TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-01-28, n. 201300067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-01-28, n. 201300067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300067
Data del deposito : 28 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00758/2010 REG.RIC.

N. 00067/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00758/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2010, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso avv. Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;

contro



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. 0231/3-9/2010 del 9 maggio 2010, notificato al ricorrente il 7.06.2010 con il quale è stata disposta la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due del ricorrente;

- nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ai provvedimenti su richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Mario Tambasco, in sostituzione dell'avv. P P, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Annabella Risi per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso consegnato per la notifica il 29 luglio 2010 e depositato il 15/10 il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, formulando le seguenti censure:

1) violazione dell'articolo 66 della legge 599 del 31/7/1954-incompetenza del direttore generale-titolarità del potere sanzionatorio in capo all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale;

2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione-omessa autonoma valutazione della rilevanza dei fatti-insussistenza di inadempienze di carattere disciplinare in relazione agli articoli 9, 10 e 36 del regolamento di disciplina militare d.p.r. 545 del 18/7/1986-approfondito esame compiuto dall'ufficiale inquirente-mancata manifestazione delle ragioni di dissenso da parte del direttore generale

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura chiedendo il rigetto del ricorso

All’udienza del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Nuoro depositata il 16 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato per “omicidio colposo”, a seguito di incidente automobilistico avvenuto il 6.8.2005 (con morte dell’altro conducente a distanza di alcuni mesi, il 10.12.2005), a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e a tre mesi di sospensione della patente.

A seguito della conoscenza della sentenza il Comando di La Spezia ordinava l'inchiesta disciplinare l'8 settembre 2009.

Con approfondita relazione dell'ufficiale inquirente del 9 novembre 2009 è stata espletata una specifica e dettagliata valutazione dei fatti, proponendo l'archiviazione (inapplicabilità di sanzioni per insussistenza di correlazioni con il rapporto lavorativo).

Anche il Comando concordava con la proposta di archiviazione (cfr. nota del 7 dicembre 2009).

Di diverso avviso, in sede di elaborazione del provvedimento finale, è stato invece il vicedirettore del Ministero, il quale ha ritenuto con il provvedimento impugnato del 19 maggio 2010 di irrogare al ricorrente la sanzione “di stato” di due mesi di “sospensione dal servizio”, senza peraltro compiere una particolare valutazione autonoma dei fatti, apponendo una generica motivazione di lesione del giuramento prestato e delle regole di convivenza.

Il Collegio ritiene che:

-i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;

-i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;

-i fatti sono stati oggetto di approfondita valutazione da parte dell’ufficiale inquirente (con la proposta di archiviazione);

-dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;

-la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;

-la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;

-in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta “incidenza” dei fatti (inosservanza di uno stop, ad un incrocio , nella conduzione dell’auto privata) sui doveri propri del rapporto di impiego.

In conclusione il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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