della commissione.

In sintesi è accaduto che il ricorrente ha partecipato al concorso, dichiarando di aver conseguito in data 15.5.2020 la laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (DM 270/04) presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, con il voto di 94/110 ed ha, inoltre, dichiarato, quale “diploma di laurea o laure magistrale o laurea specialistica che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione”, la laurea magistrale in Scienze dell’Economia presso l’Università Telematica di Napoli “Pegaso”, conseguita in data 10.6.2021, con il voto di 110/110;
ha esposto che, tuttavia, la commissione gli ha riconosciuto il complessivo punteggio di 7,50, ovvero punti 3,50 per titoli e punti 2 per la laurea triennale (94/110), da aggiungersi al voto della prova scritta (21), per un totale di 28,50.

Ha lamentato che in base alla disciplina del bando di concorso “ il punteggio avrebbe dovuto essere di 14 ”, ossia scaturente dalla “ laurea magistrale “LM-56”, con voto 110/110 ”, che avrebbe dovuto ricevere punti 6 da raddoppiare poiché conseguita in data 10.6.2021 e altri due punti per l’ulteriore diploma di laurea;
cosicché il punteggio finale sarebbe dovuto essere di “ 35, pari a 14 punti per titoli e 21 per la prova scritta e non, pregiudizievolmente, 28.50 ”.

Ciò in quanto la laurea magistrale ottenuta con il punteggio di 110/110 sarebbe da qualificare alla stregua di titolo da considerare conseguita con “ miglior profitto ”.

Ha stigmatizzato la risposta (21.11.2022) dell’Amministrazione all’istanza di autotutela presentata il 4.10.2022, ossia che “ il raddoppio del punteggio per i titoli conseguiti entro i sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda è stato previsto dal legislatore stesso unicamente per i punteggi conseguiti nel titolo di studio dichiarato come requisito di accesso, di cui al richiamato articolo 6, comma 2, lettera a);
nel suo caso per la laurea conseguita il 15 maggio 2020
” e che, pertanto, “ nessun raddoppio, secondo l’amministrazione, può essere effettuato a fronte del punteggio afferente ai titoli dichiarati nella diversa sezione della domanda, denominata “Ulteriori titoli accademici e di studio” perchè, a suo dire, tali titoli, da bando, possono consentire un riconoscimento massimo di punti 5, specificatamente dettagliato alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 6 ” (cfr. pag. 4).

A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 3, 10, 11, 97 e 117 della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990, del bando di concorso, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, favor partecipationis , soccorso istruttorio, leale collaborazione e ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha fatto presente di aver “ curato l’inserimento della laurea triennale in Economia Aziendale e Geen Economy, L-18, con voto 94/110, conseguita il 15.5.2020, “(specificando che il sito permette l’inserimento di un solo titolo di laurea)”, nello spazio dedicato “titolo di accesso”, mentre “nei titoli ulteriori” ha inserito la laurea magistrale in Scienze Economiche LM-56, con voto 110/110, conseguita in data 10.6.2021 ” (cfr. pag. 5).

Ha soggiunto che “ appare illogico e contrario ai principi che regolano le procedure di concorso – volte alla selezione dei soggetti più qualificati – non riconoscere il punteggio ulteriore per i concorrenti in possesso della laurea magistrale che certamente rappresenta un titolo di valenza superiore alla laurea triennale. Secondo un’applicazione strettamente letterale ed illogica delle disposizioni del bando, come proposta dall’amministrazione nell’impugnato provvedimento di riscontro, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per i soggetti in possesso della laurea triennale, rispetto ai titolari di laurea magistrale in proseguimento alla laurea triennale ” (cfr. pag. 6).

Ed ha, infine, lamentato che l’Amministrazione non abbia neppure attivato il soccorso istruttorio per consentire di porre rimedio ad un “ possibile errore di compilazione del modulo di domanda ” (cfr. pag. 7).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam e la società Formez PA (29.11.2022), opponendosi al ricorso nella memoria depositata il 6.12.2022, nella quale hanno opposto che il ricorrente “ ha ottenuto il punteggio di 1,75 punti in relazione alla votazione conseguita nel titolo indicato ai fini dell’accesso, e il punteggio pari a 2,00 per il titolo ulteriore. La somma di entrambi i titoli è stata poi raddoppiata così come letteralmente previsto dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 citato ” (cfr. pag. 5).

Con ordinanza collegiale n. 17413 del 23 novembre 2022 è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami, puntualmente adempiuta dal ricorrente con deposito della documentazione a comprova in data 20.1.2023.

Prima dell’udienza in Camera di Consiglio dell’8 marzo 2023 l’Amministrazione ha depositato una memoria (22.2.2023) nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione interministeriale Ripam “ trattandosi di eccezione strettamente connessa allo svolgimento della prova selettiva, quindi esulante dall’ambito di competenza ad essi legislativamente attribuito ”, per il resto chiedendo il rigetto del ricorso;
a tale udienza il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dalle Amministrazioni resistenti, e ciò sia perché il rilievo critico ai fini della decisione non riguarda lo svolgimento della prova selettiva, quanto, piuttosto, l’esatta qualificazione, secondo il bando di concorso, del titolo conseguito con “ miglior profitto ”;
in secondo luogo in considerazione del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Funzione pubblica è da individuare quale Amministrazione che ha indetto il concorso e che, ai sensi dell’art. 8 del bando, “ la Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice, valida le graduatorie definitive di merito ”.

Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

È piana la disciplina del bando, il quale ha previsto all’art. 6, comma 2, lett. a) che “ per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) ”, soggiungendosi che “ qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a) sono raddoppiati ”.

Nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato, quale titolo di accesso per l’ammissione al concorso, di aver conseguito in data 15.5.2020 la laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (DM 270/04) presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, con il voto di 94/110;
ed ha, inoltre, dichiarato, quale “ diploma di laurea o laure magistrale o laurea specialistica che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ”, la laurea magistrale in Scienze dell’Economia presso l’Università Telematica di Napoli “Pegaso”, conseguita in data 10.6.2021, con il voto di 110/110.

Avrebbe potuto, evidentemente, indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso;
ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli.

Ne deriva che in applicazione del principio di responsabilità dichiarativa non può essere implicitamente riconosciuto alcun punteggio ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso: diversamente opinando, si avallerebbero postume interpretazioni o integrazioni dichiarative che comprometterebbero il superiore principio della parità tra i concorrenti (cfr. precedente della Sezione del 13 settembre 2022, n. 11816)

In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

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